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DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - S1606
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Art. 1.
L'articolo 104 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 104. - La magistratura costituisce un ordine autonomo e
indipendente da ogni altro potere.
Il Consiglio superiore della magistratura é composto dal primo
presidente e dal procuratore generale della Corte di cassazione quali membri
di diritto.
Gli altri componenti, in numero di quattordici, sono eletti da tutti i
magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie in modo da
assicurare una rappresentanza di almeno otto seggi ai magistrati di merito;
in numero di otto sono nominati rispettivamente dal Presidente della
Repubblica e dai Presidenti delle Camere, d'intesa fra loro, tra professori
ordinari di università in materie giuridiche e avvocati dopo quindici
anni di esercizio.
Il Consiglio elegge il Presidente tra i componenti nominati dal
Presidente della Repubblica o dai Presidenti delle Camere, ed un vice
presidente tra i componenti eletti dai magistrati.
I membri non di diritto del Consiglio durano in carica quattro anni e non
possono essere immediatamente di nuovo eletti o nominati. Non possono,
finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali
né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale".
| | Art. 2.
1. All'articolo 105 della Costituzione é aggiunto il seguente
comma:
"La sezione disciplinare é presieduta da vice presidente del
Consiglio superiore della magistratura ed é formata da tre compo
nenti scelti fra quelli eletti dai magistrati, tre componenti fra quelli
nominati dai Presidenti delle Camere e due fra quelli nominati dal
Presidente della Repubblica".
| | Art. 3.
1. Il secondo comma dell'articolo 107 della Costituzione é
sostituito dal seguente:
"Spetta esclusivamente al Ministro della Giustizia promuovere l'azione
disciplinare".
| | Art. 4.
1. Il decimo comma dell'articolo 87 della Costituzione é abrogato.
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