DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - S1916



Art. 1.

1. Il primo comma dell'articolo 75 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"É indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge quando lo richiedono un milione di elettori o dieci Consigli regionale".

2. Al secondo comma dell'articolo 75 della Costituzione sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

"Non é ammesso altresí referendum per le leggi necessarie al funzionamento degli organi costituzionali dello Stato e per quelle a contenuto costituzionalmente vincolato. La proposta sottoposta a referendum deve avere ad oggetto disposizioni normative omogenee".

3. Dopo il secondo comma dell'articolo 75 della Costituzione é inserito il seguente:

"La verifica dell'ammissibilità dei referendum abrogativi é effettuata dalla Corte costituzionale nei trenta giorni successivi al deposito della proposta di referendum e prima che inizi la raccolta delle firme".

4. L'ultimo comma dell'articolo 75 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"La legge determina le modalità di attuazione del referendum. Non potranno in ogni caso tenersi referendum su piú di tre distinti quesiti. Non potranno altresí tenersi referendum nei dodici mesi seguenti ad una precedente consultazione referendaria, anche se relativi a quesiti diversi da quelli sottoposti alla recedente consultazione".




Indice