DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - S1699



Art. 1.

1. Il primo comma dell'articolo 55 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato federale".

Art. 2.

1. Nell'articolo 56, commi secondo e quarto, della Costituzione, la parola "seicentotrenta" é sostituita dalla seguente: "quattrocento".

Art. 3.

1. L'articolo 57 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 57. - Il Senato federale é composto dai rappresentanti delle singole Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.
I rappresentanti delle singole Regioni e Province autonome sono nominati dalle rispettive Giunte all'interno dei propri componenti e possono essere da esse revocati in ogni tempo. Essi possono essere rappresentati da altri membri appartenenti alla medesima Giunta.
Ogni Regione e Provincia autonoma ha tanti rappresentanti quanti sono i voti a sua disposizione.
I voti dei rappresentanti di ogni singola Regione possono essere espressi solo unitariamente.
Alle Regioni con un numero di abitanti fino a cinquecentomila spetta un voto ciascuna, alle Regioni con un numero di abitanti fino ad un milione spettano tre voti ciascuna; alle Regioni con un numero di abitanti fino a due milioni cinquecentomila spetta no sei voti ciascuna, alle Regioni con un numero di abitanti fino a cinque milioni spettano nove voti ciascuna, alle Regioni con un numero di abitanti superiore a cinque milioni spettano dodici voti ciascuna.
Alle Province autonome di Trento e di Bolzano spetta un voto ciascuna, in detrazione dal numero dei voti spettanti alla regione Trentino-Alto Adige".

Art. 4.

1. L'articolo 58 della Costituzione é abrogato.

Art. 5.

1. L'articolo 59 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 59. - É componente della Camera dei deputati di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi é stato Presidente della Repubblica".

Art. 6.

1. L'articolo 60 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 60. - La Camera dei deputati é eletta per cinque anni.
La durata della Camera non puó essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra".

Art. 7.

1. L'articolo 61 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 61. - Le elezioni della Camera dei deputati hanno luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente.
La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.
Finché non é riunita la Camera dei deputati sono prorogati i poteri della precedente".

Art. 8.

1. Il primo comma dell'articolo 65 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"La legge determina i casi di ineleggibilità ed incompatibilità con l'ufficio di deputato".

Art. 9.

1. L'articolo 67 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 67. - Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione.
I componenti della Camera dei deputati esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
I componenti del Senato federale rappresentano le aree geografiche di provenienza".

Art. 10.

1. L'articolo 69 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 69. - I deputati ricevono un'indennità stabilita dalla legge. Ai componenti del Senato federale non spettano indennità aggiuntive rispetto a quanto previsto dalle singole Regioni e Province autonome".

Art. 11.

1. L'articolo 70 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 70. - La funzione legislativa é esercitata dalle due Camere".

Art. 12.

1. Dopo l'articolo 70 della Costituzione é inserito il seguente:

"Art. 70- bis. - La Federazione ha la competenza legislativa nelle seguenti materie:

1) diritti politici;
2) disciplina delle libertà fondamentali previste dagli articoli da 13 a 22;
3) politica estera;
4) difesa e forze armate;
5) disciplina della cittadinanza, dello stato civile e della condizione giuridica degli stranieri;
6) dogane, protezione dei confini;
7) sicurezza pubblica, esclusi i compiti di polizia locale;
8) stato giuridico ed economico dei magistrati di ogni giurisdizione, comprese le garanzie di indipendenza e di autogoverno;
9) polizia giudiziaria;
10) armi ed esplosivi; materiale strategico;
11) servizio postale nazionale, emissioni radio-televisive e servizi resi attraverso reti telematiche;
12) tutela della concorrenza;
13) diritti fondamentali dei lavoratori;
14) sistema elettorale della Camera dei deputati;
15) moneta, sistema valutario e ordinamento generale del credito;
16) commercio estero;
17) produzione e distribuzione dell'energia;
18) previdenza sociale;
19) legislazione civile;
20) legislazione penale;
21) ordinamento della giustizia civile, penale, amministrativa e contabile;
22) normativa tecnica;
23) metrologia e determinazione del tempo;
24) tutela e sicurezza del lavoro;
25) ricerca scientifica;
26) regime giuridico dei beni culturali ed ambientali;
27) grandi opere pubbliche;
28) ordinamenti didattici e titoli di studio.

Nelle materie indicate dai numeri da 16) a 28) del primo comma, la legge federale puó attribuire alle Regioni poteri legislativi ed amministrativi ovvero soltanto poteri amministrativi.
Le Regioni hanno la competenza legislativa in ogni altra materia".

Art. 13.

1. Il primo comma dell'articolo 71 della Costituzione e sostituito dal seguente:

"L'iniziativa legislativa appartiene al Governo, a ciascun membro della Camera dei deputati, a ciascuna Assemblea regionale e ad enti ai quali sia conferita da legge costituzionale".

Art. 14.

1. Il primo comma dell'articolo 72 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Ogni disegno di legge é presentato alla Camera dei deputati ed é esaminato, secondo le norme del suo regolamento, da una commissione e poi dalla Camera stessa, che lo approva articolo per articolo e con votazione finale".

Art. 15.

1. Dopo l'articolo 72 della Costituzione é inserito il seguente:

"Art. 72- bis. - I disegni di legge in materia finanziaria e di bilancio, i progetti di legge concernenti in tutto o in parte le materie di competenza o di interesse regionale, quelli previsti dagli articoli 70- bis, secondo comma; 96- bis, secondo comma; 100, secondo e terzo comma; 103- bis , terzo comma, 114, quinto comma; 117, secondo comma; 118, primo comma; 122, secondo comma; 124; 133, secondo comma; 133- bis , quinto comma, nonché i progetti delle altre leggi per le quali l'approvazione da parte del Senato federale sia espressamente prevista dalla Costituzione, sono esaminati da ciascuna delle due Camere secondo le norme dei rispettivi regolamenti.
L'esame delle leggi di revisione della Costituzione e delle altre leggi costituzionali ha luogo nelle forme prescritte dalla Costituzione".

Art. 16.

1. Dopo l'articolo 72- bis della Costituzione é inserito il seguente:

"Art. 72- ter. - I progetti di legge di cui all'articolo 72- bis approvati dalla Camera dei deputati sono trasmessi al Senato federale, che li esamina secondo le norme del proprio regolamento.
Gli altri progetti di legge approvati dalla Camera dei deputati sono trasmessi al Senato federale, che, se ritiene che essi rientrino nella propria competenza, puó, entro dieci giorni, sottoporre la questione ad una commissione mista, composta da 15 membri della Camera dei deputati e altrettanti del Senato federale. La commissione é presieduta dal Presidente della Camera dei deputati, il cui voto, in caso di parità, prevale.
I componenti della commissione mista membri del Senato federale operano in seno alla commissione senza vincolo di mandato.
La decisione della commissione mista ha carattere definitivo.
Il procedimento legislativo é concluso quando manca una richiesta di esame in sede di commissione mista o quando la commissione mista ha deliberato che il progetto di legge approvato dalla Camera dei deputati non rientra tra quelli indicati all'articolo 72- bis , o quando, nei casi previsti, il progetto di legge risulta approvato da entrambe le Camere nell'identico testo".

Art. 17.

1. Il secondo comma dell'articolo 73 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Se la Camera o, nei casi previsti, le Camere, a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge é promulgata nel termine da essa stabilito".

Art. 18.

1. Il secondo comma dell'articolo 74 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Se la Camera o, nei casi previsti, le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata".

Art. 19.

1. L'articolo 77 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 77. - Il Governo non puó, senza delegazione della Camera dei deputati, o, nelle materie di cui al primo comma dell'articolo 72- bis , delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
Quando, in casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alla Camera dei deputati che, anche se sciolta, é appositamente convocata e si riunisce entro cinque giorni.
Se il provvedimento con forza di legge concerne, in tutto o in parte, le materie di cui al primo comma dell'articolo 72- bis , la relativa legge di conversione dev'essere approvata anche dal Senato federale.
I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti".

Art. 20.

1. L'articolo 78 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 78. - La Camera dei deputati delibera lo stato di guerra e conferisce al Governo i poteri necessari".

Art. 21.

1. Il primo comma dell'articolo 79 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti della Camera dei deputati, in ogni suo articolo e nella votazione finale".

Art. 22.

1. L'articolo 80 della Costituzione e sostituito dal seguente:

"Art. 80. - La Camera dei deputati autorizza con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.
Se il trattato comporta modificazioni di leggi nelle materie di cui al primo comma dell'articolo 72- bis , la legge di autorizzazione alla ratifica deve essere approvata anche dal Senato federale".

Art. 23.

1. L'articolo 82 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 82. - Ciascuna Camera puó disporre inchieste sulle materie di propria competenza.
A tale scopo, nomina fra i propri componenti una Commissione di inchiesta, che procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria".

Art. 24.

1. Il secondo comma dell'articolo 83 della Costituzione é abrogato.

Art. 25.

1. Nell'articolo 85, secondo comma, della Costituzione, le parole "e i delegati regionali" sono soppresse. Nel terzo comma del medesimo articolo 85, le parole "le Camere sono sciolte", "loro cessazione" e "delle Camere nuove" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "la Camera dei deputati é sciolta", "sua cessazione" e "della nuova Camera".

Art. 26.

1. Il primo comma dell'articolo 86 della Costituzione e sostituito dal seguente:

"Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente della Camera dei deputati".

Art. 27.

1. Il primo comma dell'articolo 88 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Il Presidente della Repubblica puó sciogliere la Camera dei deputati, sentito il suo Presidente".

Art. 28.

1. L'articolo 94 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 94. - Il Governo deve avere la fiducia della Camera dei deputati.
La Camera dei deputati accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.
Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alla Camera dei deputati per ottenerne la fiducia.
Il voto contrario della Camera dei deputati su una proposta del Govemo non importa obbligo di dimissioni.
La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera dei deputati e non puó essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione".

Art. 29.

1. Nell'articolo 96 della Costituzione sono soppresse le parole: "del Senato della Repubblica o".

Art. 30.

1. Nella parte II, titolo III, sezione II, della Costituzione, all'articolo 97 é premesso il seguente:

"Art. 96- bis. - L'amministrazione é di regola regionale e locale. Nei casi previsti dalla Costituzione essa puó essere federale.
Con legge federale sono disposti i princípi generali in materia di separazione tra ruoli politici e di amministrazione ed in materia di procedimento amministrativo e di rapporti tra amministrazione e cittadini, nonché i princípi generali dell'organizzazione amministrativa, l'ordinamento generale del pubblico impiego, compresa la giurisdizione e la disciplina generale della responsabilità dei pubblici funzionari ed impiegati".

Art. 31.

1. Nell'articolo 100, primo comma, della Costituzione, sono soppresse le parole "e di tutela della giustizia nella amministrazione".
2. Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 100 della Costituzione sono sostituiti dai seguenti:

"La Corte dei conti esercita il controllo di gestione per la Federazione,le Regioni e le amministrazioni locali con le modalità stabilite dalla legge federale ed attesta la rego larità dei rendiconti. Trasmette alla Camera dei deputati, al Senato federale e alle Assemblee regionali una relazione annuale sui risultati del controllo.
La Corte dei conti é composta da venti membri, eletti in parti uguali e a maggioranza dei due terzi dei componenti, dalla Camera dei deputati e dal Senato federale. La legge federale ne garantisce l'indipendenza e ne stabilisce i requisiti professionali. I membri durano in carica sei anni e sono rieleggibili una sola volta.
La Corte dei conti ha autonomia organizzativa; essa puó altresí istituire sezioni periferiche".

Art. 32.

1. I commi primo e secondo dell'articolo 103 della Costituzione sono abrogati.

Art. 33.

1. Dopo l'articolo 103 della Costituzione é inserito il seguente:

"Art. 103- bis. - La giurisdizione amministrativa é esercitata da Tribunali amministrativi delle Regioni e dal Tribunale amministrativo federale.
Fermo restando quanto disposto dall'articolo 70- bis , primo comma, numero 8), le Regioni istituiscono uno o piú Tribunali amministrativi ed un Tribunale amministrativo superiore. Piú Regioni possono concordare l'istituzione di un Tribunale comune o l'estensione della circoscrizione di riferimento di un Tribunale oltre i confini regionali.
Il Tribunale amministrativo federale esercita di regola funzioni di revisione delle decisioni dei Tribunali amministrativi regionali per quanto concerne l'applicazione del diritto federale. La legge federale puó prevedere che determinate controversie siano demandate in primo grado al Tribunale amministrativo superiore, ed in casi speciali in unico grado al Tribunale amministrativo federale.
La legge regionale disciplina l'organizzazione dei Tribunali amministrativi delle Regioni per ogni aspetto non riservato alla legge federale".

Art. 34.

1. Il terzo comma dell'articolo 111 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Contro le decisioni di primo grado dei Tribunali amministrativi il ricorso in Cassazione é ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione".

Art. 35.

1. L'articolo 114 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 114. - La Repubblica é costituita dalla Federazione, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni. La Regione si articola nei Comuni, i quali rappresentano la propria comunità, ne curano gli interessi e ne promuovono lo sviluppo, e nelle Province. La legge regionale puó prevedere l'istituzione, secondo le caratteristiche del territorio, di Comunità montane e di Città metropolitane.
I rapporti tra Federazione, Regioni ed enti locali si ispirano al principio di leale cooperazione.
I compiti di amministrazione sono esercitati, secondo il principio di sussidiarietà, dall'ente piú vicino alle popolazioni interessate.
Spettano alle Regioni la rappresentanza e la cura degli interessi della comunità regionale. Esse curano l'esecuzione delle leggi federali e regionali esercitando le sole funzioni che non possono essere utilmente svolte a livello locale. Tutte le altre funzioni sono attribuite agli entilocali.
Con legge federale sono disposti il sistema elettorale degli enti locali territoriali e gli elementi costitutivi dei tributi degli enti locali".

Art. 36.

1. L'articolo 117 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 117. - La Regione ha la competenza legislativa nelle materie non espressamente indicate nell'articolo 70- bis .
Nelle materie di competenza delle Regioni la Federazione puó determinare con legge la disciplina essenziale di principio e le norme necessarie alla programmazione ed al coordinamento, la definizione dei livelli minimi delle prestazioni sociali e dei limiti generali allo sfruttamento delle risorse naturali ed ambientali".

Art. 37.

1. L'articolo 118 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 118. - Salvo che nelle materie ad essa riservate in via esclusiva e in materia di tributi federali, la Federazione puó istituire con legge strutture amministrative federali esclusivamente per attività relative al coordinamento delle attività amministrative, ovvero alla cura di servizi o attività di interesse nazionale, ispirandosi al principio della cooperazione tra Regioni e in ogni caso assicurando la partecipazione delle Regioni alla loro direzione.
La Federazione puó istituire propri uffici periferici limitatamente allo svolgimento delle funzioni amministrative nelle materie ad essa riservate in via esclusiva e per l'applicazione, l'accertamento, la riscossione dei tributi della Federazione".

Art. 38.

1. L'articolo 119 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 119. - La Federazione e le Regioni, ciascuno per le proprie competenze legislative ed esecutive, sono egualmente responsabili per l'attuazione degli impegni assunti nell'ambito dell'Unione europea. Per le ma terie per le quali sono competenti le Regioni, l'Italia é rappresentata presso gli organi europei da soggetti designati dal Senato federale".

Art. 39.

1. Dopo l'articolo 119 della Costituzione é inserito il seguente:

"Art. 119- bis. - Le Regioni nelle materie di propria competenza possono concludere accordi con enti territoriali di Stati esteri.
Le Regioni possono, altresí, concludere accordi con Stati esteri, richiedendo il previo assenso del Governo federale. L'assenso si considera dato qualora il Governo federale non si pronunci negativamente entro due mesi dalla richiesta. Su richiesta del Governo federale, la Regione recede dagli accordi stipulati entro il termine da esso stabilito; se la Regione non adempie al dovere di recesso, il Governo federale provvede con proprio atto".

Art. 40.

1. L'articolo 121 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 121. - La Federazione e le Regioni nonché le Regioni fra di loro possono stipulare accordi a durata determinata, anche a contenuto organizzativo, per coordinare le rispettive competenze in vista del migliore conseguimento di risultati di interesse comune. A tali accordi possono essere chiamate a partecipare le amministrazioni locali e le altre pubbliche amministrazioni".

Art. 41.

1. L'articolo 122 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 122. - L'Assemblea regionale é eletta secondo i princípi del suffragio universale e diretto.
Il sistema di elezione é disciplinato da una legge regionale approvata a maggioran za dei due terzi dei componenti l'Assemblea. La legge federale fissa princípi generali in merito al sistema di elezione, all'ineleggibilità, alle incompatibilità ed alle prerogative dei membri delle Assemblee regionali.
Nessuno puó appartenere contemporaneamente a una Assemblea regionale ed alla Camera dei deputati o ad un'altra Assemblea regionale.
I componenti dell'Assemblea regionale non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni".

Art. 42.

1. L'articolo 123 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 123. - Sono organi della Regione: l'Assemblea regionale, la Giunta e il suo Presidente.
L'Assemblea regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione, dallo Statuto regionale e dalle leggi. Puó fare proposte di legge al Parlamento.
La Giunta regionale é l'organo esecutivo della Regione.
Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione, promulga le leggi ed i regolamenti regionali.
I princípi dell'ordinamento regionale, le relazioni tra Regione ed enti territoriali, gli organi della Regione e le loro rispettive funzioni sono disciplinati dallo Statuto regionale.
Alla Giunta regionale possono essere attribuiti i poteri corrispondenti a quelli assegnati al Governo federale in materia di decretazione d'urgenza e di attuazione di leggi delegate dalle Assemblee regionali.
Lo Statuto prevede l'istituzione e determina la composizione del Consiglio delle autonomie locali, disciplinando le modalità con cui esso partecipa alla formazione delle leggi e degli atti amministrativi generali della Regione. Puó altresí prevedere il referendum propositivo.
Lo Statuto prevede il referendum abrogativo dei provvedimenti amministrativi e del le leggi, fatta esclusione per quelle di bilancio e per le leggi istitutive di tributi, secondo modalità stabilite dalla legge regionale.
Lo Statuto é approvato dall'Assemblea regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti ed é sottoposto a referendum popolare entro tre mesi dalla sua pubblicazione. Lo Statuto sottoposto a referendum non é promulgato se non é approvato dalla maggioranza dei voti validi. Non si fa luogo a referendum se lo Statuto é approvato dall'Assemblea regionale a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti".

Art. 43.

1. L'articolo 124 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 124. - Le funzioni di coordinamento tra le amministrazioni periferiche della Federazione nella Regione sono riservate in via esclusiva al commissario federale che é nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le sue funzioni sono disciplinate dalla legge federale".

Art. 44.

1. Il primo comma dell'articolo 125 della Costituzione é sostituito dai seguenti:

"Il Governo puó sostituirsi agli organi di una Regione:

a) in caso di mancato adempimento dei propri obblighi da parte degli organi regionali quando essi, benché sollecitati dal Governo federale, non abbiano adempiuto entro il termine indicato dalla legge federale ovvero dalla normativa dell'Unione europea;
b) in caso di gravi avvenimenti che mettano in pericolo l'incolumità e la sicurezza pubblica, quando sia ragionevolmente presumibile che le strutture regionali non siano in grado di provvedere adeguatamente.

Il provvedimento che dispone l'intervento sostitutivo é sottoposto all'approvazione del Senato federale; esso si dà per approvato se il Senato federale non ne nega l'approvazione entro quindici giorni dalla presentazione. Nell'ipotesi prevista dalla lettera b) del primo comma, il Governo federale, sotto la propria responsabilità puó adottare provvedimenti provvisori che devono essere sottoposti al Senato federale entro 48 ore per l'approvazione".

Art. 45.

1. L'articolo 126 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 126. - Oltre ai casi previsti dallo Statuto, l'Assemblea regionale puó essere sciolta:

a) quando gli organi regionali abbiano compiuto gravi atti contrari alla Costituzione;
b) per ragioni di sicurezza nazionale;
c) quando, per dimissioni o per impossibilità di formare una maggioranza, non sia in grado di funzionare.

Lo scioglimento é disposto con decreto del Presidente della Repubblica, previa approvazione del Senato federale. Il decreto si ha per approvato se il Senato federale non ne nega l'approvazione entro quindici giorni dalla presentazione.
Con il decreto di scioglimento sono altresí indette le elezioni entro sessanta giorni.
Nei casi previsti dalle lettere a) e b) del primo comma, il decreto di scioglimento puó prevedere che, sino alla ricostituzione degli organi regionali, all'ordinaria amministrazione provveda un commissario individuato nel decreto stesso".

Art. 46.

1. L'articolo 127 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 127. - Ogni legge approvata dall'Assemblea regionale é comunicata immediatamente al Governo federale; non puó essere promulgata prima di quindici giorni dalla comunicazione ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione.
Il Governo federale, quando la legge regionale contrasti con la Costituzione, promuove entro quindici giorni dalla comunicazione della legge stessa la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale, che si pronuncia entro sessanta giorni. Decorso tale termine senza una decisione, la legge regionale é promulgata.
Il Governo federale, quando la legge regionale si discosti dai princípi e dagli altri contenuti della legge federale di cui all'articolo 117, secondo comma, puó sollevare opposizione di fronte alla Camera dei deputati entro quindici giorni dalla comunicazione. La promulgazione della legge é sospesa.
La Camera dei deputati investe dell'opposizione la Commissione mista di cui all'articolo 72- ter , che puó deliberare il divieto di ulteriore corso della legge regionale nel termine di quindici giorni".

Art. 47.

1. L'articolo 128 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 128. - Mediante legge regionale o con accordi disciplinati dalla legge regionale puó essere diversificata, anche per singoli casi, la attribuzione di funzioni regionali e locali".

Art. 48.

1. L'articolo 129 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 129. - Le Regioni contribuiscono al finanziamento degli enti locali mediante trasferimenti secondo i criteri generali stabiliti dalla legge federale.
Le Regioni assicurano la perequazione finanziaria nell'ambito locale con appositi fondi da ripartire secondo criteri stabiliti dalla legge regionale in ragione anche dei risultati ottenuti dagli enti locali territoriali nell'applicazione dei propri tributi".

Art. 49.

1. L'articolo 130 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 130. - La legge federale individua gli atti degli enti locali da sottoporre al controllo di legittimità mediante impugnazione del Presidente della Giunta regionale davanti al giudice competente, e ne disciplina il procedimento.
Gli organi degli enti locali possono essere sospesi o sciolti dalla Regione nei soli casi previsti dalla legge federale, la quale disciplina altresí i casi di esercizio sostitutivo del potere da parte di autorità regionali".

Art. 50.

1. L'articolo 132 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 132. - Con legge costituzionale possono essere modificati i confini territoriali e le denominazioni delle Regioni, sempre che la proposta sia approvata dalla maggioranza della popolazione delle Regioni interessate con referendum indetto dal Governo federale, e le nuove Regioni che si costituiscono abbiano almeno quattro milioni di abitanti.
I mutamenti dei confini territoriali e della denominazione dei Comuni e delle Province sono decisi con legge regionale sempre che la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni interessate".

Art. 51.

1. L'articolo 133 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 133. - La Federazione e le Regioni disciplinano e riscuotono i tributi di rispettiva competenza.
La legge federale stabilisce i criteri per l'attribuzione alle Regioni di una quota del gettito delle imposte federali.
La Federazione assicura la perequazione finanziaria tra le Regioni mediante un apposito fondo".

Art. 52.

1. Dopo l'articolo 133 della Costituzione é inserito il seguente:

"Art. 133- bis. L'Assemblea regionale approva ogni anno il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo presentati dalla Giunta regionale.
L'esercizio provvisorio del bilancio non puó essere concesso se non con apposita legge regionale e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
Le leggi di approvazione del bilancio regionale non possono introdurre nuovi tributi o nuove o maggiori spese. Le entrate che provengono dall'accensione di prestiti e che non siano destinate a rimborsare prestiti possono essere impegnate esclusivamente per finanziare spese in conto capitale.
Le leggi che prevedono nuove o maggiori spese o comportino riduzioni di entrate devono prevedere i mezzi finanziari per farvi fronte per l'intero periodo di applicazione.
La legge federale stabilisce i limiti del ricorso al credito da parte delle Regioni".

Art. 53.

1. Il primo comma dell'articolo 135 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"La Corte costituzionale é composta di quindici giudici, dei quali quattro nominati dal Presidente della Repubblica, tre eletti dalla Camera dei deputati, tre dal Senato federale e cinque dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative".

Art. 54.

1. Nell'articolo 136, secondo comma, della Costituzione, le parole "alle Camere ed ai Consigli regionali interessati" sono sostitui te dalle seguenti: "alla Camera dei deputati, al Senato federale ed alle Assemblee regionali interessate".

Art. 55.

1. Dopo il primo comma dell'articolo 137 della Costituzione é inserito il seguente:

"Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale sulle leggi regionali da parte dei Comuni e delle Province".

Art. 56.

1. Nell'articolo 138, primo comma, della Costituzione, le parole "da ciascuna Camera" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Camera dei deputati e dal Senato federale" e le parole "di ciascuna Camera" sono sostituite dalle seguenti: "della Camera dei deputati e del Senato federale".

Art. 57.

1. I senatori di diritto e a vita, nonché i senatori a vita nominati dal Presidente della Repubblica ai sensi dell'abrogato secondo comma dell'articolo 59, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, entrano a far parte, dalla medesima data, della Camera dei deputati.
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, le Regioni adeguano i rispettivi Statuti alle sue disposizioni.




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