DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - S1354



Art. 1.

1. All'articolo 67 della Costituzione sono aggiunti i seguenti commi:

"I membri del Parlamento, all'atto dell'insediamento, giurano fedeltà alla Nazione italiana e ai princípi supremi della Costituzione repubblicana e decadono dal mandato in caso di manifesta violazione del giuramento.
La decadenza é pronunziata dalla Corte costituzionale su richiesta della Camera di appartenenza, votata a scrutinio segreto e a maggioranza di tre quinti dei suoi componenti, su proposta di trenta di essi, o di due gruppi parlamentari.
É vietata la formazione di partiti politici, movimenti e gruppi parlamentari che perseguano finalità in contrasto con i principi supremi della Costituzione. Sul loro scioglimento decide la Corte costituzionale con le modalità previste dal terzo comma".



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