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DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - S1699 |
Art. 1.
1. Il primo comma dell'articolo 55 della Costituzione é sostituito
dal seguente:
"Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato
federale".
| Art. 2.
1. Nell'articolo 56, commi secondo e quarto, della Costituzione, la
parola "seicentotrenta" é sostituita dalla seguente: "quattrocento".
| Art. 3.
1. L'articolo 57 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 57. - Il Senato federale é composto dai rappresentanti delle
singole Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.
| Art. 4.
1. L'articolo 58 della Costituzione é abrogato.
| Art. 5.
1. L'articolo 59 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 59. - É componente della Camera dei deputati di diritto e a
vita, salvo rinunzia, chi é stato Presidente della Repubblica".
| Art. 6.
1. L'articolo 60 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 60. - La Camera dei deputati é eletta per cinque anni.
| Art. 7.
1. L'articolo 61 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 61. - Le elezioni della Camera dei deputati hanno luogo entro
settanta giorni dalla fine della precedente.
| Art. 8.
1. Il primo comma dell'articolo 65 della Costituzione é sostituito
dal seguente:
"La legge determina i casi di ineleggibilità ed
incompatibilità con l'ufficio di deputato".
| Art. 9.
1. L'articolo 67 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 67. - Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione.
| Art. 10.
1. L'articolo 69 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 69. - I deputati ricevono un'indennità stabilita dalla
legge. Ai componenti del Senato federale non spettano indennità
aggiuntive rispetto a quanto previsto dalle singole Regioni e Province
autonome".
| Art. 11.
1. L'articolo 70 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 70. - La funzione legislativa é esercitata dalle due
Camere".
| Art. 12.
1. Dopo l'articolo 70 della Costituzione é inserito il seguente:
"Art. 70- bis. - La Federazione ha la competenza legislativa
nelle seguenti materie:
1) diritti politici;
Nelle materie indicate dai numeri da 16) a 28) del primo comma, la legge
federale puó attribuire alle Regioni poteri legislativi ed
amministrativi ovvero soltanto poteri amministrativi.
| Art. 13.
1. Il primo comma dell'articolo 71 della Costituzione e sostituito dal
seguente:
"L'iniziativa legislativa appartiene al Governo, a ciascun membro della
Camera dei deputati, a ciascuna Assemblea regionale e ad enti ai quali sia
conferita da legge costituzionale".
| Art. 14.
1. Il primo comma dell'articolo 72 della Costituzione é sostituito
dal seguente:
"Ogni disegno di legge é presentato alla Camera dei deputati ed
é esaminato, secondo le norme del suo regolamento, da una commissione
e poi dalla Camera stessa, che lo approva articolo per articolo e con
votazione finale".
| Art. 15.
1. Dopo l'articolo 72 della Costituzione é inserito il seguente:
"Art. 72- bis. - I disegni di legge in materia finanziaria e di
bilancio, i progetti di legge concernenti in tutto o in parte le materie di
competenza o di interesse regionale, quelli previsti dagli articoli 70-
bis, secondo comma; 96- bis, secondo comma; 100, secondo e
terzo comma; 103- bis , terzo comma, 114, quinto comma; 117,
secondo comma; 118, primo comma; 122, secondo comma; 124; 133, secondo
comma; 133- bis , quinto comma, nonché i progetti delle
altre leggi per le quali l'approvazione da parte del Senato federale sia
espressamente prevista dalla Costituzione, sono esaminati da ciascuna delle
due Camere secondo le norme dei rispettivi regolamenti.
| Art. 16.
1. Dopo l'articolo 72- bis della Costituzione é inserito
il seguente:
"Art. 72- ter. - I progetti di legge di cui all'articolo
72- bis
approvati dalla Camera dei deputati sono trasmessi al Senato federale, che
li esamina secondo le norme del proprio regolamento.
| Art. 17.
1. Il secondo comma dell'articolo 73 della Costituzione é
sostituito dal seguente:
"Se la Camera o, nei casi previsti, le Camere, a maggioranza assoluta dei
propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge é promulgata nel
termine da essa stabilito".
| Art. 18.
1. Il secondo comma dell'articolo 74 della Costituzione é
sostituito dal seguente:
"Se la Camera o, nei casi previsti, le Camere approvano nuovamente la
legge, questa deve essere promulgata".
| Art. 19.
1. L'articolo 77 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 77. - Il Governo non puó, senza delegazione della Camera dei
deputati, o, nelle materie di cui al primo comma dell'articolo 72-
bis , delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge
ordinaria.
| Art. 20.
1. L'articolo 78 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 78. - La Camera dei deputati delibera lo stato di guerra e
conferisce al Governo i poteri necessari".
| Art. 21.
1. Il primo comma dell'articolo 79 della Costituzione é sostituito
dal seguente:
"L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza
dei due terzi dei componenti della Camera dei deputati, in ogni suo articolo
e nella votazione finale".
| Art. 22.
1. L'articolo 80 della Costituzione e sostituito dal seguente:
"Art. 80. - La Camera dei deputati autorizza con legge la ratifica dei
trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o
regolamenti giudiziari o importano variazioni del territorio od oneri alle
finanze o modificazioni di leggi.
| Art. 23.
1. L'articolo 82 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 82. - Ciascuna Camera puó disporre inchieste sulle materie
di propria competenza.
| Art. 24.
1. Il secondo comma dell'articolo 83 della Costituzione é
abrogato.
| Art. 25.
1. Nell'articolo 85, secondo comma, della Costituzione, le parole "e i
delegati regionali" sono soppresse. Nel terzo comma del medesimo articolo
85, le parole "le Camere sono sciolte", "loro cessazione" e "delle Camere
nuove" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "la Camera dei
deputati é sciolta", "sua cessazione" e "della nuova Camera".
| Art. 26.
1. Il primo comma dell'articolo 86 della Costituzione e sostituito dal
seguente:
"Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non
possa adempierle, sono esercitate dal Presidente della Camera dei deputati".
| Art. 27.
1. Il primo comma dell'articolo 88 della Costituzione é sostituito
dal seguente:
"Il Presidente della Repubblica puó sciogliere la Camera dei
deputati, sentito il suo Presidente".
| Art. 28.
1. L'articolo 94 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 94. - Il Governo deve avere la fiducia della Camera dei deputati.
| Art. 29.
1. Nell'articolo 96 della Costituzione sono soppresse le parole: "del
Senato della Repubblica o".
| Art. 30.
1. Nella parte II, titolo III, sezione II, della Costituzione,
all'articolo 97 é premesso il seguente:
"Art. 96- bis. - L'amministrazione é di regola regionale
e locale. Nei casi previsti dalla Costituzione essa puó essere
federale.
| Art. 31.
1. Nell'articolo 100, primo comma, della Costituzione, sono soppresse le
parole "e di tutela della giustizia nella amministrazione".
"La Corte dei conti esercita il controllo di gestione per la Federazione,le Regioni e le amministrazioni locali con le modalità stabilite
dalla legge federale ed attesta la rego larità dei rendiconti.
Trasmette alla Camera dei deputati, al Senato federale e alle Assemblee
regionali una relazione annuale sui risultati del controllo.
| Art. 32.
1. I commi primo e secondo dell'articolo 103 della Costituzione sono
abrogati.
| Art. 33.
1. Dopo l'articolo 103 della Costituzione é inserito il seguente:
"Art. 103- bis. - La giurisdizione amministrativa é
esercitata da Tribunali amministrativi delle Regioni e dal Tribunale
amministrativo federale.
| Art. 34.
1. Il terzo comma dell'articolo 111 della Costituzione é
sostituito dal seguente:
"Contro le decisioni di primo grado dei Tribunali amministrativi il
ricorso in Cassazione é ammesso per i soli motivi inerenti alla
giurisdizione".
| Art. 35.
1. L'articolo 114 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 114. - La Repubblica é costituita dalla Federazione, dalle
Regioni, dalle Province e dai Comuni. La Regione si articola nei Comuni, i
quali rappresentano la propria comunità, ne curano gli interessi e ne
promuovono lo sviluppo, e nelle Province. La legge regionale puó
prevedere l'istituzione, secondo le caratteristiche del territorio, di
Comunità montane e di Città metropolitane.
| Art. 36.
1. L'articolo 117 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 117. - La Regione ha la competenza legislativa nelle materie non
espressamente indicate nell'articolo 70- bis .
| Art. 37.
1. L'articolo 118 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 118. - Salvo che nelle materie ad essa riservate in via esclusiva e
in materia di tributi federali, la Federazione puó istituire con
legge strutture amministrative federali esclusivamente per attività
relative al coordinamento delle attività amministrative, ovvero alla
cura di servizi o attività di interesse nazionale, ispirandosi al
principio della cooperazione tra Regioni e in ogni caso assicurando la
partecipazione delle Regioni alla loro direzione.
| Art. 38.
1. L'articolo 119 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 119. - La Federazione e le Regioni, ciascuno per le proprie
competenze legislative ed esecutive, sono egualmente responsabili per
l'attuazione degli impegni assunti nell'ambito dell'Unione europea. Per le
ma terie per le quali sono competenti le Regioni, l'Italia é
rappresentata presso gli organi europei da soggetti designati dal Senato
federale".
| Art. 39.
1. Dopo l'articolo 119 della Costituzione é inserito il seguente:
"Art. 119- bis. - Le Regioni nelle materie di propria
competenza possono concludere accordi con enti territoriali di Stati esteri.
| Art. 40.
1. L'articolo 121 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 121. - La Federazione e le Regioni nonché le Regioni fra di
loro possono stipulare accordi a durata determinata, anche a contenuto
organizzativo, per coordinare le rispettive competenze in vista del migliore
conseguimento di risultati di interesse comune. A tali accordi possono
essere chiamate a partecipare le amministrazioni locali e le altre pubbliche
amministrazioni".
| Art. 41.
1. L'articolo 122 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 122. - L'Assemblea regionale é eletta secondo i
princípi del suffragio universale e diretto.
| Art. 42.
1. L'articolo 123 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 123. - Sono organi della Regione: l'Assemblea regionale, la Giunta
e il suo Presidente.
| Art. 43.
1. L'articolo 124 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 124. - Le funzioni di coordinamento tra le amministrazioni
periferiche della Federazione nella Regione sono riservate in via esclusiva
al commissario federale che é nominato dal Presidente del Consiglio
dei ministri. Le sue funzioni sono disciplinate dalla legge federale".
| Art. 44.
1. Il primo comma dell'articolo 125 della Costituzione é
sostituito dai seguenti:
"Il Governo puó sostituirsi agli organi di una Regione:
a)
in caso di mancato adempimento dei propri obblighi da parte degli organi
regionali quando essi, benché sollecitati dal Governo federale, non
abbiano adempiuto entro il termine indicato dalla legge federale ovvero
dalla normativa dell'Unione europea;
Il provvedimento che dispone l'intervento sostitutivo é sottoposto
all'approvazione del Senato federale; esso si dà per approvato se il
Senato federale non ne nega l'approvazione entro quindici giorni dalla
presentazione. Nell'ipotesi prevista dalla lettera b) del primo
comma, il Governo federale, sotto la propria responsabilità
puó adottare provvedimenti provvisori che devono essere sottoposti al
Senato federale entro 48 ore per l'approvazione".
| Art. 45.
1. L'articolo 126 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 126. - Oltre ai casi previsti dallo Statuto, l'Assemblea regionale
puó essere sciolta:
a)
quando gli organi regionali abbiano compiuto gravi atti contrari alla
Costituzione;
Lo scioglimento é disposto con decreto del Presidente della
Repubblica, previa approvazione del Senato federale. Il decreto si ha per
approvato se il Senato federale non ne nega l'approvazione entro quindici
giorni dalla presentazione.
| Art. 46.
1. L'articolo 127 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 127. - Ogni legge approvata dall'Assemblea regionale é
comunicata immediatamente al Governo federale; non puó essere
promulgata prima di quindici giorni dalla comunicazione ed entra in vigore
non prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione.
| Art. 47.
1. L'articolo 128 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 128. - Mediante legge regionale o con accordi disciplinati dalla
legge regionale puó essere diversificata, anche per singoli casi, la
attribuzione di funzioni regionali e locali".
| Art. 48.
1. L'articolo 129 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 129. - Le Regioni contribuiscono al finanziamento degli enti locali
mediante trasferimenti secondo i criteri generali stabiliti dalla legge
federale.
| Art. 49.
1. L'articolo 130 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 130. - La legge federale individua gli atti degli enti locali da
sottoporre al controllo di legittimità mediante impugnazione del
Presidente della Giunta regionale davanti al giudice competente, e ne
disciplina il procedimento.
| Art. 50.
1. L'articolo 132 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 132. - Con legge costituzionale possono essere modificati i confini
territoriali e le denominazioni delle Regioni, sempre che la proposta sia
approvata dalla maggioranza della popolazione delle Regioni interessate con
referendum
indetto dal Governo federale, e le nuove Regioni che si costituiscono
abbiano almeno quattro milioni di abitanti.
| Art. 51.
1. L'articolo 133 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 133. - La Federazione e le Regioni disciplinano e riscuotono i
tributi di rispettiva competenza.
| Art. 52.
1. Dopo l'articolo 133 della Costituzione é inserito il seguente:
"Art. 133- bis.
L'Assemblea regionale approva ogni anno il bilancio preventivo e il
rendiconto consuntivo presentati dalla Giunta regionale.
| Art. 53.
1. Il primo comma dell'articolo 135 della Costituzione é
sostituito dal seguente:
"La Corte costituzionale é composta di quindici giudici, dei quali
quattro nominati dal Presidente della Repubblica, tre eletti dalla Camera
dei deputati, tre dal Senato federale e cinque dalle supreme magistrature
ordinaria ed amministrative".
| Art. 54.
1. Nell'articolo 136, secondo comma, della Costituzione, le parole "alle
Camere ed ai Consigli regionali interessati" sono sostitui te dalle
seguenti: "alla Camera dei deputati, al Senato federale ed alle Assemblee
regionali interessate".
| Art. 55.
1. Dopo il primo comma dell'articolo 137 della Costituzione é
inserito il seguente:
"Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini
di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale
sulle leggi regionali da parte dei Comuni e delle Province".
| Art. 56.
1. Nell'articolo 138, primo comma, della Costituzione, le parole "da
ciascuna Camera" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Camera dei deputati
e dal Senato federale" e le parole "di ciascuna Camera" sono sostituite
dalle seguenti: "della Camera dei deputati e del Senato federale".
| Art. 57.
1. I senatori di diritto e a vita, nonché i senatori a vita
nominati dal Presidente della Repubblica ai sensi dell'abrogato secondo
comma dell'articolo 59, in carica alla data di entrata in vigore della
presente legge costituzionale, entrano a far parte, dalla medesima data,
della Camera dei deputati.
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