PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE - C3064

Art. 1.


1. L'articolo 102 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 102. - La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.
A tale ordine appartengono i giudici, cui spetta l'esercizio della giurisdizione, nonché i pubblici ministeri, cui spetta l'esercizio dell'azione penale.
L'ordinamento giudiziario regola e disciplina l'accesso e la progressione in carriera di tutti i magistrati ordinari.
Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.
La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia».

Art. 2.


1. L'articolo 104 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 104. - Fanno parte di diritto del Consiglio superiore della magistratura il primo presidente ed il procuratore generale della Corte di cassazione.
Gli altri componenti sono eletti per metà da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie e per metà dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.
Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un presidente ed un vicepresidente.
I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono rieleggibili.
Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali né ricoprire cariche pubbliche elettive».

Art. 3.


1. L'articolo 105 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 105. - Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.
Il Consiglio non può adottare atti o deliberazioni di indirizzo politico».

Art. 4.


1. L'articolo 106 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 106. - Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.
Per le nomine dei magistrati ordinari sono indetti concorsi distinti per le funzioni di giudice e di pubblico ministero. Il cambiamento delle funzioni è consentito solo nei casi e con le modalità previste dalla legge.
La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari.
Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di Cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori».

Art. 5.


1. L'articolo 111 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 111. - Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.
Contro le sentenze ed i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari e speciali, è sempre ammesso il ricorso in Cassazione per violazione di legge.
Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti è sempre ammesso il ricorso in Cassazione».


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