DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - S1934



Art. 1.

1. Gli articoli 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 e 109 della Costituzione sono sostituiti dai seguenti:

"Art. 101. - La giustizia é amministrata in nome del popolo da giudici ordinari e da giudici amministrativi, in giusti processi secondo il diritto.
I giudici sono soggetti soltanto alla legge. I loro atti non possono essere sindacati, modificati e annullati da altri organi dello Stato, ma soltanto da altri giudici, secondo le norme stabilite dalle leggi.

Art. 102. - La funzione di giudice ordinario e quella di giudice amministrativo é esercitata rispettivamente da magistrati ordinari e da magistrati amministrativi, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario ordinario, dell'ordinamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali e dell'ordinamento della Corte dei conti.
La Corte di cassazione, il Consiglio di Stato e la Corte dei conti costituiscono le giurisdizioni superiori.
Non possono esser istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso i giudici ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini che non siano magistrati.
La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'esercizio della funzione giurisdizionale, attraverso il concorso alla costituzione dei giudici ordinari e dei giudici amministrativi di cittadini che non siano magistrati.

Art. 103. - Il Consiglio di Stato e gli organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.
La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.
I tribunali militari possono esser istituiti soltanto in tempo di guerra e negli altri casi eccezionali previsti dalla legge, anche in conformità agli obblighi internazionali o in occasione dell'espletamento di detti obblighi.
In tempo di pace e fuori degli altri casi eccezionali previsti dalle leggi, la funzione giurisdizionale é esercitata, per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate in servizio attivo, da sezioni specializzate istituite presso i giudici ordinari.

Art. 104. - I magistrati ordinari e i magistrati amministrativi costituiscono ordini distinti e autonomi, indipendenti dai poteri dello Stato.
Il Consiglio superiore della magistratura ordinaria, per i magistrati ordinari, il Consiglio generale della magistratura amministrativa, per i giudici del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali e il Consiglio generale della magistratura della Corte dei conti, per i giudici di questo ordine, sono presieduti dal Presidente della Repubblica.
Ne fanno parte di diritto, rispettivamente, il primo Presidente della Corte di cassazione, il Presidente del Consiglio di Stato e il Presidente della Corte dei conti.
Gli altri componenti sono tutti eletti esclusivamente dalle rispettive magistrature, con voto diretto, libero e segreto, in collegi uninominali e con il metodo maggioritario, secondo le norme di legge, che del loro mandato determinano la durata; essi non possono essere immediatamente rieleggibili.
Il Ministro della giustizia partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni di ciascun Consiglio e puó presentare richieste e proposte.

Art. 105. - Spettano al Consiglio superiore e ai due Consigli generali, secondo le norme dei propri ordinamenti, le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, e le promozioni dei magistrati dei propri ordini.
Essi non possono interferire in alcun caso e in alcun modo con l'esercizio della funzione giurisdizionale da parte dei giudici.
Contro gli atti del Consiglio superiore della magistratura ordinaria e dei Consigli generali suddetti é sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, rispettivamente dinanzi alla Corte di cassazione, al Consiglio di Stato ed alla Corte dei conti, nella composizione prevista dalla legge.

Art. 106. - Le nomine dei magistrati che sono incaricati della funzione di giudice ordinario e dei magistrati che sono incaricati delle funzioni di giudice amministrativo hanno luogo, anche distintamente per le diverse funzioni, esclusivamente previo concorso pubblico tra i professori di diritto nelle università, gli avvocati e le altre categorie di dipendenti pubblici che abbiano svolto funzioni legali, secondo le norme di legge.
Alle nomine dei magistrati ordinari ed amministrativi provvedono le Camere secondo le norme dei propri regolamenti interni; esse sono decretate dal Presidente della Repubblica.
La legge puó prevedere la nomina, anche con elezione popolare, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.
I magistrati ordinari ed amministrativi sono nominati a vita. All'età determinata dalla legge possono chiedere di essere dispensati dall'esercizio delle loro funzioni.

Art. 107. - I magistrati ordinari e amministrativi sono inamovibili. Non possono essere destinati ad altre sedi o assegnati ad altre funzioni, se non per esigenze di servizio, in seguito a decisione dei rispettivi Consigli e sempre con il loro consenso.
I magistrati ordinari e i magistrati amministrativi si distinguono tra loro soltanto per funzioni.
I magistrati ordinari ed amministrativi sono assegnati a funzioni superiori, per merito e anzianità, secondo le norme di legge.
I magistrati ordinari e i magistrati amministrativi non sono responsabili penalmente, civilmente e amministrativamente degli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni, né possono essere chiamati comunque a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio di esse.
La giurisdizione penale nei riguardi dei magistrati ordinari, dei magistrati amministrativi e dei magistrati del pubblico ministero é attribuita in via esclusiva alla competenza della Corte costituzionale, nella composizione, nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge.
I magistrati ordinari ed amministrativi non sono soggetti a giurisdizione disciplinare alcuna. Possono esser destituiti per cattiva condotta o dimessi per gravi motivi di salute soltanto dal Presidente della Repubblica, su richiesta delle due Camere, approvata da ciascuna di esse con il voto favorevole almeno della maggioranza dei due terzi dei propri componenti, e su proposta di almeno un sesto di essi.
L'ufficio di magistrato ordinario e di magistrato amministrativo é incompatibile con qualunque altro ufficio e professione, sempre fatte salve le altre cause di incompatibilità e ineleggibilità previste dalla legge.

Art. 107- bis . - Il pubblico ministero presso i giudici ordinari e presso i giudici amministrativi é esercitato dai magistrati del pubblico ministero, che costituiscono un ordine autonomo.
Il pubblico ministero é ordinato dalla legge secondo i principi della unità, della impersonalità e della indivisibilità, nonché della gerarchia e della collaborazione.
Il pubblico ministero vigila sul rispetto della legalità e promuove l'attuazione e l'osservanza della legge ed esercita le altre attribuzioni a esso conferite.
Le funzioni del pubblico ministero sono esercitate dal procuratore generale della Repubblica e dagli altri capi degli uffici del pubblico ministero direttamente, nonché, a mezzo o per delega, dai propri sostituti, secondo le norme di legge.
Il procuratore generale della Repubblica e gli altri magistrati superiori del pubblico ministero previsti dalla legge sono nominati, secondo le norme del loro ordinamento, dal Presidente della Repubblica, con l'approvazione delle Camere, tra magistrati del pubblico ministero, magistrati ordinari e magistrati amministrativi, professori di diritto nelle università e avvocati, che abbiano almeno otto anni di esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.
Il procuratore generale della Repubblica dirige l'attività del pubblico ministero e ne risponde al Parlamento.
Puó partecipare al Consiglio dei ministri quando si trattano argomenti relativi alla politica giudiziaria.

107- ter. - Il Consiglio superiore del pubblico ministero é presieduto dal Presidente della Repubblica. Ne é vice presidente di diritto il procuratore generale della Repubblica.
Il Ministro della giustizia partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio e puó presentare richieste e proposte.
Gli altri componenti sono eletti da tutti i magistrati del pubblico ministero, secondo le norme di legge, che fissano altresí la durata del loro mandato. Non sono immediatamente rieleggibili.

Art. 107- quater. - Spettano al Consiglio superiore del pubblico ministero, secondo le norme di legge, le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati del pubblico ministero.

Art. 109. - I giudici e il pubblico ministero dispongono direttamente, nei casi, forme e modi stabiliti dalla legge, delle forze di polizia nelle attribuzioni loro proprie di polizia giudiziaria, per l'esercizio e nei limiti delle loro funzioni.
Il pubblico ministero impartisce le direttive per le indagini della polizia giudiziaria, anche se svolte d'iniziativa della stessa, ne controlla lo svolgimento e ne valuta i risultati, anche sostituendosi a essa ove lo ritenga necessario".

Art. 2.

1. L'articolo 112 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 112. - L'esercizio dell'azione penale é dovere del pubblico ministero. É obbligatorio, salvo i casi e i modi previsti dalla legge".

Art 3.

1. All'articolo 113 della Costituzione é aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Essi non possono comunque sostituirsi ai poteri dello Stato nell'esercizio delle fun zioni sovrane attribuite loro dalla Costituzione e dalle leggi".

Art. 4.

1. All'articolo 134 della Costituzione é aggiunto, in fine, il seguente capoverso: "sui reati di cui siano imputati i propri componenti e i magistrati ordinari, i magistrati amministrativi e i magistrati del pubblico ministero.".

Art. 5.

1. Il primo comma dell'articolo 135 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"La Corte costituzionale é composta di ventuno giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dai magistrati superiori ordinari e amministrativi".

Art. 6.

1. All'articolo 89 della Costituzione é aggiunto il seguente comma:

"Non sono soggetti alla controfirma gli atti relativi alla nomina, all'assegnazione, ai trasferimenti, alle promozioni, alle destinazioni, alla destituzione e alla dismissione dei magistrati ordinari e dei magistrati amministrativi".

Art. 7.

1. I magistrati militari sono di diritto inquadrati, fin quando possibile a loro scelta, tra i magistrati ordinari, i magistrati amministrativi, i magistrati del pubblico ministero e gli avvocati e i procuratori dello Stato, conservando la loro anzianità e tutti gli altri loro diritti.
2. Sentite le competenti Commissioni delle Camere e con il loro avviso favorevole, il Governo della Repubblica emana con decreto legislativo le norme provvisorie per l'attuazione delle presenti modifiche alla Costituzione, che sono adottate entro centoventi giorni dalla pubblicazione della presente legge e che rimangono in vigore fino a quando il Parlamento avrà provveduto con leggi.

Art. 8.

1. Nella prima istituzione dell'ordinamento stabilito dalla presente legge, il Presidente della Repubblica provvede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con suo atto non soggetto all'obbligo della controfirma, a inquadrare in via provvisoria i magistrati ordinari, i magistrati ex-militari e i magistrati amministrativi nei ruoli transitori dei magistrati ordinari, dei magistrati amministrativi e dei magistrati del pubblico ministero, sentito il Consiglio superiore della magistratura, i Consigli di presidenza del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, secondo le funzioni al momento da essi esercitate.
2. Entro sei mesi dalla costituzione del nuovo Consiglio superiore della magistratura ordinaria e dei Consigli generali della magistratura amministrativa e della Corte dei conti, si provvede nello stesso modo alla costituzione dei ruoli provvisori dei magistrati ordinari, dei magistrati amministrativi e dei magistrati del pubblico ministero.
3. Nei successivi tre mesi, sulla base delle opzioni esercitate a favore del ruolo dei magistrati del pubblico ministero o, secondo la provenienza, dei ruoli di magistrato ordinario o amministrativo, il Presidente della Repubblica, con proprio atto non soggetto alla controfirma, costituisce i ruoli definitivi e li sottopone al Parlamento per la conferma.
4. Fino alla costituzione dei ruoli definitivi anche i magistrati inquadrati nel ruolo provvisorio dei magistrati del pubblico ministero continuano a godere delle guarentigie previste per i magistrati ordinari e amministrativi; al loro trasferimento e alla loro assegnazione provvede in via transitoria il Presidente della Repubblica con la conferma del Parlamento. I suoi atti non sono soggetti all'obbligo della controfirma.




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