PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE - C3070

Art. 1.


1. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 92. - Il Primo Ministro è eletto a suffragio universale popolare diretto dagli elettori che hanno raggiunto la maggiore età, secondo le procedure stabilite dalla legge.
L'elezione del Primo Ministro avviene a maggioranza dei voti validi, congiuntamente all'elezione dei membri del Parlamento. Spetta alle Sezioni unite della Corte di cassazione la verifica e la proclamazione del risultato elettorale.
Ciascun candidato alla carica di Primo Ministro indica, al momento della presentazione della propria candidatura, il nominativo del candidato da lui designato alla carica di Vice Primo Ministro. L'elezione del Vice Primo Ministro avviene congiuntamente con quella del Primo Ministro e con analoghe procedure.
Sono eleggibili a Primo Ministro ed a Vice Primo Ministro gli elettori che sono in possesso dei requisiti per l'elezione alla Camera dei deputati».

Art. 2.


1. Dopo l'articolo 92 della Costituzione è inserito il seguente:


«Art. 92-bis. - Il Primo Ministro è eletto per cinque anni.
Un quarto dei componenti di ciascuna Camera può presentare una motivata mozione di sfiducia al Primo Ministro. Essa è votata per appello nominale dal Parlamento riunito in seduta comune e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione; se approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto, comporta l'obbligo per il Primo Ministro di dimettersi e per il Presidente della Repubblica di sciogliere le Camere e di indire entro settanta giorni le elezioni del nuovo Primo Ministro e delle nuove Camere. In questo caso il Primo Ministro e l'Esecutivo da lui nominato restano in carica esclusivamente per il disbrigo degli affari correnti fino al giuramento del nuovo Primo Ministro.
In caso di decesso o di accertato impedimento fisico che gli renda durevolmente impossibile l'esercizio delle sue funzioni, al Primo Ministro subentra il Vice Primo Ministro, che procede alla nomina di un nuovo Vice Primo Ministro. In ogni altro caso di cessazione dall'incarico del Primo Ministro, il Presidente della Repubblica deve sciogliere le Camere ed indire nuove elezioni per il rinnovo delle Camere stesse e per l'elezione del Primo Ministro.
In caso di decesso, di impedimento fisico a svolgere durevolmente le funzioni, o di dimissioni del Vice Primo Ministro, il Primo Ministro nomina un nuovo Vice Primo Ministro.
Il Vice Primo Ministro che non sia stato eletto a suffragio universale diretto non può succedere nella carica di Primo Ministro. In tal caso si procede allo scioglimento delle Camere ed a nuove elezioni sia del Primo Ministro sia delle Camere».

Art. 3.


1. L'articolo 93 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 93. - Il Primo Ministro, all'atto di assumere le funzioni, giura davanti al Parlamento in seduta comune.
Il Vice Primo Ministro, all'atto di assumere le funzioni, giura nelle mani del Primo Ministro».

Art. 4.


1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 94. - Spettano al Primo Ministro le funzioni di indirizzo politico e di alta amministrazione proprie dell'Esecutivo e di cui è responsabile. Il Primo Ministro presenta, da solo o congiuntamente ai Ministri proponenti, i disegni di legge di iniziativa dell'Esecutivo. Emana i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. Presiede il Consiglio dei Ministri e nomina e revoca i Ministri ed i sottosegretari di Stato».

Art. 5.


1. L'articolo 95 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 95. - I Ministri ed i sottosegretari di Stato, prima di assumere le loro funzioni, prestano giuramento nelle mani del Primo Ministro.
Il Primo Ministro, il Vice Primo Ministro ed i Ministri compongono il Consiglio dei Ministri.
Il Consiglio dei Ministri, in caso di assenza del Primo Ministro, è presieduto dal Vice Primo Ministro.
Il Primo Ministro ed i Ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei Ministri. I Ministri sono responsabili individualmente degli atti dei loro dicasteri.
L'ordinamento e le attribuzioni dell'Ufficio del Primo Ministro, del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri sono stabiliti con legge».

Art. 6.


1. L'articolo 96 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 96. - Il Primo Ministro, il Vice Primo Ministro ed i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale».


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