Art. 1.
1. L'articolo 77 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 77. - Il Governo non puó, senza delegazione delle Camere,
emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
Il Governo puó adottare provvedimenti provvisori con forza di
legge, in casi di necessità ed urgenza concernenti la sicurezza
nazionale, la tutela della salute, le calamità naturali,
l'introduzione di norme finanziarie che debbano entrare immediatamente in
vigore, o il recepimento e l'attuazione di atti normativi dell'Unione
Europea, quando dalla mancata, tempestiva adozione dei medesimi possa
derivare responsabilità dello Stato per inadempimento di obblighi
comunitari. Il Governo deve, il giorno stesso, presentare il decreto alle
Camere chiedendone la conversione in legge. Le Camere, anche se sciolte,
sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.
Il Governo non puó, mediante decreti, rinnovare disposizioni di
decreti non convertiti in legge, né ripristinare l'efficacia di
disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale.
I decreti devono contenere misure di immediata applicazione e di
carattere specifico ed omogeneo.
Le Camere sono tenute a deliberare sulla conversione in legge dei decreti
entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione e non possono modificarli
salvo che per quanto attiene alla copertura degli oneri finanziari. I
regolamenti parlamentari attribuiscono ai Presidenti i poteri necessari.
I decreti perdono efficacia fin dall'inizio se le Camere, entro venti
giorni dalla loro pubblicazione, non ne abbiano riconosciuto, a maggioranza
di due terzi dei loro componenti, l'ammissibilità in base a quanto
previsto nei commi precedenti e se essi non siano convertiti in legge nel
termine stabilito dal quinto comma. Le Camere possono tuttavia regolare con
legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti".