DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - S1438



Art. 1.

1. L'articolo 77 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 77. - Il Governo non puó, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria. Il Governo puó adottare in casi straordinari ed imprevedibili di necessità ed urgenza provvedimenti provvisori con forza di legge contenenti misure di carattere specifico ed omogeneo e di immediata applicazione.
I decreti del Governo non possono avere ad oggetto libertà o diritti fondamentali, materie costituzionali ed elettorali, deleghe legislative, la rinnovazione in tutto o in parte di decreti non convertiti in legge, il ripristino dell'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale, delegificazioni.
Il Governo deve, il giorno stesso dell'adozione, presentare il decreto alle Camere, chiedendone la conversione in legge. Le Camere, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.
Le Camere valutano preliminarmente, secondo le norme regolamentari, l'ammissibilità dei decreti ai sensi dei precedenti commi primo e secondo. La dichiarazione di inammissibilità produce gli stessi effetti della mancata conversione.
I regolamenti parlamentari dispongono procedimenti d'urgenza per la conversione in legge dei decreti. I decreti perdono efficacia sin dall'inizio se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.
I decreti sono sottoposti a giudizio di legittimità costituzionale da parte della Corte costituzionale quando, entro cinque giorni dalla loro conversione in legge, ne faccia domanda un quinto dei membri di una Camera. La Corte decide entro i venti giorni successivi alla notificazione della richiesta".

2. I decreti già presentati alle Camere al momento dell'entrata in vigore della presente legge costituzionale sono convertiti in legge secondo le norme in precedenza vigenti.




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