PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE - C3065

Art. 1.


1. L'articolo 114 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 114. - La Repubblica si riparte in Regioni e Comuni.
Ciascuna Regione si articola nei Comuni, i quali rappresentano la propria comunità, ne curano gli interessi e ne promuovono lo sviluppo.
Le funzioni amministrative sono esercitate, secondo il principio di sussidiarietà, dall'ente più immediatamente rappresentativo delle popolazioni interessate.
La legge regionale può prevedere l'istituzione, a seconda delle caratteristiche del territorio, di province, di comunità montane e di autorità metropolitane.
Spettano alle Regioni la rappresentanza e la cura degli interessi della comunità regionale, con l'esercizio delle sole funzioni che non possono essere svolte al livello locale.
I rapporti tra lo Stato, le Regioni ed i Comuni si ispirano al principio di leale collaborazione».

Art. 2.


1. L'articolo 116 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 116. - Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al Friuli-Venezia Giulia e alla Valle d'Aosta sono attribuite, oltre alle forme e condizioni di autonomia conferite alle altre Regioni, forme e condizioni particolari di autonomia, secondo statuti speciali adottati con leggi costituzionali su proposta dell'organo legislativo di ciascuna Regione».

Art. 3.


1. L'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 117. - La Regione ha competenza legislativa ed esecutiva nelle seguenti materie:


a) ordinamento complessivo degli uffici e degli enti della Regione;


b) polizia locale urbana;


c) fiere e mercati;


d) assistenza sanitaria e ospedaliera;


e) istruzione artigiana e professionale, assistenza scolastica;


f) valorizzazione del patrimonio artistico culturale, musei, archivi e biblioteche;


g) urbanistica, ambiente e difesa del suolo;


h) turismo e industria alberghiera;


i) tranvie e trasporti di interesse regionale;


l) viabilità, acquedotti, lavori pubblici;


m) navigazione e porti;


n) acque minerali e termali;


o) cave e torbiere;


p) agricoltura, foreste e caccia;


q) pesca;


r) industria, commercio ed artigianato».

Art. 4.


1. L'articolo 121 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 121. - Sono organi della Regione:


a) l'Assemblea regionale;


b) la Giunta regionale;


c) il presidente della Regione.


L'Assemblea regionale è eletta secondo i princìpi del suffragio universale e diretto.
La disciplina relativa al sistema di elezione è stabilita con legge regionale approvata a maggioranza assoluta dei componenti l'assemblea.
La legge nazionale fissa i princìpi generali in materia di incompatibilità e di prerogative dei membri dell'Assemblea regionale.
L'Assemblea regionale esercita le funzioni ad essa riservate dallo statuto regionale, dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge all'Assemblea nazionale.
La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni. Le sue competenze sono previste dallo Statuto regionale.
Il presidente della Regione rappresenta la Regione, è eletto direttamente secondo le disposizioni dello statuto regionale, nomina gli assessori regionali all'esterno dell'Assemblea regionale e partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio dei ministri quando sono all'ordine del giorno dello stesso provvedimenti di interesse della Regione.
Al presidente della Regione sono inoltre riservate le funzioni stabilite dallo statuto regionale.
Nel caso di voto di sfiducia nei confronti del presidente della Regione da parte dell'Assemblea regionale si procede a nuove elezioni».

Art. 5.


1. L'articolo 122 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 122. - Il sistema di elezione degli organi regionali ed il numero dei loro membri sono stabiliti, secondo i princìpi di cui al presente titolo, dallo statuto della Regione».

Art. 6.


1. L'articolo 123 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 123. - Ogni Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, stabilisce quanto previsto dalla Costituzione stessa. Lo statuto è approvato dall'Assemblea regionale a maggioranza assoluta dei componenti e sottoposto a referendum popolare, entro tre mesi dalla sua pubblicazione. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi».

Art. 7.


1. L'articolo 124 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 124. - Le funzioni di coordinamento tra le amministrazioni periferiche dello Stato nella Regione sono riservate in via esclusiva al commissario di Governo, che è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri e le cui funzioni sono disciplinate dalla legge nazionale».

Art. 8.


1. L'articolo 125 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 125. - Quando un atto legislativo delle Regioni è ritenuto lesivo delle competenze statali, lo Stato può sollevare conflitto davanti alla Corte costituzionale».

Art. 9.


1. Gli articoli 127, 128, 129, 130 e 133 della Costituzione sono abrogati.


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