1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 56. - La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno compiuto il diciottesimo anno di età.
Il numero dei deputati è di seicentotrenta.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per il numero dei seggi da assegnare, e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
La legge stabilisce le cause di ineleggibilità e di decadenza».
1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 57. - Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale dagli elettori che hanno compiuto il ventunesimo anno di età.
Il numero dei senatori è determinato nei modi seguenti:
a) ogni regione elegge almeno due senatori;
b) il restante numero è attribuito ogni cinquecentomila abitanti delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, sulla base di quozienti interi.
Sono eleggibili a senatore tutti gli elettori che hanno compiuto i trenta anni di età.
È senatore di diritto e a vita, salvo rinuncia, chi è stato Presidente della Repubblica, ovvero Presidente di una delle due Camere per una legislatura o Presidente della Corte costituzionale per almeno tre anni.
Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero complessivo dei senatori a vita nominati a questo titolo non può essere superiore a dieci.
La legge stabilisce le cause di ineleggibilità e di decadenza».
1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 58. - La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per quattro anni.
La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.
La legge istituisce l'anagrafe patrimoniale dei parlamentari».
1. L'articolo 64 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 64. - Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento in seduta comune possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.
Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento in seduta comune non sono valide se non è presente la maggioranza dei votanti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.
I membri del Governo hanno diritto e, se richiesti, l'obbligo di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono e devono essere presenti ogni volta che si discute di provvedimenti di propria competenza.
Ciascuna Camera organizza i propri lavori secondo il metodo della programmazione».
1. L'articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 69. - I membri del Parlamento ricevono un'indennità stabilita dalla legge.
La legge determina i limiti delle spese che i candidati al Parlamento possono affrontare per l'elezione e stabilisce norme adeguate a prevenire e a reprimere le violazioni.
La violazione del disposto del secondo comma costituisce causa di decadenza dalla carica».
1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 70. - La funzione legislativa è esercitata dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica, nei casi e nei modi stabiliti dal presente articolo.
Debbono essere esaminate ed approvate in identico testo da entrambe le Camere le leggi costituzionali ed elettorali, le leggi concernenti l'organizzazione e il funzionamento degli organi costituzionali, le leggi di bilancio o impositive di tributi, le leggi che prevedono sanzioni penali restrittive della libertà personale, le leggi relative alla tutela delle minoranze linguistiche, le leggi di attuazione degli articoli 7 e 8, le leggi di cui al secondo comma dell'articolo 79, le leggi che determinano i princìpi fondamentali di cui al primo comma dell'articolo 117 e quelle che determinano i princìpi generali di cui all'articolo 128, le leggi di approvazione di statuti regionali, le leggi di conversione in legge di decreti-legge, le leggi che autorizzano la ratifica degli accordi o trattati internazionali di cui al terzo comma dell'articolo 80.
Con leggi approvate da entrambe le Camere possono essere stabiliti i princìpi fondamentali nell'ambito dei quali determinate materie sono riservate all'autonomia negoziale dei singoli e delle formazioni sociali.
Per le leggi diverse da quelle indicate ai commi secondo e terzo la funzione legislativa è esercitata dalla Camera dei deputati. Tuttavia il Governo o un terzo dei senatori possono chiedere, entro quindici giorni dall'approvazione di un progetto di legge da parte della Camera dei deputati, che esso sia sottoposto all'esame del Senato della Repubblica. In tal caso il Senato, entro i trenta giorni successivi, può rinviare il progetto con proposte di modificazioni alla Camera dei deputati, che si deve pronunciare su di esse in via definitiva entro trenta giorni. In caso di progetti di legge dichiarati urgenti i termini suddetti si intendono ridotti della metà. I regolamenti della Camera e del Senato definiscono le modalità atte ad assicurare l'osservanza dei termini di cui al presente comma.
Per le leggi di cui può essere richiesto l'esame da parte del Senato della Repubblica a norma del quarto comma, la promulgazione avviene non prima del quindicesimo giorno dalla approvazione da parte della Camera dei deputati. Se l'esame da parte del Senato è richiesto, la promulgazione ha luogo dopo la scadenza del termine posto per l'esame, oppure, qualora il Senato rinvii il progetto di legge con proposte di modificazioni, immediatamente dopo che la Camera si sia pronunciata in via definitiva».
1. L'articolo 71 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 71. - L'iniziativa delle leggi appartiene al popolo, al Governo, a ciascun membro del Parlamento ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.
Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi mediante la proposta alla Camera dei deputati, da parte di almeno duecentomila elettori, di un progetto redatto in articoli. Un rappresentante dei promotori può partecipare, senza diritto di voto, alle sedute della Commissione in cui si discute il progetto.
Il Parlamento si pronuncia sulla proposta di legge entro ventiquattro mesi dalla presentazione. I regolamenti parlamentari stabiliscono modalità e termini per garantire in modo inderogabile l'osservanza di tale disposizione.
Se entro il termine previsto dal terzo comma il Parlamento non si pronuncia, è indetto il referendum popolare ai sensi dell'articolo 75.
Ogni anno possono essere presentate fino ad un massimo di tre proposte di legge di iniziativa popolare.
Per le proposte di legge presentate dai Consigli regionali ai sensi del secondo comma dell'articolo 121, un rappresentante del Consiglio proponente può partecipare, senza diritto di voto, alle sedute della Commissione in cui si discute la proposta».
1. L'articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 72. - Ogni progetto di legge presentato alla Camera dei deputati è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale. Lo stesso procedimento è adottato per i progetti di legge presentati al Senato della Repubblica nei casi di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 70.
Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i progetti di legge dei quali è dichiarata l'urgenza, su richiesta del Governo o di un terzo dei membri della Camera davanti alla quale sono stati presentati, con votazione a maggioranza assoluta. In tale caso i competenti organi parlamentari decidono, nell'ambito della programmazione dei lavori, la durata della discussione, i tempi di intervento e il termine entro il quale deve essere concluso l'esame del progetto di legge, termine che non può essere complessivamente superiore a sessanta giorni. Questa procedura non può essere utilizzata in materia costituzionale o elettorale, né per l'approvazione di bilanci o consuntivi.
Il regolamento può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera dei deputati, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.
La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera dei deputati è sempre adottata per i progetti di legge in materia costituzionale ed elettorale, per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi, nonché per quelli che comportano nuove o maggiori spese o diminuzioni di entrate».
1. L'articolo 73 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 73. - Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro quindici giorni dalla loro approvazione.
Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso».
1. L'articolo 74 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 74. - Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.
Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.
L'approvazione delle Camere deve avvenire a maggioranza assoluta dei votanti se la legge è stata rinviata dal Presidente della Repubblica per violazione dell'articolo 81».
1. L'articolo 75 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 75. - È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione di una legge o di un atto avente valore di legge, o di loro singole proposizioni normative aventi carattere di autonomia e omogeneità di contenuto dispositivo, quando lo richiedono ottocentomila elettori o sette Consigli regionali.
Non è ammesso il referendum per le leggi costituzionali, per le leggi di bilancio o impositive di tributi, per le leggi di amnistia ed indulto, per le leggi di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali e per le disposizioni legislative a contenuto costituzionale vincolato.
La proposta soggetta a referendum è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
La legge determina le modalità di verifica dell'ammissibilità delle richieste di referendum, effettuata dalla Corte costituzionale, su richiesta dei promotori, dopo che siano state raccolte almeno ottocentomila adesioni; disciplina, altresì, le modalità di attuazione dei referendum.
Questioni di alta rilevanza politica possono essere sottoposte a referendum consultivo, su richiesta del Governo o di almeno due quinti dei parlamentari, approvata dal Parlamento in seduta comune».
1. L'articolo 77 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 77. - In casi di necessità ed urgenza concernenti calamità naturali, la sicurezza nazionale, la salute pubblica o l'emanazione di norme finanziarie che debbono entrare immediatamente in vigore, il Governo può adottare provvedimenti provvisori con forza di legge. Il Governo deve, il giorno stesso, presentare il decreto alle Camere chiedendo la conversione in legge. Le Camere, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.
I decreti perdono efficacia fin dall'inizio se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Possono tuttavia essere regolati con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.
La legge di conversione indica la decorrenza dell'efficacia temporale degli emendamenti apportati in sede parlamentare al decreto. Non sono ammessi emendamenti che non siano strettamente attinenti all'oggetto del decreto.
Il decreto non convertito entro sessanta giorni non può essere reiterato se non è stato almeno approvato da una delle due Camere e, comunque, non più di una volta».
1. Dopo l'articolo 77 della Costituzione è inserito il seguente:
«Art. 77-bis. - I regolamenti di esecuzione delle leggi sono emanati dal Governo oppure dalle Regioni, su deliberazione del Consiglio dei ministri, quando la materia non richieda una disciplina uniforme per tutto il territorio nazionale.
Il Governo è autorizzato ad emanare norme giuridiche, anche in deroga a leggi ordinarie, in materia di organizzazione dei pubblici uffici e in altre materie non comprese tra quelle di cui all'ultimo comma dell'articolo 72, sulla base di princìpi fondamentali fissati dalla legge.
Il Governo comunica alle Camere lo schema di decreto predisposto. Entro sessanta giorni dalla comunicazione le Camere possono prendere in esame e respingere lo schema predisposto dal Governo; altrimenti, decorso tale termine, il decreto entra in vigore».
1. L'articolo 80 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 80. - Ogni accordo o trattato di natura internazionale è portato dal Governo a conoscenza delle Camere prima della sua sottoscrizione.
Su richiesta di un terzo dei membri di una delle Camere, da presentare entro i successivi quindici giorni, il Parlamento si pronuncia sull'accordo o trattato. Il termine può essere ridotto, in casi eccezionali, su richiesta del Governo. Decorso il termine senza che sia stata presentata la richiesta di esame, si intende che il Parlamento consente, a tutti i fini, l'ulteriore corso dell'accordo o trattato.
È sempre autorizzata con legge approvata da entrambe le Camere la ratifica degli accordi o trattati internazionali che comportano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi, e di quelli relativi all'assunzione di obblighi militari.
La procedura di cui ai commi primo, secondo e terzo, si applica anche in caso di denuncia o di recesso dagli accordi vigenti.
Adempiute le procedure di cui ai commi dal primo al quarto, l'ordinamento giuridico italiano assicura piena ottemperanza agli accordi e trattati internazionali debitamente conclusi.
L'ordinamento giuridico italiano, con le modalità stabilite dalla legge, assicura la piena vigenza delle norme emanate dagli organi della Unione europea e direttamente operanti negli Stati membri, e conforma la sua legislazione, entro novanta giorni, alle direttive dagli stessi organi adottate. Decorso tale termine, la direttiva si intende adottata».
1. L'articolo 81 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 81. - Le Camere approvano annualmente il bilancio per l'anno successivo, le previsioni per le entrate e per le spese per l'ulteriore quinquennio e il rendiconto presentati dal Governo.
L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a tre mesi.
Sessanta giorni prima della presentazione del bilancio preventivo, le Camere approvano il limite massimo dell'autorizzazione a contrarre prestiti sotto qualunque forma per i cinque anni successivi.
Nei bilanci dello Stato e degli enti pubblici le spese correnti non possono superare il gettito delle entrate tributarie ed extratributarie.
Con la legge di approvazione del bilancio preventivo non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese. La stessa legge può variare le aliquote fissate dalla legislazione tributaria in vigore, quantificare gli stanziamenti derivanti dalla legislazione esistente per il quinquennio successivo, abrogare leggi di spesa o ridurne l'ambito operativo. Essa deve, inoltre, contenere l'indicazione dei fondi occorrenti per il finanziamento di nuovi provvedimenti legislativi di spesa o di riduzione di entrate nel quinquennio successivo, nonché i fondi relativi al gettito derivante da nuove leggi di entrata alla cui approvazione è subordinata l'utilizzazione degli accantonamenti di spesa.
Ogni altra legge che comporti nuove o maggiori spese ovvero riduzioni di entrate deve indicare per l'intero quinquennio successivo i mezzi per farvi fronte utilizzando esclusivamente i fondi previsti per la spesa di cui al quinto comma. In caso di calamità naturali e di pericolo per la sicurezza del Paese, nuove spese possono essere eccezionalmente finanziate con il ricorso a nuove entrate.
Gli oneri che prevedono spese in conto capitale o spese correnti per specifici interventi non possono avere un'efficacia superiore al quinquennio.
La Corte dei conti in sede di esame del rendiconto deve valutare il costo effettivo delle leggi approvate dalle Camere negli esercizi precedenti e può investire la Corte costituzionale dei giudizi sulle leggi non conformi alle norme del presente articolo».
1. L'articolo 82 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 82. - La funzione di controllo sul Governo e sulla pubblica amministrazione è esercitata dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati nei casi e nei modi stabiliti nel presente articolo.
Il Senato della Repubblica controlla in particolare l'attuazione e l'efficacia della leggi, l'esercizio dei poteri normativi del Governo, le nomine pubbliche, il funzionamento degli enti pubblici, l'attività di indirizzo e di coordinamento del Governo nei confronti delle Regioni e degli altri enti territoriali, l'attuazione delle politiche comunitarie, nonché l'andamento della spesa pubblica in raccordo funzionale con la Corte dei conti.
La Camera dei deputati svolge funzioni ispettive nei confronti del Governo e della pubblica amministrazione mediante gli atti di sindacato ispettivo e con le altre forme previste dal suo regolamento.
Spetta al Senato della Repubblica decidere sulle questioni di merito per contrasto di interessi che il Governo può promuovere, a norma dell'ultimo comma dell'articolo 127, nei confronti di leggi regionali.
Il Senato della Repubblica può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. A tale scopo il Presidente del Senato nomina tra i senatori una Commissione formata a norma di regolamento. Il Presidente del Senato, di intesa con i gruppi parlamentari, può nominare, in luogo della Commissione, uno o più commissari parlamentari. La Commissione di inchiesta o i commissari parlamentari procedono alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria».
1. L'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 85. - Il Presidente della Repubblica è eletto per cinque anni ed è rieleggibile per una sola volta.
Trenta giorni prima della scadenza del termine, il Presidente del Senato della Repubblica convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.
Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle nuove Camere. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica».
1. L'articolo 86 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 86. - Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato della Repubblica.
In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato della Repubblica indìce la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.
L'impedimento permanente sussiste quando lo dichiarano concordemente il Presidente della Camera dei deputati, il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Corte costituzionale».
1. L'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 88. - Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.
Negli ultimi sei mesi del suo mandato può esercitare tale facoltà solo su parere conforme dei Presidenti delle due Camere».
1. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 92. - Il Governo della Repubblica è composto dal Primo ministro, da due vice primi ministri, dai ministri e dai sottosegretari di Stato.
Il Primo ministro, i due vice primi ministri e i ministri costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.
Il Primo ministro nomina, nell'ambito del Consiglio dei ministri, un Consiglio di gabinetto che lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni di indirizzo e di coordinamento nell'azione di governo.
Le cariche di ministro e di sottosegretario sono incompatibili con il mandato di parlamentare».
1. L'articolo 93 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 93. - Il Presidente della Repubblica nomina Primo ministro il capo dello schieramento che ha ottenuto il maggior numero di parlamentari.
Nel caso in cui vi siano due o più schieramenti che hanno ottenuto lo stesso numero di parlamentari, il Presidente della Repubblica nomina l'esponente che ha ottenuto il maggior numero di preferenze.
Il Primo ministro, entro dieci giorni dalla nomina, espone alle Camere riunite il programma del Governo, la composizione del Consiglio dei ministri e del Consiglio di gabinetto.
Le Camere esprimono la fiducia al Primo ministro mediante mozione motivata e votata per appello nominale.
Ottenuta la fiducia, il Primo ministro assume le sue funzioni prestando giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica. I due vice primi ministri e i ministri sono nominati dal Primo ministro, e assumono le funzioni prestando giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.
I ministri possono essere revocati dal Primo ministro».
1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 94. - Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.
Le due Camere accordano o revocano la fiducia in seduta comune mediante mozione motivata, discussa e votata per appello nominale.
Il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.
La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno due quinti dei componenti della Camera, deve contenere l'indicazione del nuovo Primo ministro, la composizione e il programma del nuovo Governo e non essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.
Dopo un anno dalla costituzione del nuovo Governo si procede a nuove elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
In caso di dimissioni non conseguenti ad un voto parlamentare di sfiducia, il Primo ministro deve dichiarare e motivare la volontà del Governo di dimettersi davanti al Parlamento in seduta comune. Entro tre mesi si procede a nuove elezioni».
1. L'articolo 95 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 95. - Il Primo ministro dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri.
I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.
La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, determina le attribuzioni del Consiglio dei ministri, dei ministri e del Consiglio di gabinetto. Le funzioni del Consiglio dei ministri possono essere delegate, per materie determinate, a comitati di ministri».
1. L'articolo 96 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 96. - Il Primo ministro, i vice primi ministri e i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria».
1. L'articolo 97 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 97. - I pubblici uffici sono organizzati in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità della amministrazione.
Le pubbliche amministrazioni decidono sulle istanze loro rivolte entro i termini stabiliti dalla legge che regola anche gli effetti dell'inadempimento.
Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante titoli e concorsi. La legge stabilisce le modalità, le funzioni, le qualifiche e i casi in cui si può derogare a tali disposizioni.
I rapporti di impiego pubblico costituiti in violazione del quarto comma sono nulli a tutti gli effetti.
La legge detta norme al fine di garantire la competenza professionale e l'autonomia dei cittadini nominati ad uffici direttivi di enti pubblici; istituisce l'anagrafe degli incarichi pubblici; fissa le modalità dei controlli sulle nomine da parte del Senato della Repubblica».
1. Dopo l'articolo 98 della Costituzione è inserito il seguente:
«Art. 98-bis. - La legge disciplina l'istituto del difensore civico, posto al servizio dei cittadini per denunciare disfunzioni o abusi della pubblica amministrazione e per promuovere la tutela di interessi diffusi.
La legge prevede procedure che consentano al difensore civico di intervenire contro le disfunzioni e gli abusi da lui accertati, di vigilare sull'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione, di attivare azioni di responsabilità nei confronti dei pubblici dipendenti, nonché di promuovere la tutela anche giurisdizionale degli interessi diffusi.
Il difensore civico deve sempre fornire una motivata risposta a coloro che gli si rivolgono nelle forme prescritte».
1. L'articolo 102 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 102. - La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.
Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.
Determinate materie che non incidono sulla libertà personale, sugli altri diritti inviolabili e sulle libertà fondamentali possono essere deferite con legge alla competenza di organi non giudiziari, assicurando comunque il contraddittorio tra le parti, i diritti di difesa e la facoltà di ricorrere contro le violazioni di legge.
La legge disciplina le funzioni e le competenze del giudice di pace e degli arbitrati.
La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia».
1. L'articolo 107 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 107. - I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.
L'azione disciplinare è promossa dal Ministro della giustizia, che ne riferisce periodicamente al Parlamento.
I magistrati in attività di servizio non possono svolgere un'altra funzione pubblica o la professione privata.
I magistrati si distinguono tra loro soltanto per diversità di funzioni, secondo quanto stabilito dalle norme sull'ordinamento giudiziario.
Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario».
1. L'articolo 116 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 116. - Alla Sicilia, alla Sardegna, al Friuli-Venezia Giulia, alla Valle d'Aosta, al Trentino-Alto Adige, nonché alle Province di Trento e Bolzano e al Comune di Roma, in quanto capitale della Repubblica, sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia secondo statuti speciali adottati con leggi costituzionali.
Agli enti territoriali di cui al primo comma sono in ogni caso riconosciute le competenze relative alle materie di cui all'articolo 117 e tali enti devono essere consultati sui progetti degli atti comunitari vincolanti che incidono sulle loro competenze».
1. L'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 117. - La Regione ha potestà legislativa, nei limiti dei princìpi fondamentali espressamente stabiliti dalle leggi dello Stato, e sempreché le norme regionali non siano in contrasto con l'interesse nazionale, dell'Unione europea e con quello di altre Regioni, nelle seguenti materie:
a) nel settore organico dell'ordinamento e dell'organizzazione amministrativa: ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione; circoscrizioni comunali e provinciali, forme di collaborazione e di associazione fra enti locali, distribuzione fra gli enti delle funzioni ad essi attribuite dalle leggi generali della Repubblica anche nelle materie diverse da quelle di cui al presente articolo; interventi di sostegno e di assistenza tecnica agli enti locali;
b) nel settore organico dei servizi sociali: polizia locale urbana e rurale; assistenza sociale, comprese le prestazioni economiche di natura previdenziale; igiene e sanità pubblica, assistenza sanitaria in tutte le sue forme; formazione professionale; beni ed attività culturali di interesse regionale e locale, tutela delle tradizioni popolari e delle forme dialettali; organizzazione dei servizi scolastici e di quelli relativi al diritto allo studio, anche universitario, ferma la competenza statale circa le norme generali sull'istruzione e l'ordinamento del personale scolastico; attività sportive e ricreative;
c) nel settore organico dello sviluppo economico: agricoltura e foreste; assistenza tecnica, incentivi e servizi di sostegno per le attività industriali; artigianato; distribuzione commerciale all'ingrosso e al dettaglio; fiere; turismo e industria alberghiera; servizi a sostegno dell'occupazione e per l'organizzazione del mercato del lavoro; risorse idriche minerarie ed energetiche, salvi i limiti definiti dai programmi nazionali; promozione e sviluppo della cooperazione;
d) nel settore organico dell'assetto e utilizzazione del territorio secondo quanto disposto da norme quadro e da piani nazionali triennali: disciplina e pianificazione dell'uso del territorio; protezione dell'ambiente, della natura e del paesaggio; difesa e conservazione del suolo; tutela dagli inquinanti; caccia e pesca; trasporti di interesse regionale e locale; lavori ed opere pubbliche; edilizia residenziale pubblica.
Nelle materie di cui al presente articolo spetta alle Regioni dare attuazione alle direttive dell'Unione europea.
Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione la potestà di emanare norme legislative in materie diverse da quelle di cui al primo comma, indicandone oggetto e limiti. La Regione può altresì emanare norme legislative concernenti interventi di spesa per finalità di interesse regionale, nel rispetto delle competenze espressamente riservate allo Stato dalle leggi della Repubblica.
Le leggi della Repubblica che stabiliscono i princìpi fondamentali nelle materie di competenza regionale e che trasferiscono le corrispondenti funzioni alle Regioni sono approvate da ciascuna delle due Camere. L'approvazione di tali leggi è inoltre subordinata all'acquisizione del parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali e dalla Conferenza nazionale dei presidenti delle Giunte regionali. Ove tale parere sia negativo o contrastante, le leggi sono approvate solo se ottengono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti delle due Camere.
La Regione, avverso le leggi di cui al quarto comma, può ricorrere al giudizio della Corte costituzionale.
Le leggi ordinarie non possono abrogare né modificare le leggi di cui al presente articolo».
1. L'articolo 118 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 118. - Nelle materie elencate nell'articolo 117 spettano alle Regioni le funzioni di programmazione, di indirizzo, di coordinamento e le funzioni di intervento che attengono ad esigenze di carattere unitario nei rispettivi territori; le altre funzioni sono attribuite, con le risorse necessarie per il loro esercizio, ai Comuni ed alle Province con legge regionale in armonia con i princìpi stabiliti dalle leggi generali della Repubblica di cui all'articolo 128.
Le leggi che disciplinano i poteri di indirizzo e coordinamento debbono determinarne l'oggetto, nonché i fini e i criteri per il loro esercizio.
Gli atti di indirizzo e coordinamento sono deliberati dal Consiglio dei ministri, ferma restando la determinazione per legge a norma dell'articolo 117, dei princìpi fondamentali di disciplina della materia».
1. L'articolo 119 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 119. - Lo Stato determina gli obiettivi della programmazione economica nazionale con il concorso delle Regioni.
Le Regioni determinano i programmi regionali di sviluppo in armonia con gli obiettivi della programmazione economica nazionale e con il concorso delle Province e dei Comuni.
Nel programma regionale di sviluppo sono coordinati gli interventi sul territorio di competenza dello Stato, della Regione, delle Province e dei Comuni.
Le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti dalle leggi della Repubblica, che la coordinano, in relazione agli obiettivi della programmazione economica nazionale, con la finanza dello Stato, delle Province e dei Comuni.
Salvo quanto diversamente disposto per le Regioni a statuto speciale, alle spese necessarie per l'adempimento delle funzioni normali delle Regioni si provvede mediante: tributi propri istituiti e regolati dalle leggi regionali nei limiti stabiliti dalle leggi della Repubblica; quote dei tributi erariali riscossi nella Regione; trasferimenti da parte dello Stato, senza vincoli di destinazione, in relazione ai bisogni delle Regioni e agli obiettivi nazionali di riequilibrio.
Per il finanziamento di servizi di carattere nazionale nonché per provvedere a scopi determinati, in particolare al fine di riequilibrio economico fra le diverse zone del Paese, lo Stato, in conformità alla programmazione nazionale, attribuisce fondi a destinazione vincolata a favore delle Regioni o di alcune di esse.
Le leggi dello Stato che attribuiscono nuove funzioni o pongono nuovi oneri a carico delle Regioni debbono altresì adeguare i mezzi finanziari a disposizione delle medesime.
I mezzi finanziari destinati dallo Stato ai Comuni e alle Province per investimenti nelle materie di competenza regionale sono attribuiti agli enti locali medesimi in conformità alle leggi ed ai programmi regionali.
Le Regioni hanno un proprio demanio e patrimonio, secondo le modalità stabilite con legge della Repubblica».
1. Dopo l'articolo 127 della Costituzione è inserito il seguente:
«Art. 127-bis. - La Commissione parlamentare per le questioni regionali di cui al quarto comma dell'articolo 126 esercita funzioni consultive per l'esercizio, da parte del Senato della Repubblica, dei poteri ad esso attribuiti ai sensi dell'articolo 82 in materia di controllo sull'attività di indirizzo e coordinamento del Governo nei confronti delle Regioni e degli altri enti territoriali e in materia di decisione delle questioni di merito per contrasto di interessi che il Governo può promuovere nei confronti di leggi regionali.
La Commissione di cui al primo comma, integrata da venti rappresentanti delle Regioni scelti a norma di legge, esercita altresì funzioni consultive in ordine ai progetti di legge all'esame delle Camere riguardanti le materie di cui all'articolo 117 e le materie concernenti le strutture e il funzionamento delle Regioni e degli enti territoriali».
1. L'articolo 129 della Costituzione è abrogato.
1. L'articolo 133 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 133. - La Regione, sentite le popolazioni e i consigli interessati, può, con legge, istituire nel proprio territorio nuove Province e nuovi Comuni, nonché modificare le loro circoscrizioni e denominazioni».
1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, sono emanate le leggi della Repubblica che stabiliscono i princìpi fondamentali nelle materie di competenza regionale.
2. Fino alla data di entrata in vigore delle leggi di cui al comma 1, e comunque non oltre il suddetto termine ivi stabilito, le Regioni, nelle materie elencate all'articolo 117 della Costituzione, emanano norme legislative nei limiti dei princìpi fondamentali che si desumono dalle leggi vigenti.
3. Decorso il termine di cui al comma 1 le Regioni sono tenute a rispettare i soli princìpi espressamente stabiliti.