1. Il terzo comma dell'articolo 138 della Costituzione è sostituito dai seguenti:
«Qualora si intenda procedere ad una revisione organica della Costituzione il Presidente della Repubblica, previa deliberazione dell'Assemblea nazionale assunta a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, indice elezioni generali per la costituzione di una assemblea per la riforma della Costituzione, eletta con metodo proporzionale.
La legge definisce quando la revisione è da ritenersi organica e detta la disciplina elettorale».