DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - S1606



Art. 1.

L'articolo 104 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 104. - La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.
Il Consiglio superiore della magistratura é composto dal primo presidente e dal procuratore generale della Corte di cassazione quali membri di diritto.
Gli altri componenti, in numero di quattordici, sono eletti da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie in modo da assicurare una rappresentanza di almeno otto seggi ai magistrati di merito; in numero di otto sono nominati rispettivamente dal Presidente della Repubblica e dai Presidenti delle Camere, d'intesa fra loro, tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati dopo quindici anni di esercizio.
Il Consiglio elegge il Presidente tra i componenti nominati dal Presidente della Repubblica o dai Presidenti delle Camere, ed un vice presidente tra i componenti eletti dai magistrati.
I membri non di diritto del Consiglio durano in carica quattro anni e non possono essere immediatamente di nuovo eletti o nominati. Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale".

Art. 2.

1. All'articolo 105 della Costituzione é aggiunto il seguente comma:

"La sezione disciplinare é presieduta da vice presidente del Consiglio superiore della magistratura ed é formata da tre compo nenti scelti fra quelli eletti dai magistrati, tre componenti fra quelli nominati dai Presidenti delle Camere e due fra quelli nominati dal Presidente della Repubblica".

Art. 3.

1. Il secondo comma dell'articolo 107 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Spetta esclusivamente al Ministro della Giustizia promuovere l'azione disciplinare".

Art. 4.

1. Il decimo comma dell'articolo 87 della Costituzione é abrogato.




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