(Difensore civico).
1. Dopo l'articolo 113 della Costituzione è inserito il seguente:
«Art. 113-bis. - È istituito il difensore civico come alto rappresentante, eletto dal Parlamento, per la difesa dei diritti dei cittadini, in particolare nei confronti della pubblica amministrazione e dei pubblici poteri.
La legge ordinaria definisce le modalità di scelta e le funzioni del difensore civico».
(Diritto di voto nelle elezioni locali).
1. Dopo l'articolo 133 della Costituzione è inserito il seguente:
«Art. 133-bis. - La Repubblica concorre allo sviluppo dell'Unione europea.
A condizione di reciprocità e secondo le modalità previste dai trattati istitutivi dell'Unione europea, il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali può essere riconosciuto ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea che risiedono in Italia.
Con legge, votata dalle due Camere, sono stabilite le modalità di applicazione del presente articolo».
(Lingua ufficiale).
1. Dopo l'articolo 139 della Costituzione è inserito il seguente:
«Art. 139-bis. - La lingua ufficiale della Repubblica è l'italiano.
Le minoranze linguistiche hanno il diritto di usare le loro lingue.
La legge disciplina l'uso delle lingue minoritarie negli atti ufficiali».