1. La sezione I del Titolo I della seconda parte della Costituzione è sostituita dalla seguente:
Le Camere.
Art. 55.
Il Parlamento si compone dell'Assemblea nazionale e del Senato della Repubblica.
Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.
L'Assemblea nazionale è eletta a suffragio universale e diretto.
Il numero dei deputati è di quattrocentocinquanta.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per quattrocentocinquanta e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, a suffragio universale e diretto.
Il numero dei senatori è di centocinquanta. Per l'esame e l'approvazione delle leggi dello Stato di cui all'articolo 67, commi terzo e quinto, ed al titolo V, il Senato è integrato dai presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, e dai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione.
Sono eleggibili a senatori gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età.
Ad ogni Regione sono attribuiti tre senatori, salvo il Molise e la Valle d'Aosta, cui sono attribuiti, rispettivamente, due senatori e un solo senatore.
La ripartizione dei restanti seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del quarto comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti e dei più alti resti.
L'Assemblea nazionale e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.
La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge approvata da entrambe le Camere e soltanto in caso di guerra.
La elezione di ciascuna Camera ha luogo entro sessanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il quindicesimo giorno dalle elezioni.
Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.
Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.
Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.
Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente, o del Presidente della Repubblica, o di un terzo dei suoi componenti.
Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei componenti. Il regolamento dell'Assemblea nazionale stabilisce i diritti delle opposizioni.
Le sedute sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.
Le deliberazioni di ciascuna Camera sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione o leggi costituzionali prescrivano una maggioranza speciale. Il regolamento di ciascuna Camera stabilisce i requisiti per la validità delle sedute.
Il regolamento dell'Assemblea nazionale prevede le modalità con le quali i gruppi parlamentari possono dichiarare la propria adesione alla maggioranza o alle opposizioni parlamentari.
I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.
Una legge approvata da entrambe le Camere determina i casi di ineleggibilita e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.
Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere, oppure ad una Camera e al Parlamento europeo.
Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.
La deliberazione può essere impugnata davanti alla Corte costituzionale con ricorso di un quinto dei componenti della Camera di appartenenza.
Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.
Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.
I membri del Parlamento ricevono un'indennità stabilita con legge approvata da entrambe le Camere».
1. La sezione II del Titolo I della seconda parte della Costituzione è sostituita dalla seguente:
La formazione delle leggi.
La funzione legislativa appartiene allo Stato, alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano.
Lo Stato ha competenza legislativa esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera, ratifica ed attuazione di trattati e accordi internazionali;
b) difesa e sicurezza nazionale;
c) ordine e sicurezza pubblica;
d) cittadinanza, immigrazione, emigrazione;
e) giustizia e ordinamento giudiziario;
f) legislazione e ordinamento processuale civile e penale;
g) bilancio, contabilità, tributi statali, coordinamento della finanza pubblica;
h) moneta, sistema valutario, sistema del credito;
i) normative tecniche, requisiti, parametri e livelli di prestazione uniformi su tutto il territorio nazionale;
l) ordinamenti didattici, titoli di studio, professioni;
m) demanio statale;
n) ordinamento degli uffici statali, dipendenti statali, rapporti tra le amministrazioni statali e i cittadini;
o) ordinamento degli organi costituzionali e di rilievo costituzionale;
p) princìpi della previdenza, garanzie del reddito, ordinamento della prestazione di lavoro.
Lo Stato ha competenza legislativa, limitatamente alla tutela di interessi interregionali, nazionali o internazionali, nelle seguenti materie:
a) commercio, trasporto, comunicazioni;
b) attività produttive, caccia e pesca;
c) sanità;
d) ricerca, produzione e distribuzione dell'energia;
e) ricerca scientifica, beni culturali;
f) opere pubbliche, tutela dell'ambiente, protezione civile;
g) acque interne.
Salvo quanto disposto dai commi secondo e terzo, le Regioni e le Province autonome hanno competenza legislativa generale.
La legge statale prevale sulla legge delle Regioni o delle Province autonome per garantire a tutti l'eguale godimento dei diritti e delle libertà costituzionalmente protetti e tutelare preminenti interessi nazionali.
La funzione legislativa è esercitata dall'Assemblea nazionale, salvo quanto disposto dal secondo comma. L'Assemblea nazionale trasmette al Senato della Repubblica i disegni di legge il giorno successivo all'approvazione.
La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per:
a) le leggi costituzionali ed elettorali;
b) le leggi di ratifica ed attuazione di trattati ed accordi internazionali;
c) le leggi di cui all'articolo 67, commi terzo e quinto, e le leggi di cui al titolo V;
d) le leggi di cui alla lettera o) del secondo comma dell'articolo 67;
e) gli altri casi stabiliti dalla Costituzione o da leggi costituzionali.
Al di fuori dei casi previsti dal secondo comma, il Senato della Repubblica può deliberare, entro i quindici giorni successivi alla trasmissione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il riesame di un disegno di legge approvato dall'Assemblea nazionale. L'Assemblea nazionale delibera in via definitiva.
Nei casi di cui all'articolo 68, secondo comma, il disegno di legge approvato da una Camera in un testo diverso da quello approvato dall'altra Camera viene assegnato, per le parti non approvate nell'identico testo, ad una speciale Commissione formata da un uguale numero di deputati e senatori, nominati, rispettivamente, dai Presidenti delle due Camere, osservando la proporzione esistente tra i gruppi parlamentari in ciascuna Camera.
Il testo deliberato dalla Commissione speciale è sottoposto all'approvazione di ciascuna Camera articolo per articolo e con votazione finale, con le sole dichiarazioni di voto. Non sono ammessi emendamenti.
Ai fini dei commi primo e secondo i regolamenti delle Camere stabiliscono speciali procedure.
La procedura di cui al presente articolo non si applica alle leggi costituzionali.
L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere, nonché agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.
Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi mediante la proposta, da parte di almeno centomila elettori, di un progetto redatto in articoli.
Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.
Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.
Su richiesta del Governo sono inseriti con priorità nel calendario ed iscritti all'ordine del giorno delle Camere, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, i disegni di legge presentati o accettati dal Governo. I progetti di legge dichiarati urgenti dal Governo sono approvati o respinti entro il termine stabilito dai regolamenti parlamentari, che prevedono a tale fine speciali procedure. Il regolamento disciplina l'assegnazione di tempi alla iniziativa legislativa parlamentare. Il regolamento dell'Assemblea nazionale prevede una riserva per le proposte di legge e le iniziative delle opposizioni.
La procedura normale di esame e di approvazione è sempre adottata per i disegni di leggi costituzionali, di leggi elettorali, di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.
La legge è promulgata dal Presidente della Repubblica entro un mese dalla approvazione, o nel più breve termine da essa stabilito, fermo quanto previsto dall'articolo 68, terzo comma.
La legge è pubblicata subito dopo la promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.
Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può, con messaggio motivato all'Assemblea nazionale, o ad entrambe le Camere nel caso di cui all'articolo 68, secondo comma, chiedere una nuova deliberazione.
La legge nuovamente approvata è promulgata dal Presidente della Repubblica.
È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione totale di leggi e di atti aventi forza di legge, ovvero di articoli degli stessi, quando lo richiedono un milione di elettori o cinque Consigli regionali.
Non è ammesso il referendum per le leggi costituzionali, tributarie o di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Non è ammesso altresì referendum per le leggi la cui abrogazione comporti oneri per lo Stato, per le Regioni o per gli enti locali, ovvero la violazione di norme o princìpi costituzionali.
La proposta sottoposta a referendum deve avere ad oggetto disposizioni normative omogenee. La legge che disciplina il referendum stabilisce criteri per la separazione delle richieste di referendum determinandone limiti e condizioni.
La Corte costituzionale valuta l'ammissibilità del referendum dopo che siano state raccolte centomila firme.
È indetto referendum popolare per deliberare l'approvazione di una legge di iniziativa popolare presentata da almeno un milione di elettori, quando entro il termine stabilito dal regolamento, e comunque non oltre i diciotto mesi dalla presentazione, il Parlamento non abbia deliberato sulla proposta, accogliendola, respingendola o modificandola.
Il regolamento definisce speciali procedure per garantire il rispetto del termine di cui al primo comma.
Il referendum non è ammesso per le proposte di legge costituzionale, e per quelle che comportano oneri a carico dello Stato, delle Regioni, degli enti locali, ovvero la violazione di norme o princìpi costituzionali. Si applica altresì il terzo comma dell'articolo 74.
La Corte costituzionale valuta l'ammissibilità del referendum decorso il termine di cui al primo comma.
Hanno diritto a partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere l'Assemblea nazionale.
La proposta soggetta al referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
La legge determina le modalità di attuazione del referendum.
L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di princìpi e criteri direttivi, e soltanto per tempo limitato ed oggetti definiti.
Il Governo può adottare in caso di necessità ed urgenza provvedimenti provvisori con forza di legge contenenti misure di carattere specifico ed omogeneo, e concernenti la sicurezza nazionale, pubbliche calamità, norme finanziarie di immediata applicazione.
Il Governo non può, mediante decreti, rinnovare disposizioni di decreti non convertiti in legge, ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale, conferire deleghe legislative, attribuirsi poteri regolamentari in materie già disciplinate con legge, regolare i rapporti sorti sulla base dei decreti non convertiti o disciplinarne gli effetti.
Il Governo deve, il giorno stesso dell'adozione, presentare il decreto all'Assemblea nazionale chiedendo la conversione in legge. L'Assemblea, anche se sciolta, è appositamente convocata e si riunisce entro cinque giorni.
L'Assemblea nazionale non può modificare i decreti salvo che per quanto attiene alla copertura degli oneri finanziari, ovvero che le proposte di modifica non vengano avanzate dallo stesso Governo o da almeno un quarto dei componenti. Le modifiche devono osservare il disposto dei commi primo e secondo.
I decreti perdono efficacia sin dall'inizio se entro trenta giorni dalla loro pubblicazione non sono convertiti in legge. Il regolamento prevede un procedimento abbreviato per la deliberazione entro il termine della legge di conversione.
Per i decreti che hanno ad oggetto le materie di cui all'articolo 68, secondo comma, si applicano anche al Senato della Repubblica i commi dal terzo al quinto del presente articolo, ed il termine di cui al comma quinto è stabilito in sessanta giorni.
Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.
L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti dell'Assemblea nazionale, in ogni suo articolo e nella votazione finale.
La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.
In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.
Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.
Il Governo sottopone alle Camere i progetti di tutti gli accordi internazionali, compresi quelli non rientranti nella previsione del primo comma.
Per la realizzazione dell'Europa unita, la Repubblica italiana partecipa all'Unione europea e ne promuove lo sviluppo secondo i princìpi di democrazia e di libertà e di tutela dei diritti fondamentali che ispirano la Costituzione italiana.
Il trasferimento di poteri sovrani, necessario per la realizzazione della finalità prevista dal primo comma, è consentito con le leggi che approvano i trattati istitutivi delle Comunità europee e le relative modifiche e integrazioni. Tali leggi sono approvate da entrambe le Camere a maggioranza assoluta dei componenti.
Dall'apertura dei negoziati per qualsiasi revisione dei trattati istitutivi delle Comunità europee nonché dei trattati che li hanno modificati o integrati il Governo informa le Camere e successivamente sottopone loro il progetto di revisione.
Il Governo sottopone senza ritardo alle Camere le proposte di atti normativi dell'Unione europea.
L'Assemblea nazionale approva ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo. Il regolamento dispone la inammissibilità di emendamenti che superino i limiti massimi dei saldi di bilancio previamente fissati, e disciplina l'ammissibilità di altri emendamenti di iniziativa parlamentare.
L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese, o modificare la vigente disciplina legislativa dei tributi e delle spese.
Nuove o maggiori spese o minori entrate possono essere stabilite solo con legge, che indichi i mezzi per farvi fronte per l'intero periodo di applicazione, e nel rispetto dei limiti per il ricorso all'indebitamento autorizzati con la legge di approvazione del bilancio.
Le norme per l'attuazione del presente articolo sono stabilite con legge approvata da entrambe le Camere. Le disposizioni di tale legge non possono essere abrogate o derogate dalle leggi di approvazione e di variazione del bilancio né dalle leggi di spesa o di entrata.
Ciascuna Camera dispone inchieste su materie di pubblico interesse su proposta di ciascuno dei componenti. Vi provvede, in ogni caso, su proposta di un quarto dei componenti.
Per lo svolgimento dell'inchiesta ciascuna Camera nomina tra i propri componenti una Commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La Commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni della autorità giudiziaria.
Nello svolgimento di audizioni e indagini conoscitive davanti alle Commissioni del Senato della Repubblica, e in ogni altro caso in cui ne venga fatta richiesta dalle Commissioni, il Governo, le amministrazioni pubbliche, i soggetti pubblici e privati sono tenuti a fornire ogni notizia, informazione, documentazione, chiarimento su questioni di pubblico interesse. Si applicano le norme penali sulla testimonianza».
1. Il Titolo II della seconda parte della Costituzione è sostituito dal seguente:
Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto quaranta anni di età e goda dei diritti civili e politici.
L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica, ufficio, attività pubblica o privata.
Il Presidente della Repubblica non è rieleggibile.
L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati con legge, approvata da entrambe le Camere.
Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni da un collegio composto dai membri del Parlamento, dai presidenti delle Regioni, dai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione, da quindici rappresentanti per Regione, e da trecento rappresentanti di Comuni e Province eletti dai rispettivi Consigli secondo le modalità stabilite con legge approvata da entrambe le Camere.
Il collegio è presieduto dal Presidente dell'Assemblea nazionale.
L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei componenti. Dopo il terzo scrutinio si procede al ballottaggio tra i due candidati più votati.
Il Presidente dell'Assemblea nazionale convoca il collegio per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica entro il termine e con le modalità stabiliti con legge approvata da entrambe le Camere.
Se l'Assemblea nazionale è sciolta, ovvero se i Consigli regionali, o i Consigli provinciali, o i Consigli comunali sono sciolti in numero maggiore della metà, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla conclusione del turno elettorale.
Fino al giuramento del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 93 sono prorogati i poteri del Presidente uscente.
Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso in cui egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato della Repubblica.
In caso o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, o di impedimento permanente dichiarato dallo stesso Presidente ovvero congiuntamente dal Presidente dell'Assemblea nazionale e dal Presidente del Senato, il Presidente dell'Assemblea nazionale convoca il collegio per l'elezione del Presidente della Repubblica.
Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indìce le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Può porre il veto alla presentazione alle Camere di disegni di legge di iniziativa del Governo che presentino vizi di legittimità costituzionale.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, tra i candidati designati dal Senato della Repubblica, i soggetti preposti alle autorità indipendenti.
Nei casi indicati con legge approvata da entrambe le Camere nomina, su proposta del Governo, e previo parere del Senato, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.
Esercita gli altri poteri conferitigli con legge approvata da entrambe le Camere.
Il Presidente della Repubblica scioglie l'Assemblea nazionale, sentito il suo Presidente, in caso di impossibilità di formare un Governo, secondo quanto previsto dagli articoli 94 e 95.
Gli atti del Presidente della Repubblica sono controfirmati dal proponente, che ne assume la responsabilità.
Non sono controfirmati ai sensi del primo comma gli atti recanti la nomina del Primo ministro, la nomina dei giudici della Corte costituzionale, dei soggetti preposti alle autorità indipendenti, lo scioglimento dell'Assemblea nazionale, l'indizione delle elezioni e dei referendum, il rinvio delle leggi e dei regolamenti con messaggio motivato, i messaggi alle Camere, il veto di cui all'articolo 89, quarto comma.
Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento e attentato alla Costituzione.
In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta dei suoi membri.
Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune».
1. La sezione I del Titolo III della seconda parte della Costituzione è sostituita dalla seguente:
Il Primo ministro e il Consiglio dei ministri.
Art. 94.
Il Governo della Repubblica è composto del Primo ministro e dei ministri.
Ogni candidato alle elezioni dell'Assemblea nazionale dichiara, all'atto della candidatura, il collegamento ad un candidato alla carica di Primo ministro, secondo le modalità stabilite dalla legge elettorale.
Il Presidente della Repubblica, entro i cinque giorni successivi alla prima riunione dell'Assemblea nazionale, nomina Primo ministro il candidato al quale è collegata la maggioranza assoluta dei deputati eletti.
Se a nessuno dei candidati alla carica di Primo ministro è collegata la maggioranza assoluta dei deputati eletti, l'Assemblea nazionale, entro quindici giorni dalla prima riunione, elegge, a voto palese, a maggioranza assoluta dei deputati, il Primo ministro. Se nessuno riporta la maggioranza assoluta si procede ad una seconda votazione. È eletto Primo ministro il candidato che ha riportato il maggior numero di voti. Nei successivi cinque giorni, il Presidente della Repubblica nomina il Primo ministro eletto.
Le incompatibilità tra le cariche di governo e la titolarità di uffici pubblici o lo svolgimento di attività private sono determinate con legge approvata da entrambe le Camere.
Il Primo ministro nomina e revoca i ministri.
Il Primo ministro e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.
Entro dieci giorni dalla nomina, il Primo ministro presenta all'Assemblea nazionale i ministri e il programma del Governo.
Su proposta di un quarto dei deputati dell'Assemblea nazionale è ammessa la mozione di sfiducia. La mozione di sfiducia deve contenere la designazione del nuovo Primo ministro e non può essere messa in discussione prima di due giorni dalla presentazione.
La mozione di sfiducia è approvata con il voto favorevole della maggioranza dei deputati.
Il Presidente della Repubblica nomina Primo ministro la persona designata nella mozione di sfiducia, entro cinque giorni dalla sua approvazione.
La mozione di sfiducia può essere approvata una sola volta nel corso della legislatura.
Alla cessazione della carica del Primo ministro per morte, impedimento, nei casi previsti con legge approvata da entrambe le Camere, o dimissioni, si applica la disposizione di cui all'articolo 94, quarto comma.
Il Primo ministro, sentito il Consiglio dei ministri, può proporre al Presidente della Repubblica lo scioglimento anticipato dell'Assemblea nazionale. La proposta è comunicata all'Assemblea medesima. Il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento se, entro quindici giorni dalla comunicazione della proposta, l'Assemblea non approva una mozione di sfiducia ai sensi dei commi quarto e quinto.
Il voto contrario di una o entrambe le Camere su una proposta del Governo non comporta obbligo di dimissioni.
Il Primo ministro dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Assicura l'unità di indirizzo politico ed amministrativo. Il Primo ministro e i ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri.
Nel rispetto dell'unità di indirizzo, ogni ministro adotta sotto la sua responsabilità gli atti di propria competenza.
L'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, il numero e le attribuzioni dei ministeri sono determinati in base alla legge.
Il Governo esercita la potestà regolamentare nelle materie di competenza statale non riservate dalla Costituzione alla legge. L'esercizio della funzione regolamentare è disciplinato dalla legge, che determina il procedimento, la pubblicità e l'efficacia dei diversi tipi di regolamento.
Nelle materie non coperte da riserva assoluta, la legge può determinare i princìpi fondamentali, e può stabilire i criteri direttivi nel rispetto dei quali il Governo esercita la potestà regolamentare.
Il Primo ministro ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o dell'Assemblea nazionale, secondo le norme stabilite con legge costituzionale».
1. La sezione II del Titolo III della seconda parte della Costituzione è sostituita dalla seguente:
La Pubblica Amministrazione.
Art. 99.
I pubblici uffici sono organizzati con regolamento in base ai princìpi stabiliti dalla legge, in modo che siano assicurati l'imparzialità, la trasparenza, l'efficienza dell'amministrazione e la distinzione tra funzioni amministrative e responsabilità politiche.
La legge assicura il diritto di accesso agli atti e ai procedimenti dell'amministrazione, e ne disciplina le forme e i limiti.
Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso o contratto, secondo i princìpi stabiliti dalla legge.
Per l'esercizio delle funzioni amministrative e la tutela degli interessi statali nelle materie di cui all'articolo 67, commi secondo e terzo, lo Stato può istituire enti, agenzie e, con legge approvata da entrambe le Camere, autorità indipendenti.
I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.
Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.
Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero».
1. La sezione III del Titolo III della seconda parte della Costituzione è sostituita dalla seguente:
Il Consiglio di Stato svolge funzioni giurisdizionali e di consulenza giuridico-amministrativa.
La legge assicura la separazione tra la sezione giurisdizionale e quella consultiva.
La Corte dei conti è organo di controllo dell'efficienza e della efficacia dell'azione amministrativa, ed esercita le funzioni stabilite dalla legge. Riferisce direttamente alle Camere sui risultati.
La legge assicura l'indipendenza della sezione consultiva del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, e dei loro componenti».
1. La sezione I del Titolo IV della seconda parte della Costituzione è sostituita dalla seguente:
Ordinamento giurisdizionale.
La giustizia è amministrata in nome del popolo.
I magistrati sono soggetti soltanto alla legge, la quale stabilisce le misure idonee ad assicurare il coordinamento interno degli uffici del pubblico ministero.
La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari e amministrativi istituiti e regolati dalle norme dei rispettivi ordinamenti giudiziari.
Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali.
Presso gli organi giudiziari ordinari possono essere istituite sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di giudici amministrativi o di cittadini idonei estranei alla magistratura.
La legge stabilisce per quali materie possono essere nominati giudici non professionali, anche al fine di giudizi di sola equità.
La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia, nonché le azioni che possono essere esercitate a tutela di interessi collettivi.
La giurisdizione amministrativa è esercitata dai magistrati dei tribunali amministrativi regionali e della sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato.
Il giudice amministrativo giudica della responsabilità patrimoniale dei pubblici funzionari nei casi stabiliti dalla legge.
I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate in servizio attivo sono giudicati da sezioni specializzate istituite presso il giudice ordinario.
La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.
Il Consiglio superiore della magistratura si compone di una sezione per i magistrati ordinari ed una per i magistrati amministrativi. Le funzioni del Consiglio a sezioni riunite sono stabilite dalla legge.
Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.
Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione, e il presidente della sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato, che possono partecipare ai lavori di entrambe le sezioni.
Gli altri componenti per ciascuna delle due sezioni sono eletti per due terzi rispettivamente da tutti i magistrati ordinari e amministrativi tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo in ciascuna sezione dal Senato della Repubblica, a maggioranza di tre quinti dei componenti, tra i professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.
Ciascuna sezione del Consiglio elegge un vicepresidente tra i componenti eletti dal Senato della Repubblica.
I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte di organi rappresentativi elettivi.
Spettano alle due sezioni del Consiglio superiore della magistratura, secondo le modalità stabilite dalla legge e dai regolamenti adottati dallo stesso Consiglio, le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi, rispettivamente, dei magistrati ordinari e amministrativi.
Spettano alle sezioni riunite del Consiglio le nomine agli uffici direttivi della Corte di cassazione e della sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato.
I provvedimenti disciplinari sono impugnabili davanti alle sezioni riunite civili della Corte di cassazione. Gli altri provvedimenti possono essere impugnati esclusivamente davanti alle sezioni riunite del Consiglio.
Le altre funzioni delle sezioni riunite del Consiglio sono stabilite dalla legge.
Le nomine dei magistrati hanno luogo esclusivamente per concorso.
Le leggi sull'ordinamento giudiziario possono ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.
Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di Cassazione o di consiglieri della sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato, per rilevanti meriti, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.
I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.
Il Ministro della giustizia promuove l'azione disciplinare.
I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.
Le norme sugli ordinamenti giudiziari e su ogni magistratura sono stabilite con legge.
La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, e dei cittadini che partecipano all'amministrazione della giustizia.
L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.
Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia».
1. La sezione II del Titolo IV della seconda parte della Costituzione è sostituita dalla seguente:
Norme sulla giurisdizione.
Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.
Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.
Contro le decisioni della sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla ripartizione di competenza tra giudice ordinario e giudice amministrativo.
La legge assicura gli strumenti per rendere effettivo l'esercizio del diritto di difesa in ogni fase del giudizio civile, penale, amministrativo, e per garantire che la decisione intervenga in un tempo ragionevole.
Nuove norme penali sono ammesse solo se modificano il codice penale ovvero se contenute in leggi disciplinanti organicamente l'intera materia cui esse si riferiscono.
Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.
Esercita le azioni e le facoltà di intervento previste dalla legge in difesa della legalità, e per l'affermazione della responsabilità patrimoniale dei pubblici funzionari.
La legge assicura la parità di poteri processuali delle parti in ogni grado del giudizio.
Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale di situazioni giuridiche soggettive dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa secondo la ripartizione delle competenze stabilita dalla legge.
Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.
La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.
La legge disciplina la tutela giurisdizionale nei confronti degli atti delle autorità indipendenti, e ne stabilisce i limiti».
1. Il Titolo V della seconda parte della Costituzione è sostituito dal seguente:
La Repubblica si riparte in Comuni, Province e Regioni, con propri poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione.
La ripartizione dei poteri e delle funzioni tra Comuni, Province, Regioni e Stato si ispira al principio di sussidiarietà.
Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al Friuli-Venezia Giulia e alla Valle d'Aosta sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo statuti speciali adottati con leggi costituzionali.
Alle Regioni di cui al primo comma si applicano, fino alla revisione degli statuti speciali, le norme della Costituzione che riconoscono più favorevoli condizioni di autonomia.
Le Regioni hanno funzioni legislative, di programmazione e di coordinamento, nonché funzioni amministrative nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 123 per i Comuni e le Province.
La legge dello Stato, approvata da entrambe le Camere, può demandare alla Regione il potere di emanare norme per la propria attuazione.
Nelle materie di cui all'articolo 67, commi secondo e terzo, lo Stato può, con legge approvata da entrambe le Camere, delegare l'esercizio di specifiche funzioni alle Regioni ed agli enti locali.
La legge di cui al quinto comma dell'articolo 67 individua gli strumenti necessari a garantire a tutti il godimento dei diritti e delle libertà costituzionalmente protetti.
I Comuni, le Province e le Regioni hanno autonomia finanziaria, di entrata e di spesa.
I Comuni, le Province e le Regioni impongono tributi propri, nell'ambito del coordinamento stabilito con legge dello Stato approvata da entrambe le Camere.
I bilanci dei Comuni, delle Province e delle Regioni devono rispettare il principio dell'equilibrio finanziario di parte corrente. Con legge approvata da entrambe le Camere sono stabiliti i limiti all'indebitamento e al ricorso al credito.
Per perseguire obiettivi di interesse nazionale, attuare politiche di riequilibrio territoriale, garantire a tutti l'eguale accesso ai servizi pubblici essenziali o l'eguale effettivo godimento dei diritti fondamentali, o comunque provvedere a scopi determinati, lo Stato può assegnare a Comuni, Province o Regioni contributi speciali, anche in via di cofinanziamento, o finalizzati e condizionati alla realizzazione di specifiche politiche pubbliche nelle materie di competenza regionale e locale.
È costituito il Fondo di solidarietà nazionale per lo sviluppo di Regioni svantaggiate o di aree svantaggiate all'interno di singole Regioni.
Una legge dello Stato, approvata da entrambe le Camere, determina i beni demaniali di Comuni, Province, Regioni e Stato.
La Regione non può istituire dazi d'importazione o esportazione o transito tra le Regioni.
Non può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni.
Non può limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la loro professione, impiego o lavoro.
Il sistema d'elezione, il numero, comunque non superiore a novanta, e i casi di ineleggibilita e di incompatibilita dei membri delle Assemblee regionali sono stabiliti con legge regionale.
Nessuno può appartenere contemporaneamente ad una Assemblea regionale e ad una delle Camere del Parlamento o ad una altra Assemblea regionale.
I deputati regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Lo statuto determina gli organi della Regione e le modalità del loro funzionamento, prevedendo in ogni caso un presidente, un'Assemblea rappresentativa eletta a suffragio universale dai cittadini che hanno diritto di voto per l'elezione dell'Assemblea nazionale, e lo scioglimento dell'Assemblea medesima nel caso di impossibilità di funzionamento.
Lo statuto definisce le norme relative all'organizzazione interna della Regione.
Lo statuto è approvato o modificato dall'Assemblea regionale con una maggioranza non inferiore alla maggioranza assoluta dei componenti.
Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum e le modalità di approvazione delle leggi e degli atti amministrativi della Regione. Prevede in ogni caso l'iniziativa e la partecipazione degli enti locali alla formazione delle leggi, degli atti amministrativi e degli atti di programmazione della Regione. Può prevedere l'istituzione di un Consiglio regionale delle autonomie rappresentativo degli enti locali della Regione.
Le leggi regionali, e gli altri atti normativi della Regione individuati dalla legge statale, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Lo statuto disciplina la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione degli atti normativi e dei provvedimenti amministrativi della Regione.
Sugli atti amministrativi della Regione non sono ammessi controlli statali di legittimità o di merito.
Lo Stato propone ricorso davanti alla Corte costituzionale avverso statuti, leggi, regolamenti, provvedimenti della Regione che presentano vizi di legittimità costituzionale.
I Comuni e le Province sono enti autonomi, cui è affidata la cura degli interessi delle comunità locali.
Gli atti dei Comuni e delle Province non sono sottoposti a controlli preventivi di legittimità o di merito.
Una legge dello Stato approvata da entrambe le Camere determina gli organi dei Comuni e delle Province, le modalità di elezione, i casi e le modalità di scioglimento dei rispettivi Consigli.
Gli statuti e i regolamenti dei Comuni e delle Province disciplinano l'attivita degli organi, l'organizzazione degli uffici, l'esercizio delle funzioni amministrative, la partecipazione popolare, il decentramento.
Ai Comuni e alle Province sono attribuite risorse sufficienti alla cura degli interessi delle rispettive comunità. A tal fine ad essi è riconosciuta autonomia impositiva in base alle leggi statali e regionali, sono garantiti trasferimenti dallo Stato e dalle Regioni, è assicurato l'accesso a fondi comunitari.
I Comuni e le Province hanno competenza amministrativa generale, escluse le sole funzioni amministrative incompatibili con la rispettiva dimensione territoriale.
Per la tutela dell'autonomia costituzionalmente garantita i Comuni e le Province propongono ricorso alla Corte costituzionale avverso le leggi e gli atti amministrativi dello Stato, e avverso gli statuti, le leggi e gli atti amministrativi delle Regioni, secondo modalità stabilite ai sensi dell'articolo 130, secondo comma.
Sono costituite le seguenti Regioni: Piemonte; Valle d'Aosta; Lombardia; Trentino-Alto Adige; Veneto; Friuli-Venezia Giulia; Liguria; Emilia-Romagna; Toscana; Umbria; Marche; Lazio; Abruzzi; Molise; Campania; Puglia; Basilicata; Calabria; Sicilia; Sardegna.
Su proposta delle Assemblee regionali interessate, si dispone, con legge approvata da entrambe le Camere, la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni di ciascuna delle Regioni.
Si può, con il consenso delle popolazioni interessate espresso tramite referendum, e con leggi delle Regioni interessate, prevedere che Comuni e Province che ne facciano richiesta siano separati da una Regione ed aggregati ad un'altra, fermo il principio della continuità territoriale.
Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito di una Regione sono stabiliti con legge regionale sentite le popolazioni interessate.
La Regione, con il consenso delle popolazioni di tutti i Comuni interessati, può, con sue leggi, istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni».
1. La sezione I del Titolo VI della seconda parte della Costituzione è sostituita dalla seguente:
La Corte costituzionale giudica:
a) sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato, delle Regioni e delle Province di Trento e di Bolzano, anche su ricorso di chi ritenga di essere stato leso in uno dei diritti garantiti dalla prima parte della Costituzione;
b) sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato;
c) sui conflitti di attribuzione tra Comuni, Province, Regioni e Stato;
d) sull'ammissibilità dei referendum di cui agli articoli 74 e 75;
e) sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.
Per i giudizi di cui alle lettere a), b), c) e d) del primo comma la Corte costituzionale può essere organizzata per sezioni.
La Corte costituzionale è composta da venti giudici nominati per un quarto dal Presidente della Repubblica, per un quarto dal Senato della Repubblica a maggioranza di tre quinti dei componenti, per un quarto dalle supreme magistrature, per un quarto dai componenti delle Assemblee regionali.
I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.
I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.
Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni. Per un triennio non può assumere incarichi nello Stato, nelle Regioni e negli enti locali, ovvero su designazione o nomina da parte dei loro organi.
La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.
L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un'Assemblea regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.
Nei giudizi di accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, ventuno membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Senato della Repubblica compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.
Le decisioni della Corte costituzionale sono di accoglimento, di rigetto, di inammissibilità.
Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed alle Assemblee regionali interessate affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.
Una legge costituzionale stabilisce le garanzie di indipendenza dei giudici della Corte costituzionale.
Con legge ordinaria approvata da entrambe le Camere sono stabilite le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale di cui all'articolo 127, e le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.
Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione».
1. La sezione II del Titolo VI della seconda parte della Costituzione è sostituita dalla seguente:
Le leggi costituzionali che modificano i princìpi fondamentali e la prima parte della Costituzione sono approvate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni separate da un intervallo non inferiore a tre mesi ed a maggioranza dei due terzi dei componenti nella seconda deliberazione.
Le altre leggi costituzionali possono essere approvate a maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea nazionale e a maggioranza dei tre quinti del Senato della Repubblica nella seconda deliberazione, e sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un milione di elettori o cinque Assemblee regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non partecipa alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata con la maggioranza di cui al primo comma.
Le leggi costituzionali di modifica dell'articolo 67 e del titolo V approvate ai sensi del presente articolo sono promulgate solo dopo aver ricevuto il voto favorevole della meta più una delle Assemblee regionali.
La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale».
1. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale ricoprano la carica di senatore a vita continuano ad esercitare tale funzione. Analoga disposizione si applica al Presidente della Repubblica in carica alla medesima data.