PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE - C3090

Art. 1.


1. Il Titolo I della parte seconda della Costituzione è sostituito dal seguente:

«TITOLO I

IL POPOLO

Art. 55.


Il popolo è il fondamento democratico dell'ordinamento della Repubblica. Ad esso appartiene la sovranità.

Art. 56.


Sono elettori per la elezione dei Consigli comunali e provinciali tutti i cittadini, anche se appartenenti a Stati della Unione europea, che maturino i sedici anni il giorno delle elezioni comunali e provinciali.
Sono elettori per le Assemblee legislative regionali e per le Camere del Parlamento repubblicano tutti i cittadini che conseguano la maggiore età il giorno delle rispettive elezioni.
Sono elettori per il Parlamento europeo tutti i cittadini, anche appartenenti a Stati della Unione europea, che conseguano la maggiore età il giorno delle elezioni del Parlamento europeo.

Art. 57.


È indetto referendum per l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, o per acquisire il parere del corpo elettorale in riferimento ad un progetto o disegno di legge o per determinare l'indirizzo del corpo elettorale su temi di interesse generale, quando lo richiedano cittadini che rappresentano almeno il due per cento degli elettori di ciascuna Regione, o cinque Assemblee legislative regionali o due quinti dei componenti di almeno una Camera del Parlamento repubblicano.
Non è ammesso il referendum abrogativo per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
Il giudizio di ammissibilità spetta alla Corte costituzionale esclusivamente per il referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge.
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.
La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
La legge determina le modalità di attuazione dei referendum previsti dal presente articolo e del referendum previsto per le leggi costituzionali e di revisione costituzionale».

Art. 2.


1. Il Titolo II della parte seconda della Costituzione è sostituito dal seguente:

«TITOLO II

ORGANIZZAZIONE FEDERALE DELLA REPUBBLICA

Art. 58.


Le funzioni pubbliche sono ripartite fra Comuni, Province, Regioni e Stato in base ai princìpi di sussidiarietà e di solidarietà.
Questi princìpi costituiscono i criteri fondamentali per la ripartizione delle funzioni amministrative e delle funzioni legislative.
Essi costituiscono i criteri fondamentali anche per l'esercizio delle funzioni amministrative del Comune in riferimento alle diverse parti del suo territorio; della Provincia in riferimento ai diversi Comuni del territorio di questa; della Regione in riferimento alle Province del suo territorio; dello Stato in riferimento alle Regioni che fanno parte del territorio della Repubblica.
I princìpi di sussidiarietà e di solidarietà orientano l'azione dell'Italia nelle organizzazioni internazionali di cui essa fa parte, con particolare riferimento alla Unione europea e alle Nazioni Unite.

Art. 59.


La Repubblica italiana si riparte in Comuni, Province e Regioni.
I Comuni, le Province, le Regioni e lo Stato sono tenuti a prestarsi reciproca assistenza per il migliore svolgimento delle rispettive funzioni.

Art. 60.


Le Regioni nelle quali si riparte la Repubblica italiana sono:


a) Abruzzi;


b) Basilicata;


c) Calabria;


d) Campania;


e) Emilia-Romagna;


f) Friuli-Venezia Giulia;


g) Lazio;


h) Liguria;


i) Lombardia;


l) Marche;


m) Molise;


n) Piemonte;


o) Puglia;


p) Sardegna;


q) Sicilia;


r) Trentino-Alto Adige;


s) Toscana;


t) Umbria;


u) Valle D'Aosta;


v) Veneto.

Art. 61.


Si può, con l'approvazione dalla maggioranza delle popolazioni interessate mediante referendum e con legge costituzionale, su proposta delle rispettive Assemblee legislative, disporre la fusione di Regioni contermini.
Si può con referendum e con legge dello Stato, sentite le Assemblee legislative regionali interessate, disporre che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad altra Regione contermine.
I mutamenti delle circoscrizioni provinciali, l'istituzione di nuove Province e la fusione di quelle esistenti, sono stabiliti con leggi della Regione, su iniziativa dei Comuni, sentite le Province interessate.
Si può con legge regionale, sentite le popolazioni interessate, istituire nuovi Comuni, fondere i Comuni esistenti o modificarne le circoscrizioni o le denominazioni.

Art. 62.


Salvo che i trattati istitutivi della Unione europea dispongano diversamente, spetta allo Stato la potestà legislativa nelle seguenti materie:


a) rapporti regolati dagli articoli 7 ed 8 e diritti pubblici soggettivi previsti dagli articoli da 13 a 22, 29, 30, 31, 33, 39, 40, 49 e 51; cittadinanza; stato civile; condizione giuridica dello straniero; immigrazione;


b) commercio interregionale e libera circolazione delle persone e dei beni fra le Regioni, in particolare per la tutela del diritto dei cittadini di esercitare la propria professione, il proprio impiego e il proprio lavoro in qualunque parte del territorio italiano;


c) disciplina della elezione del Parlamento europeo e delle Camere del Parlamento repubblicano; organi costituzionali repubblicani;


d) politica estera;


e) dogane; protezione dei confini;


f) commercio con l'estero e relazioni internazionali;


g) difesa nazionale e Forze armate; armi ed esplosivi; materiale strategico;


h) sicurezza pubblica, esclusi i compiti di polizia locale;


i) ordinamento civile e penale e sanzioni penali; ordinamento della giustizia civile, penale, penitenziaria, amministrativa e contabile;


l) ordinamento giudiziario e degli organi ausiliari;


m) statistica nazionale; pesi e misure; determinazione del tempo;


n) sistema monetario, valutario, finanziario e creditizio sovraregionale;


o) tributi statali; contabilità di Stato;


p) fondo perequativo interregionale e azioni di riequilibro tra Regioni, con particolare riferimento al Mezzogiorno, alle isole, e alle aree meno sviluppate del Centro-Nord;


q) produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;


r) trasporti e comunicazioni e trasporti nazionali; poste; disciplina generale della circolazione;


s) logistica;


t) protezione civile di pronto soccorso nelle grandi calamità naturali;


u) tutela dell'ecosistema; beni culturali e naturali di interesse nazionale;


v) ordinamento generale dell'istruzione, con riferimento agli standard di quantità e di qualità relativi alle finalità, ai princìpi e ai livelli minimi dell'istruzione scolastica e ai relativi ordini, gradi e titoli di studio; ordinamento universitario;


z) ricerca scientifica e tecnologica; tutela della proprietà letteraria, artistica ed intellettuale;


aa) istituti previdenziali obbligatori; assicurazioni; ordinamento generale della tutela e della sicurezza del lavoro;


bb) ordinamento delle professioni;


cc) ordinamenti sportivi di rilievo nazionale;


dd) disciplina generale dell'organizzazione e dei procedimenti amministrativi di competenza statale;


ee) opere pubbliche strettamente funzionali alle competenze legislative riservate allo Stato.


Spetta inoltre allo Stato il potere legislativo necessario per il più adeguato esercizio dei poteri attribuiti allo Stato nelle materie di cui al presente articolo e nelle altre disposizioni costituzionali.
Gli Statuti delle Regioni determinano i poteri regionali attuativi ed integrativi della potestà legislativa statale di cui al presente articolo.
La Regione ha la competenza legislativa in ogni altra materia non attribuita alla potestà legislativa dello Stato.

Art. 63.


Ciascuna Regione è dotata di uno Statuto, deliberato con legge costituzionale su proposta dell'Assemblea legislativa regionale.
Lo Statuto determina:


a) le funzioni attribuite al popolo, con riferimento particolare ai referendum e ai princìpi dei sistemi elettorali comunale, provinciale e regionale; i princìpi concernenti l'ineleggibilità e l'incompatibilità dei consiglieri comunali e provinciali e dei deputati regionali;


b) le forme e i modi della partecipazione della Regione alle determinazioni della Unione europea e alla loro attuazione, prevedendo il potere sostitutivo dello Stato per le inadempienze regionali;


c) i rapporti internazionali delle Regioni nelle materie di loro competenza legislativa, con la previsione dell'assenso del Governo repubblicano;


d) i princìpi dell'ordinamento dei Comuni e delle Province e di eventuali altre articolazioni territoriali, sulla base dei princìpi di sussidiarietà e di solidarietà; la partecipazione di Comuni, Province e altre articolazioni territoriali all'attività amministrativa e legislativa della Regione;


e) l'organizzazione costituzionale della Regione, con riferimento al Presidente, al Governo, alla Assemblea legislativa;


f) la disciplina dell'attività legislativa e i princìpi dell'organizzazione e dell'attività amministrativa;


g) il coordinamento dell'attività amministrativa comunale, provinciale e regionale con l'attività amministrativa statale nella Regione;


h) i princìpi dell'autonomia finanziaria dei Comuni, della Provincia e della Regione; la ripartizione dei tributi erariali tra Stato e Regione;


i) la disciplina del demanio e del patrimonio comunale, provinciale e regionale;


l) lo scioglimento dei Consigli comunali e provinciali, e dell'Assemblea legislativa regionale, e le relative procedure.

Art. 64.


Al Friuli-Venezia Giulia, alla Sardegna, alla Sicilia, al Trentino-Alto Adige e alla Valle d'Aosta sono attribuite, oltre alle forme e alle condizioni di autonomia conferite alle altre Regioni, forme e condizioni particolari di autonomia. Sono del pari conferite le particolari forme di autonomia costituzionale alla Provincia di Trento e alla Provincia di Bolzano.
Lo Statuto della Regione Lazio definisce la posizione costituzionale speciale della città di Roma quale Capitale della Repubblica italiana».

Art. 3.


1. Il titolo III della parte seconda della Costituzione è sostituito dal seguente:

«TITOLO III

GARANZIE COSTITUZIONALI E GIURISDIZIONALI

Sezione I

La Corte costituzionale

Art. 65.


La Corte costituzionale giudica:


a) sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi valore e forza di legge, dello Stato e delle Regioni;


b) sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;


c) sui ricorsi contro le leggi delle Regioni e dello Stato da parte dei Comuni e delle Province, per la tutela della loro autonomia;


d) sulla ammissibilità dei referendum abrogativi di leggi e di atti aventi valore e forza di legge dello Stato e delle Regioni;


e) sui titoli di ammissione dei deputati e dei senatori e sulle cause sopravvenute di ineleggibilità e di incompatibilità, in sede di appello contro le pronunce del Consiglio di Stato in queste materie e per i soli vizi di violazione della Costituzione e delle leggi;


f) sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione;


g) sui reati di cui siano imputati i propri componenti, i giudici ordinari, i magistrati amministrativi e i magistrati del pubblico ministero.

Art. 66.


La Corte costituzionale è composta da un presidente e da quattordici giudici.
Il presidente è eletto dai giudici costituzionali al di fuori di essi, tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.
I giudici costituzionali sono per metà eletti dalle Camere del Parlamento repubblicano in seduta comune, su proposta del Presidente della Repubblica, e per metà dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrativa.
Il presidente della Corte costituzionale è nominato per dodici anni, decorrenti dal giorno della sua elezione da parte dei giudici costituzionali, e non può essere immediatamente rieletto.
I giudici costituzionali sono eletti per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere immediatamente rieletti.
Alla scadenza del termine il presidente e i giudici costituzionali cessano dalla carica e dall'esercizio delle funzioni. L'ufficio di giudice della Corte costituzionale è incompatibile con quello di membro del Parlamento repubblicano o di Assemblea legislativa regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.
Nei giudizi di accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte costituzionale, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.

Art. 67.


Con legge costituzionale sono stabilite le condizioni, le forme e i termini di proponibilità dei giudizi di competenza della Corte costituzionale e le garanzie di indipendenza del presidente della Corte e dei giudici costituzionali.
Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte costituzionale.
Con regolamento della Corte costituzionale sono stabilite ulteriori norme di procedura.
Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnativa.

Art. 68.



La Corte costituzionale può dichiarare esclusivamente l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atti aventi valore e forza di legge. La norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione, dalla quale non può derivare altro effetto giuridico. Spetta allo Stato e alla Regione, nell'ambito delle rispettive competenze legislative, disciplinare gli effetti prodotti dalle disposizioni dichiarate incostituzionali dalla Corte costituzionale.
La decisione della Corte costituzionale che implichi conseguenze, dirette o indirette, per il bilancio dello Stato o delle Regioni, non produce conseguenze finanziarie se non in seguito ad una apposita legge dello Stato o della Regione.
La decisione della Corte costituzionale è pubblicata e comunicata alle Camere e all'Assemblea legislativa regionale interessata, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.

Sezione II

La Magistratura

Art. 69.


La giustizia è amministrata in nome del popolo da giudici ordinari e da giudici amministrativi, in giusti processi secondo il diritto.
I giudici sono soggetti soltanto alla legge. I loro atti non possono essere sindacati, modificati o annullati da altri organi dello Stato, delle Regioni, delle Province o dei Comuni, ma soltanto da altri giudici, secondo le norme stabilite dalle leggi.

Art. 70.


La funzione giurisdizionale è esercitata da giudici ordinari e da giudici amministrativi istituiti e regolati dalle norme dell'ordinamento giudiziario ordinario, dell'ordinamento del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali e dell'ordinamento della Corte dei conti.
La Corte di cassazione, il Consiglio di Stato e la Corte dei conti costituiscono le giurisdizioni superiori.
Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.
La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'esercizio della funzione giurisdizionale attraverso il concorso alla costituzione dei giudici ordinari e dei giudici amministrativi di cittadini che non siano magistrati.

Art. 71.


Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.
Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge dello Stato. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.
La Corte di conti ha giurisdizione nella materia di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.
I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.

Art. 72.


I giudici costituiscono un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.
Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.
Ne fanno parte di diritto il Primo presidente e il Procuratore generale della Corte di cassazione.
Il Consiglio superiore della magistratura si articola in una sezione della magistratura giudicante e in una sezione della magistratura requirente.
I componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura sono dieci per ciascuna sezione, eletti per metà dal Parlamento in seduta comune a maggioranza di tre quinti dei componenti delle Camere, fra i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo quindici anni di esercizio, e per metà dai magistrati giudicanti, che eleggono i cinque componenti della sezione della magistratura giudicante e, separatamente, dai magistrati requirenti che eleggono i cinque magistrati requirenti che fanno parte della sezione della magistratura requirente.
I membri elettivi del Consiglio superiore della magistratura durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.
Ciascuna sezione elegge un proprio presidente fra i componenti eletti dal Parlamento. Essi assumono le funzioni di vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura su designazione del Presidente della Repubblica; e le esercitano ciascuno per due anni.
I membri elettivi del Consiglio superiore della magistratura, finché sono in carica, non possono essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di una Assemblea legislativa regionale.

Art. 73.


Spettano alla sezione della magistratura giudicante del Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni e i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei giudici. Spettano alla sezione della magistratura requirente del Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni e i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi di magistrati requirenti.
Il Presidente della Repubblica e il vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura possono sottoporre alle sezioni unite del Consiglio questioni di interesse generale concernenti la magistratura.

Art. 74.


Le nomine dei magistrati giudicanti e requirenti hanno luogo per concorso.
La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.
Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consigliere di cassazione per meriti insigni professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni di esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

Art. 75.


I giudici sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio, né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione della sezione della magistratura giudicante del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.
Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.
La giurisdizione penale nei riguardi dei giudici, dei magistrati amministrativi e dei magistrati del pubblico ministero è attribuita in via esclusiva alla competenza della Corte costituzionale, nella composizione, nelle forme e nei modi stabiliti con legge costituzionale.

Art. 76.


Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.
La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia.
I magistrati giudicanti e requirenti non possono svolgere compiti o rivestire incarichi diversi da quelli dell'ufficio per cui sono stati nominati.
La legge stabilisce i limiti della partecipazione dei magistrati alle competizioni elettorali, con particolare riferimento al territorio di esercizio delle funzioni medesime.

Art. 77.


La magistratura giudicante e la magistratura requirente dispongono della polizia giudiziaria secondo le norme dell'ordinamento giudiziario e processuale.

Art. 78.


Spetta al Ministro di grazia e giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, nel rispetto delle competenze del Consiglio superiore della magistratura.
Il Ministro di grazia e giustizia ha l'iniziativa dell'azione disciplinare.

Sezione III

Norme sulla giurisdizione

Art. 79.


Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.
Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.
Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

Art. 80.


Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.
Il Ministro di grazia e giustizia, sentita la sezione della magistratura requirente del Consiglio superiore della magistratura, riferisce al Parlamento sull'adempimento dell'obbligo di cui al primo comma e sull'uso dei mezzi di indagine.

Art. 81.


Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o ammistrativa.
Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.
La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa».

Art. 4.


1. Il Titolo IV della parte seconda della Costituzione è sostituito dal seguente:

«TITOLO IV

ORGANI COSTITUZIONALI DELLO STATO

Sezione I

Il Presidente della Repubblica

Art. 82.


Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Art. 83.


Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto quaranta anni di età e goda dei diritti civili e politici.
L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.
L'assegno e la dotazione del Presidente della Repubblica sono determinati dalla legge.

Art. 84.


Il Presidente della Repubblica è eletto per sei anni a suffragio universale diretto, a maggioranza assoluta dei voti validi espressi. Se tale maggioranza non viene conseguita al primo scrutinio, si procede, nella seconda domenica successiva, ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che abbiano ricevuto il maggior numero di voti validi al primo scrutinio.
Il Presidente della Repubblica è rieleggibile immediatamente per non più di una volta.
L'elezione del nuovo Presidente ha luogo non meno di venti e non più di trentacinque giorni prima della conclusione del mandato del Presidente in carica.
La legge disciplina le forme e i modi della presentazione delle candidature a Presidente della Repubblica; in caso di morte o di impedimento dei candidati al primo scrutinio, o di uno o di entrambi i candidati al ballottaggio, la legge disciplina le modalità di una nuova convocazione dei comizi elettorali.

Art. 85.


Il Presidente della Repubblica nomina il Primo ministro e ne accoglie le dimissioni, alle quali il Primo ministro è tenuto allorché le Camere del Parlamento repubblicano gli abbiano negato o revocato la fiducia.
Su proposta del Primo ministro nomina e revoca i ministri.
Può presiedere il Consiglio dei ministri.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa e il Consiglio degli affari europei costituiti secondo la legge.
Dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti dello Stato, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorre, l'autorizzazione delle Camere.

Art. 86.


Il Presidente della Repubblica può inviare messaggi alle Camere, che ne danno lettura.
Può, sentiti i loro Presidenti e il Primo ministro, sciogliere le Camere o anche una sola di esse; indìce le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti del Governo.
Indìce i referendum popolari previsti dalla Costituzione.

Art. 87.


Il Presidente della Repubblica può concedere grazia e commutare pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.

Art. 88.


In caso di vacanza della Presidenza della Repubblica dovuta a qualsiasi causa o ad impedimento, le funzioni del Presidente della Repubblica, ad eccezione dello scioglimento delle Camere, sono provvisoriamente esercitate dal Primo ministro e, se quest'ultimo è a sua volta impedito, dai Ministri nell'ordine successivo della istituzione dei rispettivi Ministeri.
In caso di vacanza o di impedimento permanente l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica ha luogo non oltre quarantacinque giorni dal verificarsi dalla vacanza o dall'accertamento del carattere permanente dell'impedimento.

Art. 89.


Gli atti del Presidente della Repubblica sono controfirmati dal Primo ministro e dai Ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità, soltanto quando essi ne hanno per costituzione o per legge l'iniziativa.
Le leggi o gli atti aventi valore o forza di legge sono controfirmati anche dal Primo ministro.

Art. 90.


Il Presidente della Repubblica, entro quindici giorni dalla elezione, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.

Art. 91.


Il Presidente della Repubblica è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni soltanto per alto tradimento o attentato alla Costituzione.

Sezione II

Il governo e gli organi ausiliari

Art. 92.


Il Governo è composto dal Primo ministro, dal Consiglio dei ministri e dai Ministri.

Art. 93.


Il Governo determina e dirige la politica nazionale.
Dispone dell'amministrazione e delle Forze armate.
È responsabile davanti al Parlamento secondo le procedure di cui alla Costituzione.

Art. 94.


Il Consiglio dei ministri nomina e revoca i Vice ministri su proposta dei Ministri.
Le funzioni di Primo ministro, di Ministro e di Vice ministro sono incompatibili con l'esercizio del mandato parlamentare o regionale e con ogni impiego pubblico o attività professionale. La legge disciplina le altre incompatibilità.
Il Primo ministro e i Ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.
I Vice ministri prestano giuramento nelle mani del Primo ministro.

Art. 95.


Il Primo ministro dirige l'azione del Governo e ne è responsabile.
È responsabile della difesa nazionale.
Esercita il potere regolamentare del Governo.
Nomina agli impieghi civili e militari secondo le previsioni di legge.
Sostituisce, se del caso, il Presidente della Repubblica nella presidenza del Consiglio supremo di difesa e del Consiglio degli affari europei.

Art. 96.


Entro dieci giorni dalla nomina il Primo ministro si presenta davanti alle Camere in seduta comune per ottenere la fiducia.
In caso di voto contrario il Primo ministro ha l'obbligo delle dimissioni.

Art. 97.


Il Primo ministro è responsabile della politica generale del Governo e dell'unità di indirizzo politico ed amministrativo.
I Ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri ed individualmente degli atti dei loro dicasteri.
Se una Camera approva una mozione di sfiducia, purché presentata da almeno un decimo dei suoi componenti e messa in discussione non prima di tre giorni dalla sua presentazione, il Primo ministro è obbligato a dimettersi. Le sue dimissioni comportano le dimissione dell'intero Governo.

Art. 98.


L'ordinamento del Governo e le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri sono disciplinati con regolamento del Governo sulla base delle disposizioni di legge.
Possono essere istituiti i ministeri solo nelle materie riservate alla competenza dello Stato.
Il Governo esercita la potestà regolamentare nelle materie di competenza statale non riservate dalla Costituzione alla legge. L'esercizio della funzione regolamentare è disciplinato dalla legge, che determina il procedimento, la pubblicità e l'efficacia dei diversi tipi di regolamento.
Le norme di attuazione delle leggi e degli atti aventi forza di legge sono riservati alla fonte regolamentare.
La Corte dei conti, ove nell'esercizio del controllo preventivo di legittimità riscontri violazione di riserva di legge, sottopone la questione di legittimità del regolamento al giudizio della Corte costituzionale.
La questione può essere promossa anche da un quinto dei componenti di ciascuna Camera.

Art. 99.


In base ai princìpi di sussidiarietà l'amministrazione è di regola locale e regionale, anche nelle materie di competenza legislativa statale, salvi i casi espressamente previsti dalla Costituzione o necessari per la migliore attuazione delle leggi statali.

Art. 100.


I pubblici uffici sono organizzati con regolamenti sulla base di princìpi stabiliti dalla legge, in modo che siano assicurati l'imparzialità, la trasparenza e l'efficienza dell'amministrazione. A tal fine è attribuita ai dirigenti delle amministrazioni pubbliche autonomia operativa e sono stabiliti i criteri per la valutazione dei risultati da essi conseguiti, con particolare riferimento alla capacità della pubblica amministrazione a sostenere la competitività internazionale dell'Italia.
La legge assicura il diritto di accesso agli atti ed ai procedimenti dell'amministrazione e ne disciplina le forme e i limiti.
Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.
Agli impieghi nella pubblica amministrazione si accede mediante concorso, salvi i casi stabiliti in via generale e preventiva dalla legge.
I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.
Se sono membri del Parlamento o delle Assemblee legislative regionali, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.
Le Regioni esercitano la propria potestà legislativa in riferimento ai pubblici uffici regionali in armonia con i princìpi di cui al presente articolo.
La legge stabilisce limitazioni al diritto di iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari e gli agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.
Si possono con legge statale adottare misure per il coordinamento informativo, statistico e informatico delle amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali.

Art. 101.


Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nelle modalità stabiliti dalla legge, da esperti rappresentanti delle categorie produttive, in una misura che tiene conto della loro importanza numerica e qualitativa.
È organo di consulenza delle Camere e del Governo nelle materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.
Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i princìpi e nei limiti stabiliti dalla legge.

Art. 102.


Il Consiglio di Stato, oltre che organo di giustizia amministrativa, è organo di consulenza giuridico-amministrativa.
La Corte dei conti esercita il controllo di gestione per lo Stato e per le Regioni con le modalità stabilite dalla legge statale ed attesta la regolarità dei rendiconti. Trasmette alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica ed alle Assemblee legislative regionali una relazione annuale sulla gestione finanziaria dello Stato e delle Regioni.
Partecipa nei casi e nelle forme previste dalla legge al controllo sulla gestione degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.
La legge assicura l'indipendenza del Consiglio di Stato e della Corte dei conti e dei loro componenti nei confronti del Governo.

Sezione III

Il Parlamento repubblicano

Art. 103.


Il Parlamento Repubblicano si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi previsti dalla Costituzione.

Art. 104.


La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale e diretto.
Il numero dei deputati non può essere inferiore a quattrocento o superiore a cinquecento.
Il numero dei senatori non può essere inferiore a duecento o superiore a trecento.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i ventuno anni di età.
Sono eleggibili a senatori gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto il quarantesimo anno di età.

Art. 105.


È senatore di diritto a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica o Presidente della Corte costituzionale.

Art. 106.


La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.
La durata di ciascuna Camera può essere prorogata soltanto in caso di guerra e con legge.

Art. 107.


Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro quarantacinque giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.
Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.
Le Camere si riuniscono in seduta comune il secondo martedì di gennaio per ascoltare le dichiarazioni del Governo, che indica le iniziative legislative che intende assumere nel corso dell'anno.
Ciascuna Camera può esser convocata, anche in via straordinaria, per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.
Quando si riunisce in via straordinaria una Camera è convocata di diritto anche l'altra.

Art. 108.


Ciascuna Camera elegge tra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di Presidenza.
Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune il Presidente e l'Ufficio di Presidenza sono quelli della Camera dei deputati.

Art. 109.


Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Il regolamento disciplina distintamente e specificamente lo statuto dei singoli parlamentari, lo statuto del Governo e lo statuto della opposizione, in riferimento a tutte le funzioni attribuite alle Camere.

Art. 110.


Le sedute delle Camere sono pubbliche; tuttavia ciascuna di esse e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.
Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.
Il Primo ministro e i Ministri hanno diritto e, se richiesti, l'obbligo di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

Art. 111.


La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.
Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere, od a una Camera e ad una Assemblea legislativa regionale.

Art. 112.


Il Consiglio di Stato giudica dei titoli di ammissione dei membri delle due Camere e delle cause sopravvenute di ineleggibilità e di incompatibilità, sulla base delle disposizioni di legge.
Contro le pronunce del Consiglio di Stato i senatori e i deputati possono ricorrere alla Corte costituzionale per violazione della Costituzione o della legge.

Art. 113.


Ogni membro del Parlamento esercita le proprie funzioni senza vincolo di mandato.

Art. 114.


I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.
Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.

Art. 115.


I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge.

Art. 116.


La funzione legislativa statale è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi costituzionali e di revisione costituzionale, elettorali, di approvazione di bilanci di previsione e consuntivi, e delle altre leggi che costituiscono la manovra di finanza pubblica, di amnistia e di indulto, di delegazione legislativa, di conversione in legge di decreti-legge, di autorizzazione a ratificare trattati e accordi internazionali di natura politica o che comportino variazioni del territorio nazionale.
I progetti di legge di approvazione dei bilanci di previsione e consuntivi, e gli altri progetti di legge che costituiscono la manovra annuale di finanza pubblica, sono presentati dalla Camera dei deputati; i progetti di legge di autorizzazione a ratificare trattati internazionali di natura politica o che portino variazioni al territorio nazionale sono presentati al Senato della Repubblica.
I progetti di legge di attuazione delle deliberazioni dell'Unione europea sono presentati al Senato della Repubblica e quelli aventi ad oggetto le altre materie riservate allo Stato sono presentati alla Camera dei deputati, e sono esaminati secondo le norme dei rispettivi regolamenti da una Commissione e poi dall'Assemblea che le approva articolo per articolo, e, se il progetto di legge consta di più di un articolo, con votazione finale.
Il regolamento stabilisce i procedimenti abbreviati per i progetti di legge per i quali è dichiarata l'urgenza, e in ogni caso per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.
Non è consentita l'approvazione definitiva delle leggi in Commissione.

Art. 117.


Il progetto di legge per il quale non è prevista la deliberazione necessaria di entrambe le Camere, una volta approvato dal Senato della Repubblica o dalla Camera dei deputati è trasmesso all'altra Camera, e si intende definitivamente approvato se entro quindici giorni dall'annuncio un quarto dei componenti della Camera ricevente non richieda che il progetto di legge sia sottoposto anche all'approvazione di questa.
Successive richieste di riesame da parte di ciascuna Camera possono essere deliberate entro trenta giorni da almeno due quinti dei rispettivi componenti.
Il riesame di cui ai commi primo e secondo ha sempre luogo se lo richiede il Governo.
Il procedimento legislativo è concluso quando il progetto di legge risulti approvato da entrambe le Camere in identico testo, o quando manchi una richiesta di riesame alle condizioni prescritte dal presente articolo.

Art. 118.


L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere, e agli organi ed enti ai quali sia conferita dalla Costituzione o da una legge costituzionale.
Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi mediante la proposta da parte di cinquantamila elettori di un progetto redatto in articoli.

Art. 119.


Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.
Se le Camere, ciascuna a maggioranza dei suoi componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.
Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

Art. 120.


Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con un messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.
Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata, salvo che il Presidente della Repubblica, esclusivamente per motivi di legittimità, non promuova la questione di costituzionalità davanti alla Corte costituzionale.

Art. 121.


L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di princìpi e criteri direttivi e soltanto per tempo determinato e con oggetti definiti.
Un quarto dei componenti di ciascuna Camera può promuovere la questione di legittimità della legge delegata davanti la Corte costituzionale per violazione di quanto disposto dal primo comma.
Analoga questione, per violazione dei princìpi o criteri di delega, può essere promossa da un quarto dei componenti di ciascuna Camera davanti alla Corte costituzionale nei confronti dei decreti legislativi adottati dal Governo in attuazione della delegazione legislativa di cui al presente articolo.

Art. 122.


Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
Il Governo può adottare provvedimenti provvisori con forza di legge, in casi di necessità ed urgenza concernenti la sicurezza nazionale, calamità naturali, norme finanziarie che debbano entrare immediatamente in vigore o la recezione ed attuazione di atti normativi della Unione europea, quando dalla mancata tempestiva approvazione dei medesimi possa derivare responsabilità dello Stato per inadempimento di obblighi comunitari.
Il Governo deve, il giorno stesso, presentare il decreto alle Camere chiedendone la conversione in legge.
Le Camere, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.
Il Governo non può, mediante decreti-legge, rinnovare disposizioni di decreti-legge dei quali una delle Camere abbia negato la conversione, né ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale per vizi attinenti al procedimento.
I decreti devono contenere misure di immediata applicazione e di carattere specifico ed omogeneo.
Le Camere devono deliberare sulla conversione in legge del decreto-legge entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, e non possono modificarne le disposizioni salvo per quanto attiene alle norme di copertura degli oneri finanziari.
I regolamenti delle Camere attribuiscono ai Presidenti i poteri all'uopo necessari.
I decreti perdono efficacia fin dall'inizio se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

Art. 123.


Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.

Art. 124.


L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata con maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera in ogni suo articolo e nella votazione finale.
La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.
In ogni caso l'amnistia e l'indulto non si possono applicare ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.

Art. 125.


Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio, o oneri alle finanze, o modificazioni alle leggi.

Art. 126.


Le Camere approvano ogni anno i bilanci di previsione pluriennali e annuali, e il rendiconto consuntivo presentato dal Governo.
L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non con legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.
Il bilancio dello Stato deve rispettare il principio dell'equilibrio finanziario della parte corrente. Gli emendamenti al disegno di legge di approvazione del bilancio e degli altri disegni di legge che costituiscono la manovra annuale di finanza pubblica sono ammessi nell'ambito dei limiti massimi dei saldi di bilancio previamente fissati.
Disposizioni recanti nuove o maggiori spese o minori entrate possono essere stabilite solo con legge. La legge deve indicare i mezzi per farvi fronte con riferimento all'intero periodo di efficacia della legge medesima e nel rispetto dei limiti per il ricorso all'indebitamento autorizzati con la legge di approvazione del bilancio.
Le norme per l'attuazione del presente articolo sono stabilite con legge; le disposizioni di tali leggi non possono essere abrogate né derogate dalle leggi di approvazione o di variazione del bilancio, né dalle leggi di spesa o di entrata.

Art. 127.


Ciascuna Camera dispone inchieste su materie di pubblico interesse. Si procede all'inchiesta se la proposta è sottoscritta da almeno un quinto dei componenti la Camera.
Per lo svolgimento dell'inchiesta ciascuna Camera nomina fra i propri componenti una Commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. La Commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e con le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
Le Camere possono acquisire, secondo le modalità stabilite dai propri regolamenti, atti e documenti con i soli limiti derivanti dalle leggi penali».

Art. 5.


1. Il titolo V della parte seconda della Costituzione è sostituito dal seguente:

«TITOLO V

LEGGI COSTITUZIONALI. REVISIONE DELLA COSTITUZIONE

Art. 128.


Le leggi costituzionali e le leggi di revisione della Costituzione sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Assemblee legislative regionali. La legge sottoposta a referendum è promulgata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto al voto e se è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
Non si fa luogo a referendum per le leggi costituzionali di approvazione degli statuti regionali.
Le leggi di revisione del Titolo II sono adottate da ciascuna Camera con una sola deliberazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti, e sono promulgate soltanto se entro diciotto mesi dall'ultima deliberazione sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti da almeno due terzi delle Assemblee legislative regionali.

Art. 129.


La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale».

Art. 6.


1. Il Titolo VI della parte seconda della Costituzione è abrogato.

Art. 7.


1. Con legge costituzionale ove necessario, e con legge ordinaria in tutti gli altri casi si provvede al passaggio dall'attuale al nuovo ordinamento costituzionale e dall'attuale al nuovo ordinamento legislativo ordinario.
2. Fino all'entrata in vigore della legge costituzionale di transizione e della legge ordinaria di transizione di cui al comma 1 restano impregiudicati i diritti e i doveri, i poteri e le facoltà attualmente previsti da leggi costituzionali e da leggi ordinarie relative a tutta la parte seconda della vigente Costituzione repubblicana.


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