1. L'articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 55. - Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato delle Regioni.
Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri della Camera dei deputati e dei senatori delle Regioni nei soli casi stabiliti dalla Costituzione».
1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 56. - La Camera dei deputti è eletta a suffragio universale e diretto.
Il numero dei deputati è di quattrocentoventi.
Sono eleggibili a deputati tutti i cittadini che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.
La legge stabilisce la ripartizione dei seggi e le modalità di elezione dei deputati».
1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 57. - Il Senato rappresenta le Regioni.
Il numero dei senatori è di centoquattro. Ogni Regione elegge sei senatori. Il Molise, l'Umbria, il Trentino-Alto Adige, il Friuli-Venezia Giulia eleggono tre senatori ciascuno. La Valle d'Aosta elegge due senatori.
La legge stabilisce la ripartizione dei seggi e le modalità di elezione dei senatori».
1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 58. - Il Senato è eletto a suffragio universale e diretto.
Sono eleggibili a senatori tutti i cittadini che nel giorno delle elezioni abbiano compiuto i venticinque anni di età.
L'ufficio di senatore è incompatibile con quello di membro del Governo».
1. L'articolo 59 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 59. - La Camera dei deputati e il Senato delle Regioni sono eletti per quattro anni.
La durata della Camera dei deputati e quella del Senato delle Regioni non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra».
1. L'articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 60. - Le elezioni della nuova Camera dei deputati e del nuovo Senato delle regioni hanno luogo entro trenta giorni dalla fine dei precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il quindicesimo giono dalle elezioni.
Finché la nuova Camera dei deputati e il nuovo Senato delle Regioni non si siano riuniti sono prorogati i poteri dei precedenti».
1. L'articolo 61 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 61. - La Camera dei deputati e il Senato delle Regioni si riuniscono il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.
La Camera dei deputati e il Senato delle Regioni possono essere convocati in via straordinaria per iniziativa del loro Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei loro componenti».
1. L'articolo 62 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 62. - La Camera dei deputati e il Senato delle Regioni eleggono ciascuno nel proprio seno il Presidente e l'Ufficio di presidenza.
Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati».
1. L'articolo 63 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 63. - La Camera dei deputati e il Senato delle Regioni adottano ciascuno il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei loro componenti.
Le sedute della Camera dei deputati e del Senato delle Regioni sono pubbliche.
La Camera dei deputati e il Senato delle Regioni possono deliberare di riunirsi in seduta segreta.
Le deliberazioni della Camera dei deputati e del Senato delle Regioni non sono valide se non è presente la maggioranza assoluta dei loro componenti e se non sono state adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.
I membri del Governo, anche se non fanno parte della Camera dei deputati hanno diritto, e se richiesti l'obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono».
1. L'articolo 64 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 64. - La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato e di senatore.
Nessuno può appartenere contemporaneamente alla Camera dei deputati e al Senato delle Regioni».
1. L'articolo 65 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 65. - La Camera dei deputati e il Senato delle Regioni giudicano, ciascuno nel proprio ambito, dei titoli di ammissione dei loro componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità».
1. L'articolo 66 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 66. - I deputati rappresentano la Nazione ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato».
1. L'articolo 67 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 67. - I senatori rappresentano ciascuno la Regione che li ha eletti ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato».
1. L'articolo 68 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 68. - I deputati e i senatori non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Nessun deputato e nessun senatore, senza autorizzazione rispettivamente della Camera dei deputati e del Senato delle Regioni, può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.
Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i deputati e i senatori ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza».
1. L'articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 69. - I deputati e i senatori ricevono un'indennità stabilita per legge».
1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 70. - La funzione legislativa è esercitata dalla Camera dei deputati».
1. L'articolo 71 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 71. - L'iniziativa legislativa appartiene al Governo, a ciascun membro della Camera dei deputati ed agli organi ed agli enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.
Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquatamila elettori, di un progetto redatto in articoli».
1. L'articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 72. - Ogni disegno di legge, presentato alla Camera dei deputati, è esaminato, secondo le norme del suo regolamento, da una commissione e poi dalla Camera dei deputati stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.
Il regolamento della Camera dei deputati stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.
Il regolamento può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera dei deputati, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera dei deputati o un quinto della commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.
Il Senato delle Regioni approva i disegni di legge sottoposti al suo esame con le stesse modalità».
1. L'articolo 73 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 73. - Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.
Se la Camera dei deputati, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ne dichiara l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.
Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso».
1. L'articolo 74 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 74. - Il Presidente della Repubblica prima di promulgare la legge può con messaggio motivato alla Camera dei deputati chiedere una nuova deliberazione.
Se la Camera dei deputati approva nuovamente la legge, questa deve essere promulgata».
1. L'articolo 75 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 75. - È indetto un referendum popolare per deliberare l'abrogazione di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono due milioni di elettori o cinque parlamenti regionali.
Non è ammesso referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini che hanno compiuto il diciottesimo anno di età.
La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e si è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi».
1. L'articolo 77 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 77. - Il Governo non può senza delegazione della Camera dei deputati emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
Quando in casi straordinari di neces-sità e di urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alla Camera dei deputati, che, anche se sciolta, è appositamente convocata e si riunisce entro cinque giorni.
I decreti perdono efficacia fin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. La Camera dei deputati può tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.
I decreti non convertiti non possono essere reiterati o ripresentati alla Camera dei deputati».
1. L'articolo 78 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 78. - La Camera dei deputati e il Senato delle Regioni deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari».
1. L'articolo 79 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 79. - L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti della Camera dei deputati e del Senato delle Regioni, in ogni suo articolo e nella votazione finale.
La legge che concede l'amnistia e l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.
In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge».
1. L'articolo 80 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 80. - La Camera dei deputati e il Senato delle Regioni autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali di natura politica o che prevedano arbitrati e regolamenti giudiziari o importino variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi».
1. L'articolo 81 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 81. - La Camera dei deputati approva ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
Con le leggi di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.
Le leggi di bilancio fissano annualmente un limite massimo alle spese dello Stato e tendono al pareggio del bilancio.
Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese, proposta in casi di assoluta straordinarietà, deve indicare i mezzi per farvi fronte e deve essere approvata dalla Camera dei deputati e dal Senato delle Regioni».
1. Dopo l'articolo 81 della Costituzione è inserito il seguente:
«Art. 81-bis. - Il Senato delle Regioni approva gli Statuti e le leggi ordinamentali delle Regioni e le loro eventuali modificazioni.
Il Senato delle Regioni approva tutte le leggi che riguardano materie di competenza delle Regioni».
1. L'articolo 82 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 82. - Il Senato delle Regioni può disporre indagini e attività conoscitive sull'attività del Governo. Il Senato delle Regioni può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.
A tale scopo nomina tra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La Commissione d'inchiesta procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e con le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria».
1. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 83. - Il Presidente della Repubblica e eletto a suffragio universale e diretto.
Viene proclamato eletto Presidente della Repubblica il candidato che abbia riportato la maggioranza assoluta dei voti validi espressi.
Se nessun candidato ha riportato la maggioranza assoluta dei voti validi espressi, la seconda domenica successiva alla votazione si procede ad un nuovo turno elettorale di ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggiore numero dei voti.
Viene proclamato eletto Presidente della Repubblica il candidato che nel turno di ballottaggio abbia riportato la maggioranza dei voti validamente espressi».
1. L'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 85. - Il Presidente della Repubblica è eletto per cinque anni.
Trenta giorni prima che scada il termine, vengono indette le elezioni del nuovo Presidente della Repubblica.
Se la Camera dei deputati è sciolta o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, la elezione ha luogo entro i quindici giorni dalla riunione della nuova Camera. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica».
1. L'articolo 86 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 86. - Le funzioni di Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente della Camera dei deputati.
In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica viene indetta entro trenta giorni, salvo il maggior termine previsto se la Camera è sciolta o manca meno di tre mesi alla sua cessazione».
1. L'articolo 87 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 87. - Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'untà nazionale.
Può inviare messaggi alla Camera dei deputati e al Senato delle Regioni.
Indìce l'elezione della nuova Camera dei deputati e del Senato delle Regioni.
Autorizza la presentazione alla Camera dei deputati dei disegni di legge d'iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione della Camera dei deputati e del Senato delle Regioni.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa, costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalla Camera dei deputati e dal Senato delle Regioni.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica».
1. L'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 88. - Il Presidente della Repubblica scioglie la Camera dei deputati su richiesta del Primo ministro».
1. L'articolo 89 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 89. - Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti che ne assumono la responsabilità.
Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Primo ministro».
1. L'articolo 90 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 90. - Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.
In tali casi è messo sotto accusa dalla Camera dei deputati e dal Senato delle Regioni riuniti in seduta comune».
1. L'articolo 91 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 91. - Il Presidente della Repubblica prima di assumere le sue funzioni presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi alla Camera dei deputati e al Senato delle Regioni riuniti in seduta comune».
1. Dopo l'articolo 91 della Costituzione è inserito il seguente:
«Art. 91-bis. - Nessuno può essere eletto Presidente della Repubblica per più di due mandati».
1. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 92. - Il Governo della Repubblica è formato dal Primo ministro e dai ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.
Il Presidente della Repubblica nomina il Primo ministro.
Il Primo ministro nomina e può revocare il Vice Primo ministro e i ministri».
1. L'articolo 93 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 93. - Il Primo ministro e i ministri, prima di assumere le funzioni prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica».
1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 94. - Il Governo deve avere la fiducia della Camera dei deputati.
La Camera dei deputati accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.
Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alla Camera dei deputati per ottenere la fiducia.
Il voto contrario della Camera dei deputati o quello del Senato delle Regioni nei casi in cui è richiesto non importa l'obbligo di dimissioni.
La mozione di fiducia deve essere firmata da almeno un terzo dei componenti la Camera dei deputati e non può essere messa in discussione prima di tre giorni della sua presentazione».
1. Dopo l'articolo 94 della Costituzione è inserito il seguente:
«Art. 94-bis. - Se la Camera dei deputati non approva la sfiducia, i firmatari della mozione non potranno sottoscrivere una nuova mozione di sfiducia, prima che siano trascorsi sei mesi dalla votazione sulla precedente.
Se la mozione di sfiducia è approvata, il Primo ministro può chiedere al Presidente della Repubblica lo scioglimento della Camera dei deputati. Lo scioglimento è deciso dal Presidente della Repubblica se il primo firmatario della mozione di sfiducia approvata ha rinunciato a formare un nuovo Governo o non ha ottenuto la fiducia della Camera dei deputati».
1. L'articolo 95 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 95. - Il Primo ministro è responsabile della politica generale del Governo, presiede e dirige il Consiglio dei ministri. Mantiene l'unità di indirizzo politico e amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri.
I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri e individualmente degli atti dei loro dicasteri.
La legge provvede all'ordinamento dell'Ufficio del Primo ministro e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri».
1. Dopo l'articolo 95 della Costituzione è inserito il seguente:
«Art. 95-bis. - Il Primo ministro può chiedere alla Camera dei deputati l'esame in via prioritaria di un disegno di legge. In questo caso, la discussione del disegno di legge è fissata per la prima seduta utile».
1. L'articolo 96 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 96. - Il Primo ministro ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale».
1. L'articolo 102 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 102. - La funzione giurisdizionale è esercitata unitariamente da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.
Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.
La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia».
1. L'articolo 103 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 103. - La giurisdizione amministrativa, quella contabile e quella tributaria sono esercitate da sezioni specializzate del giudice ordinario».
1. L'articolo 104 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 104. - La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.
Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.
Ne fanno parte di diritto il primo presidente ed il procuratore generale della Corte di cassazione. Gli altri componenti sono eletti per la metà da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie in relazione alle funzioni esercitate e per l'altra metà del Parlamento in seduta comune.
I membri eletti dal Parlamento devono essere professori ordinari di università in materie giuridiche e, almeno per la metà, avvocati con almeno quindici anni di effettivo esercizio e iscritti negli albi speciali per le professioni superiori.
Il Consiglio elegge un vice presidente tra i componenti designati dal Parlamento.
I membri eletti del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento, di un Consiglio regionale o di altro organo elettivo».
1. L'articolo 105 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 105. - Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario le assunzioni, le assegnazioni e i trasferimenti, le promozioni e ogni altro provvedimento riguardante i magistrati, esclusi quelli disciplinari.
I provvedimenti disciplinari sono adottati da un apposito organo composto da quindici magistrati prescelti per sorteggio ogni due anni tra tutti i magistrati con almeno quindici anni di effettivo esercizio delle funzioni giurisdizionali. L'organo ha sede presso il Consiglio superiore della magistratura e le sue decisioni sono impugnabili davanti alle sezioni unite dalla Corte di Cassazione».
1. L'articolo 106 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 106. - Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.
La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per alcune delle funzioni attribuite al giudice di primo grado.
Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consigliere di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materia giuridica e avvocati che abbiano quindici anni di esercizio effettivo e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori».
1. L'articolo 107 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 107. - I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.
L'iniziativa dell'azione disciplinare spetta al Ministro della giustizia che l'esercita tramite la procura generale della Corte di cassazione e ne riferisce annualmente al Parlamento riunito in seduta comune.
I magistrati si distinguono fra di loro soltanto per la diversità di funzioni.
Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario».
1. L'articolo 108 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 108. - Le norme sull'ordinamento giudiziario sono stabilite con legge.
La legge assicura l'indipendenza dei magistrati, del pubblico ministero e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia».
1. L'articolo 111 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 111. - Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.
Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale o che comunque incidono su diritti fondamentali della persona è sempre ammesso ricorso in cassazione per violazione della legge o per assoluta mancanza di motivazione».
1. L'articolo 112 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 112. - Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.
La legge assicura la parità dei poteri processuali delle parti e l'effettivo esercizio del diritto di difesa in ogni grado del giudizio penale, civile, amministrativo, contabile e tributario».
1. L'articolo 113 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 113. - La legge assicura la tutela degli interessi collettivi.
Contro gli atti della pubblica amministrazione e delle autorità indipendenti è sempre ammessa la tutela giurisdizionale delle situazioni giuridiche soggettive dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria.
Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.
La legge determina in quali casi gli organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione e delle autorità indipendenti con gli effetti previsti dalla legge stessa».
1. L'articolo 115 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 115. - Le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni.
Ciascuna regione adotta il proprio statuto, conformandolo alla Costituzione.
Ciascuna Regione adotta il proprio ordinamento, purché esso non sia in contrasto con la Costituzione.
Gli statuti, gli ordinamenti delle Regioni e le loro eventuali variazioni devono essere approvati anche dal Senato delle Regioni.
Ciascuno statuto è sottoposto a referendum fra gli elettori della Regione e viene promulgato se approvato dalla maggioranza degli elettori.
Ciascuno statuto disciplina il procedimento per la propria revisione. Anche le modificazioni statutarie possono essere impugnate dal Senato delle Regioni davanti alla Corte costituzionale».
1. L'articolo 116 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 116. - Al Trentino-Alto Adige sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia secondo lo statuto approvato con legge costituzionale».
1. L'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 117. - Le Regioni emanano leggi su tutte le materie conformandole ai princìpi della Costituzione.
Le Regioni non possono legiferare in materia di:
a) affari esteri;
b) dichiarazione dello stato di guerra;
c) ratifica dei trattati internazionali di natura politica o che prevedano arbitrati o regolamenti giudiziari, o importino variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi;
d) ordinamento giurisdizionale e giurisdizione;
e) polizia giudiziaria;
f) pubblica sicurezza;
g) difesa dello Stato e Forze armate;
h) finanze statali, moneta, dogane;
i) navigazione aerea e marittima;
l) autorità amministrative indipendenti, ordinamento dello Stato e dei suoi uffici».
1. L'articolo 118 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 118. - Le Regioni esercitano tutte le loro funzioni amministrative secondo il loro statuto, delegandole normalmente alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali e valendosi dei loro uffici».
1. Dopo l'articolo 118 della Costituzione è inserito il seguente:
«Art. 118-bis. Il Governo, con il parere favorevole del Senato delle Regioni, può adottare direttive o atti di indirizzo nei confronti delle Regioni».
1. L'articolo 119 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 119. - Le Regioni hanno piena autonomia finanziaria.
Le entrate delle Regioni sono costituite dal gettito dei propri tributi, istituiti e regolati con legge regionale, nonché da sovrimposte e addizionali su tributi erariali, stabiliti con legge regionale e da quote di partecipazione al gettito prodotto nelle singole regioni da tributi erariali.
L'autonomia tributaria delle Regioni si esercita nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge dello Stato, approvata anche dal Senato delle Regioni.
Lo Stato trasferisce fondi alle Regioni esclusivamente allo scopo di promuovere il riequilibrio delle aree economicamente meno sviluppate.
Alle Province ed ai Comuni sono attribuiti tributi propri e quote del gettito di tributi erariali idonei ad assicurare i loro servizi.
La legge, approvata anche dal Senato delle Regioni, assicura l'autonomia fiscale delle Province e dei Comuni.
Le Regioni hanno il proprio demanio e il proprio patrimonio».
1. L'articolo 121 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 121. - Sono organi della Regione: il Parlamento regionale, il presidente della Regione, il Governo della Regione.
Il Parlamento della Regione esercita la potestà legislativa e regolamentare su tutte le materie con esclusione di quelle riservate allo Stato.
Il Governo regionale è l'organo esecutivo della Regione.
Il presidente della Regione rappresenta la Regione. Promulga le leggi e i regolamenti regionali. Dirige le funzioni amministrative».
1. L'articolo 122 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 122. - Il sistema di elezione, il numero e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei parlamentari regionali sono stabiliti con legge regionale.
Nessuno può appartenere a più Parlamenti regionali contemporaneamente, e ad un Parlamento regionale e al Senato delle Regioni o alla Camera dei deputati.
I parlamentari regionali non possono essere chiamati a rispondere per i voti dati e per le opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni.
Senza autorizzazione del Parlamento al quale appartiene, nessun parlamentare regionale può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza. Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i parlamentari regionali ad intercettazioni in qualsiasi forma di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza».
1. L'articolo 123 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 123. - Gli statuti regionali stabiliscono le norme relative all'organizzazione interna della Regione; regolano l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali».
1. L'articolo 124 della Costituzione è abrogato.
1. L'articolo 125 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 125. - Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione è esercitato in forma decentrata da un organo dello Stato nei modi e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica.
La legge può in determinati casi ammettere il controllo di merito al solo effetto di promuovere con richiesta motivata il riesame della deliberazione da parte del Governo regionale.
Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica.
Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione».
1. L'articolo 126 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 126. - Il Parlamento regionale può essere sciolto quando compie atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Può essere sciolto quando, per dimissioni o per impossibilità di formare una maggioranza, non sia in grado di funzionare. Può essere altresì sciolto per ragioni di sicurezza nazionale.
Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica su proposta del Senato delle Regioni.
Il Parlamento regionale non può essere prorogato.
Finché non si è riunito il nuovo Parlamento regionale sono prorogati i poteri del precedente».
1. L'articolo 127 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 127. - Ogni legge regionale è comunicata al Senato delle Regioni che, qualora ritenga che essa ecceda la competenza della Regione o contrasti con gli interessi generali o con quelli di altre Regioni, la rinvia alla Regione.
Ove il Parlamento regionale la approvi di nuovo, il Senato delle Regioni promuove la questione di legittimità o quella di merito per contrasto di interessi davanti alla Corte costituzionale».
1. L'articolo 128 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 128. - Le Regioni promuovono, secondo i loro statuti, l'autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa delle Province e dei Comuni.
1. L'articolo 129 della Costituzione è abrogato.
1. L'articolo 130 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 130. - La Regione disciplina i controlli, e gli organi preposti, sugli atti delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali».
1. L'articolo 131 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 131. - Le Regioni sono le seguenti: Piemonte; Valle d'Aosta; Lombardia; Trentino-Alto Adige; Veneto; Friuli-Venezia Giulia; Liguria; Emilia-Romagna; Toscana; Umbria; Marche; Lazio; Abruzzo; Molise; Campania; Puglia; Basilicata; Calabria; Sicilia; Sardegna».
1. L'articolo 132 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 132. - Due o più regioni, purché i loro territori siano in continuità, possono fondersi tra di loro. Sulla fusione si esprime il Senato delle Regioni. La fusione deve comunque essere approvata a mezzo di referendum dalla maggioranza degli elettori di ogni singola Regione interessata».
1. L'articolo 133 della Costituzione è abrogato.
1. L'articolo 138 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 138. - Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate dalla Camera dei deputati e dal Senato delle Regioni con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi e sono approvate nella seconda votazione a maggioranza assoluta dei componenti della Camera dei deputati e a maggioranza assoluta dei componenti del Senato delle Regioni purché questa rappresenti anche la maggioranza delle Regioni.
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando entro tre mesi dalla loro pubblicazione ne facciano domanda un quinto dei membri della Camera dei deputati o un quinto dei membri del Senato delle Regioni o un milione di elettori o cinque Parlamenti regionali.
La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi».