Art. 1.
1. L'articolo 77 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 77. - Il Governo non puó, senza delegazione delle Camere,
emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria. Il Governo puó
adottare in casi straordinari ed imprevedibili di necessità ed
urgenza provvedimenti provvisori con forza di legge contenenti misure di
carattere specifico ed omogeneo e di immediata applicazione.
I decreti del Governo non possono avere ad oggetto libertà o
diritti fondamentali, materie costituzionali ed elettorali, deleghe
legislative, la rinnovazione in tutto o in parte di decreti non convertiti
in legge, il ripristino dell'efficacia di disposizioni dichiarate
illegittime dalla Corte costituzionale, delegificazioni.
Il Governo deve, il giorno stesso dell'adozione, presentare il decreto
alle Camere, chiedendone la conversione in legge. Le Camere, anche se
sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.
Le Camere valutano preliminarmente, secondo le norme regolamentari,
l'ammissibilità dei decreti ai sensi dei precedenti commi primo e
secondo. La dichiarazione di inammissibilità produce gli stessi
effetti della mancata conversione.
I regolamenti parlamentari dispongono procedimenti d'urgenza per la
conversione in legge dei decreti. I decreti perdono efficacia sin
dall'inizio se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro
pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti
giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.
I decreti sono sottoposti a giudizio di legittimità costituzionale
da parte della Corte costituzionale quando, entro cinque giorni dalla loro
conversione in legge, ne faccia domanda un quinto dei membri di una Camera.
La Corte decide entro i venti giorni successivi alla notificazione della
richiesta".
2. I decreti già presentati alle Camere al momento dell'entrata in
vigore della presente legge costituzionale sono convertiti in legge secondo
le norme in precedenza vigenti.