DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - S0692



Art. 1.

1. L'articolo 77 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 77. - Il Governo non puó, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
Il Governo puó adottare provvedimenti provvisori con forza di legge, in casi di necessità ed urgenza concernenti la sicurezza nazionale, la tutela della salute, le calamità naturali, l'introduzione di norme finanziarie che debbano entrare immediatamente in vigore, o il recepimento e l'attuazione di atti normativi dell'Unione Europea, quando dalla mancata, tempestiva adozione dei medesimi possa derivare responsabilità dello Stato per inadempimento di obblighi comunitari. Il Governo deve, il giorno stesso, presentare il decreto alle Camere chiedendone la conversione in legge. Le Camere, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.
Il Governo non puó, mediante decreti, rinnovare disposizioni di decreti non convertiti in legge, né ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale.
I decreti devono contenere misure di immediata applicazione e di carattere specifico ed omogeneo.
Le Camere sono tenute a deliberare sulla conversione in legge dei decreti entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione e non possono modificarli salvo che per quanto attiene alla copertura degli oneri finanziari. I regolamenti parlamentari attribuiscono ai Presidenti i poteri necessari.
I decreti perdono efficacia fin dall'inizio se le Camere, entro venti giorni dalla loro pubblicazione, non ne abbiano riconosciuto, a maggioranza di due terzi dei loro componenti, l'ammissibilità in base a quanto previsto nei commi precedenti e se essi non siano convertiti in legge nel termine stabilito dal quinto comma. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti".




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