PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE - C3063

Art. 1.


1. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 83. - Il Presidente della Repubblica è il supremo garante del rispetto della Costituzione e assicura il regolare funzionamento dei pubblici poteri e la continuità dello Stato.
È il garante dell'indipendenza nazionale, dell'integrità del territorio e del rispetto dei trattati».

Art. 2.


1. L'articolo 84 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 84. - Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che goda dei diritti civili e politici.
L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.
L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati con legge».

Art. 3.


1. L'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 85. - Il Presidente della Repubblica è eletto per cinque anni a suffragio universale diretto. Può essere rieletto una sola volta.
Il Presidente della Repubblica è eletto a maggioranza assoluta dei voti espressi. Se tale maggioranza non è stata ottenuta al primo scrutinio si procede ad un secondo turno la seconda domenica successiva. Al secondo turno possono presentarsi soltanto i due candidati che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti.
L'elezione del nuovo Presidente ha luogo tra il quarantesimo e il ventesimo giorno prima della scadenza dei poteri del Presidente in carica.
Ogni candidato alle elezioni per la Presidenza della Repubblica nomina un candidato alla vicepresidenza.
Le modalità di elezione del vicepresidente sono identiche a quelle per l'elezione del Presidente».

Art. 4.


1. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 92. - Il Presidente della Repubblica nomina il Primo Ministro e lo revoca su presentazione delle dimissioni del Governo.
Su proposta del Primo Ministro nomina gli altri membri del Governo e li revoca.
Il Presidente della Repubblica presiede il Consiglio dei ministri».

Art. 5.


1. L'articolo 87 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 87. - Il Presidente della Repubblica promulga le leggi entro quindici giorni dalla trasmissione al Governo della legge definitivamente approvata.
Può, prima della scadenza di tale termine, chiedere al Parlamento una nuova deliberazione sulla legge o su alcuni suoi articoli. La nuova deliberazione non può essere rifiutata.
Il Presidente della Repubblica, su proposta del Governo durante le sessioni, o su proposta congiunta delle due Assemblee, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, può sottoporre a referendum ogni progetto di legge concernente l'organizzazione dei pubblici poteri, o di autorizzazione alla ratifica di un trattato che, senza essere contrario alla Costituzione, ha, comunque, incidenza sul funzionamento delle istituzioni.
Se il referendum è favorevole all'adozione del progetto, il Presidente della Repubblica promulga la legge nel termine previsto dal primo comma.
Il Presidente della Repubblica può, sentito il Primo Ministro e i Presidenti delle due Camere, sciogliere il Parlamento.
Il Parlamento è convocato di diritto il secondo giovedì successivo alla elezione. Se la convocazione cade in un periodo diverso da quelli previsti per le sessioni ordinarie, ha luogo di diritto una sessione della durata di quindici giorni.
Non si può procedere ad un nuovo scioglimento durante i due anni che seguono le elezioni.
Il Presidente della Repubblica firma i decreti deliberati dal Consiglio dei ministri.
Il Presidente della Repubblica accredita gli ambasciatori e gli inviati straordinari presso gli Stati esteri; gli ambasciatori e gli inviati straordinari stranieri sono accreditati presso di lui.
Il Presidente della Repubblica è il Capo delle Forze armate. Presiede il Consiglio superiore della difesa.
Il Presidente della Repubblica nomina i funzionari dello Stato e i titolari delle autorità di garanzia nei casi indicati dalla legge.
Il Presidente della Repubblica può concedere grazia e commutare pene.
Il Presidente della Repubblica conferisce le onorificenze della Repubblica».

Art. 6.


1. Dopo l'articolo 87 della Costituzione è inserito il seguente:


«Art. 87-bis. - Se l'indipendenza della Nazione, l'integrità del territorio o l'esecuzione degli impegni internazionali sono in pericolo grave ed immediato ed il regolare funzionamento dei poteri pubblici costituzionali è interrotto, il Presidente della Repubblica adotta le misure richieste da tali circostanze, sentiti il Primo Ministro, i Presidenti dei due rami del Parlamento e il presidente della Corte costituzionale. Egli ne informa la nazione mediante un messaggio.
I provvedimenti debbono essere ispirati alla volontà di assicurare ai poteri pubblici costituzionali, nel minor tempo possibile, le condizioni per esercitare regolarmente le loro funzioni. Al riguardo è consultata la Corte costituzionale.
Il Presidente della Repubblica può inviare messaggi al Parlamento dei quali è data lettura senza dare luogo a dibattito. Se, quando il messaggio è inviato il Parlamento non è in sessione, viene appositamente convocato a tale scopo».

Art. 7.


1. L'articolo 86 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 86. - In caso di vacanza della Presidenza della Repubblica per qualsiasi motivo, o di impedimento constatato dalla Corte costituzionale, su richiesta del Governo, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei suoi membri, le funzioni del Presidente della Repubblica sono provvisoriamente esercitate dal Vicepresidente della Repubblica.
L'elezione del nuovo Presidente, in caso di impedimento permanente, constatato dalla Corte costituzionale, morte o dimissioni, ha luogo con le modalità previste dall'articolo 85».

Art. 8.


1. L'articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 55. - Il Parlamento si compone di un'Assemblea nazionale e di un Senato che hanno la loro sede a Roma, capitale dello Stato.
L'Assemblea nazionale è eletta a suffragio universale e diretto.
Il numero dei deputati dell'Assemblea nazionale è di quattrocento.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.
Il numero dei componenti del Senato è di duecento. Il loro sistema di elezione diretto o indiretto è fissato con legge costituzionale.
Le due Camere esercitano la funzione legislativa secondo le competenze conferite loro da legge costituzionale.
Il Parlamento si riunisce di diritto in sessioni secondo il suo regolamento.
Il Parlamento non può essere sciolto durante l'esercizio dei poteri eccezionali».

Art. 9.


1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 70. - La funzione legislativa è esercitata dal Governo e dalle Camere. Le Regioni esercitano tale funzione nelle materie per le quali la Costituzione conferisce loro il potere.
Se una legge costituzionale lo autorizza e nei limiti stabiliti dalla legge stessa, le Regioni possono legiferare anche nelle materie riservate esclusivamente allo Stato».


2. L'articolo 71 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 71. - La facoltà di iniziativa legislativa appartiene al Governo, alle Camere ed agli organi ed agli enti ai quali sia conferita con legge costituzionale.
Cinquantamila elettori hanno la facoltà di iniziativa legislativa secondo le norme stabilite con legge ordinaria».

Art. 10.


1. L'articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 72. - Le leggi dello Stato sono approvate dal Parlamento. Dopo l'approvazione da parte di una delle due Camere il suo Presidente trasmette il testo direttamente all'altra Camera.
Dopo una settimana dal ricevimento del testo di legge approvato, l'Assemblea che lo ha ricevuto può chiedere la convocazione di una Commissione di conciliazione formata dai membri delle due Camere per deliberare in comune sul testo.
La composizione e la procedura di esame di tale Commissione sono stabilite da un regolamento interno approvato dalle due Assemblee.
Il testo si intende approvato se la Commissione non propone modifiche, a meno che l'Assemblea parlamentare che non lo ha ancora approvato entro due giorni chieda di votarlo.
Se l'Assemblea respinge il testo a maggioranza dei votanti, l'altra Camera può approvare definitivamente la legge a maggioranza dei componenti».

Art. 11.


1. L'articolo 76 della Costituzione è abrogato.
2. L'articolo 77 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 77. - Il Governo può, per l'esecuzione del suo programma ed in caso di urgenza, chiedere al Parlamento l'autorizzazione a emanare con decreto, per un periodo di tempo limitato, disposizioni normalmente riservate alla legge.
I decreti sono deliberati dal Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, e non sono reiterabili.
Entrano in vigore al momento della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ma perdono efficacia se il disegno di legge di ratifica non viene presentato in Parlamento entro novanta giorni.
I rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti del Governo non ratificati dal Parlamento possono essere regolati con legge ordinaria».

Art. 12.


1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 94. - L'Assemblea nazionale si pronuncia sul programma o eventualmente su di una dichiarazione di politica generale presentata dal Primo Ministro a nome del Governo.
Con il voto su una mozione di sfiducia l'Assemblea nazionale ritira la fiducia al Governo. Tale mozione è ricevibile se è firmata da almeno un decimo dei membri dell'Assemblea nazionale. Il voto non può essere espresso prima di quarantotto ore dalla presentazione della mozione.
Sono presi in considerazione soltanto i voti favorevoli alla mozione che deve essere approvata a maggioranza dei membri che compongono la Camera.
Il Primo Ministro può, dopo deliberazione del Consiglio dei ministri, chiedere la fiducia all'Assemblea nazionale sul voto di un testo. Tale testo è considerato in questo caso approvato a meno che una mozione di sfiducia, depositata entro ventiquattro ore, non sia approvata ai sensi del comma precedente».


indice materie
Indice