1. Dopo l'articolo 75 della Costituzione è inserito il seguente:
«Art. 75-bis. - Gli elettori possono essere chiamati ad esprimere il proprio voto su di un progetto di legge redatto in articoli proposto su iniziativa referendaria da almeno un milione di elettori. Il referendum è indetto dal Presidente della Repubblica dopo centottanta giorni dalla dichiarazione di ammissibilità da parte della Corte costituzionale e non ha luogo ove il progetto di legge sia stato approvato integralmente in via definitiva o con modifiche che comunque ne rispettino i contenuti essenziali. Il progetto sottoposto a referendum è approvato se alla consultazione ha partecipato la maggioranza degli elettori e se ha espresso voto favorevole almeno la metà dei votanti. Il referendum si svolge secondo le modalità stabilite dalla legge dello Stato».