Art. 1.
1. All'articolo 67 della Costituzione sono aggiunti i seguenti commi:
"I membri del Parlamento, all'atto dell'insediamento, giurano
fedeltà alla Nazione italiana e ai princípi supremi della
Costituzione repubblicana e decadono dal mandato in caso di manifesta
violazione del giuramento.
La decadenza é pronunziata dalla Corte costituzionale su richiesta
della Camera di appartenenza, votata a scrutinio segreto e a maggioranza di
tre quinti dei suoi componenti, su proposta di trenta di essi, o di due
gruppi parlamentari.
É vietata la formazione di partiti politici, movimenti e gruppi
parlamentari che perseguano finalità in contrasto con i principi
supremi della Costituzione. Sul loro scioglimento decide la Corte
costituzionale con le modalità previste dal terzo comma".