1. L'articolo 135 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 135. - La Corte costituzionale è composta di quindici giudici titolari e di quattro supplenti, di cui tre titolari nominati dal Presidente della Repubblica, quattro titolari e due supplenti nominati con votazione contestuale dal Parlamento in seduta comune, quattro titolari nominati dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative e quattro titolari e due supplenti nominati con votazione contestuale dai consigli regionali in seduta comune o contestuale.
I giudici supplenti non fanno parte della Corte. Assumono le funzioni esclusivamente nel caso di definitiva cessazione dalle stesse di uno dei titolari nominati dallo stesso organo e subentrano nell'ordine di elezione fino alla scadenza del mandato del titolare sostituito.
I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.
I giudici titolari della Corte costituzionale sono nominati per sette anni, decorrenti dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.
Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.
La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.
L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.
Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni sette anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari».
1. L'articolo 137 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 137. - Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale e le garanzie di indipendenza dei giudici della Corte.
In ogni caso, con richiesta congiunta di un quinto dei deputati e di un quinto dei senatori può essere proposto davanti alla Corte giudizio di legittimità costituzionale su una legge approvata dal Parlamento entro quindici giorni dalla sua definitiva approvazione. Il ricorso sospende l'entrata in vigore della legge fino alla deliberazione della Corte.
Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione ed il funzionamento della Corte.
Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione».