PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE - C3055

Art. 1.


1. L'articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 55. - Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato delle autonomie.
Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei casi stabiliti dalla Costituzione».

Art. 2.


1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 56. - La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
Il numero dei deputati è di seicentotrenta.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i diciotto anni di età.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni elettorali e le modalità di elezione dei deputati sono regolati da legge dello Stato».

Art. 3.


1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 57. - Il Senato delle autonomie é eletto su base regionale.
Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, di cui due terzi eletti dai Consigli regionali e un terzo eletti dai Comuni.
Le modalità di elezione e le riparti-zioni dei seggi sono regolate da legge dello Stato».

Art. 4.


1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 58. - Sono eleggibili a senatore tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i diciotto anni di età».

Art. 5.


1. L'articolo 59 della Costituzione è abrogato.

Art. 6.


1. L'articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 60. - La Camera dei deputati e il Senato delle autonomie sono eletti per cinque anni.
La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra».

Art. 7.


1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 70. - La funzione legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni.
Lo Stato ha la competenza legislativa nelle seguenti materie:


a) politica estera, commercio con l'estero e relazioni internazionali;


b) rapporti regolati dagli articoli 7ed 8;


c) difesa nazionale;


d) sicurezza nazionale;


e) diritti pubblici soggettivi previsti dagli articoli da 13 a 22, 29, 30, 31, 33, 39, 40, 49 e 51;


f) ordinamento giudiziario e degli organi ausiliari previsti dall'articolo 100;


g) ordinamento della giustizia civile, penale, amministrativa, tributaria e contabile;


h) ordinamento civile e penale e sanzioni penali;


i) contabilità dello Stato; moneta; attività finanziarie e credito sovraregionali;


l) tributi statali;


m) programmi economici generali e azioni di riequilibrio; partecipazioni dello Stato;


n) politiche industriali; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;


o) trasporti e comunicazioni nazionali, disciplina generale della circolazione;


p) grandi calamità naturali e condizioni essenziali dell'igiene pubblica;


q) tutela dell'ecosistema; beni culturali e naturali di interesse nazionale;


r) ricerca scientifica e tecnologica; tutela della proprietà letteraria, artistica ed intellettuale;


s) previdenza sociale; assicurazioni; ordinamento generale della tutela e della sicurezza del lavoro;


t) ordinamenti e programmazione generale dell'istruzione; ordinamento universitario;


u) materia elettorale, salvo quanto diversamente disposto dalla Costituzione;


v) disciplina generale dell'organizzazione e del procedimento amministrativi;


z) opere pubbliche strettamente funzionali alle competenze riservate allo Stato;


aa) ordinamento delle professioni;


bb) statistica nazionale; pesi e misure; determinazione dei termini temporali;


cc) armi ed esplosivi;


dd) poste e telecomunicazioni;


ee) ordinamenti sportivi di interesse nazionale.


È comunque riservata allo Stato la definizione del contenuto essenziale dei diritti riconosciuti nella parte prima della Costituzione.
La Regione ha la competenza legislativa, esclusiva o concorrente, in ogni altra materia non riservata allo Stato ai sensi del presente articolo.
Lo Stato, nelle materie in cui le Regioni non hanno la competenza legislativa esclusiva, può fissare con leggi organiche i princìpi fondamentali delle funzioni che attengono alle esigenze di carattere unitario. Le leggi organiche vincolano le Regioni e non hanno come destinatari i cittadini.
I progetti di legge organica sono presentati alla Camera dei deputati e successivamente al Senato delle autonomie e sono approvati a maggioranza dei componenti. Può essere promosso referendum abrogativo, totale e parziale, di una legge organica solo con il consenso preventivo di cinque Consigli regionali su un quesito sottoscritto da cinquecentomila cittadini.
Il quesito sottoposto a referendum è approvato se hanno partecipato alla votazione i due terzi degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. Le leggi organiche possono essere derogate solo con espressa previsione.
Le Regioni possono ricorrere alla Corte costituzionale perchè sia dichiarata l'il-legittimità di una legge organica entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge stessa».

Art. 8.


1. All'articolo 71 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:


«Entro un anno dalla presentazione di un progetto di iniziativa popolare, la Camera dei deputati e il Senato delle autonomie devono espressamente adottare le deliberazioni di rispettiva competenza.
I progetti di legge di iniziativa popolare, sottoscritti da almeno cinquecentomila elettori che fanno esplicita e contestuale richiesta, sono sottoposti a referendum nell'anno successivo alla loro presentazione alla Camera dei deputati e al Senato delle autonomie, qualora essi, nei loro princìpi essenziali e nelle loro finalità, non siano approvati dalla Camera ai sensi del terzo comma.
I progetti di legge sottoposti a referendum sono promulgati dal Presidente della Repubblica se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto al voto per l'elezione della Camera dei deputati e se sono stati approvati con la maggioranza dei voti validamente espressi».

Art. 9.


1. L'articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 72. - Ogni disegno di legge presentato alla Camera dei deputati o al Senato delle autonomie è, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, esaminato da una Commissione con potere redigente e poi dalla Camera o dal Senato in seduta plenaria che l'approva con unico voto finale. Il regolamento stabilisce le modalità di assegnazione e discussione del disegno di legge in seduta plenaria.
La Camera a cui non è assegnato il disegno di legge è convocata entro trenta giorni dall'approvazione dell'altro ramo del Parlamento per la sua approvazione.
Il regolamento specifica i casi in cui può essere richiesta la discussione articolo per articolo, con eventuali modifiche per il disegno di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento.
Un terzo dei membri di una delle due Camere può comunque sempre richiedere la discussione articolo per articolo del disegno di legge esaminato dall'altro ramo del Parlamento».

Art. 10.


1. L'articolo 74 della Costituzione è abrogato.

Art. 11.


1. L'articolo 75 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 75. - È indetto referendum popolare abrogativo per deliberare l'abrogazione totale o parziale di una legge o di un atto avente valore di legge, quando la richiesta è stata sottoscritta da almeno cinquecentomila elettori o da cinque Consigli regionali.
Non è ammesso il referendum popolare abrogativo per le leggi tributarie, di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, eccezion fatta per i trattati ed accordi internazionali che concernono armi nucleari, chimiche e batteriologiche; non è ammesso altresì referendum abrogativo per le leggi necessarie al funzionamento degli organi costituzionali dello Stato e per quelle a contenuto costituzionalmente vincolato.
La proposta sottoposta a referendum deve avere ad oggetto disposizioni normative omogenee. A tale fine, la legge organica che determina le modalità di attuazione del referendum stabilisce i criteri di formulazione delle richieste di referendum, fissandone i limiti e le condizioni.
Hanno diritto a partecipare al referendum popolare abrogativo tutti i cittadini che sono elettori della Camera dei deputati. La proposta sottoposta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi».

Art. 12.


1. L'articolo 77 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 77. - Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
Il Governo può adottare provvedimenti provvisori con forza di legge, in casi di necessità ed urgenza concernenti la sicurezza nazionale, calamità naturali, l'introduzione di norme finanziarie che debbano entrare immediatamente in vigore o il recepimento e l'attuazione di atti normativi della Unione europea, quando dalla mancata tempestiva adozione dei medesimi possa derivare responsabilità dello Stato per inadempimento di obblighi comunitari. Il Governo deve, il giorno stesso, presentare il decreto alle Camere chiedendo la conversione in legge. Le Camere, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.
Il Governo non può, mediante decreti, rinnovare disposizioni di decreti non convertiti in legge nè ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale.
I decreti devono contenere misure di immediata applicazione e di carattere specifico ed omogeneo.
Le Camere sono tenute a deliberare sulla conversione in legge dei decreti entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione e non possono modificarli salvo che per quanto attiene la copertura degli oneri finanziari. I regolamenti parlamentari attribuiscono ai Presidenti i poteri necessari.
I decreti perdono efficacia fin dall'inizio se entro sessanta giorni non sono convertiti in legge. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti».

Art. 13.


1. L'articolo 79 della Costituzione è abrogato.

Art. 14.


1. L'articolo 81 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 81. - Le Camere approvano ogni anno i bilanci di previsione, pluriennale e annuale, e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo. Nel bilancio di previsione deve comunque essere destinato alle spese con finalità sociali almeno il 28 per cento delle spese previste nel bilancio complessivo dello Stato.
L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.
I bilanci dello Stato devono rispettare il principio dell'equilibrio finanziario della parte corrente. Gli emendamenti al disegno di legge di approvazione del bilancio e agli altri disegni di legge che costituiscono la manovra annuale di finanza pubblica sono ammessi nell'ambito dei limiti massimi dei saldi di bilancio previamente fissati.
Disposizioni recanti nuove o maggiori spese o minori entrate possono essere stabilite solo con legge. La legge deve indicare i mezzi per farvi fronte con riferimento all'intero periodo di efficacia della legge medesima e nel rispetto dei limiti per il ricorso all'indebitamento autorizzati con la legge di approvazione del bilancio.
Le norme per l'attuazione del presente articolo sono stabilite con legge. Le disposizioni di tale legge non possono essere abrogate né derogate dalle leggi di approvazione o di variazione del bilancio, né dalle leggi di spesa o di entrata».

Art. 15.


1. L'articolo 82 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 82. - Ciascuna Camera dispone inchieste su materie di pubblico interesse su proposta di ciascuno dei suoi componenti. Si procede comunque all'inchiesta se la proposta è sottoscritta da un quinto dei componenti di una delle due Camere.
Per lo svolgimento di una inchiesta ciascuna Camera nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
Le Camere possono acquisire, secondo le modalità stabilite dai propri regolamenti, atti, documenti o informazioni, con i soli limiti derivanti dalla legge penale».

Art. 16.


1. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 83. - Il Presidente della Repubblica è eletto dalle Camere.
L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta».

Art. 17.


1. L'articolo 84 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 84. - Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto quarant'anni d'età e goda dei diritti civili e politici.
L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.
L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge».

Art. 18.


1. L'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 85. - Il Presidente della Repubblica è eletto per cinque anni.
Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune le Camere per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.
Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle nuove Camere. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica».

Art. 19.


1. L'articolo 87 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 87. - Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indìce le elezioni delle Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indìce il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il controllo delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica».

Art. 20.


1. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 92. - Il Governo della Repubblica è composto dal Primo ministro, dai ministri e dai viceministri.
Il Primo ministro e i ministri costituiscono il Consiglio dei ministri.
Il numero dei ministri non può essere superiore a diciotto. La legge determina il numero e le attribuzioni dei viceministri.
Le funzioni di ministro e di viceministro sono incompatibili con il mandato parlamentare.
Il Primo ministro è eletto dal Parlamento a maggioranza dei suoi componenti.
A tale fine il Parlamento procede per appello nominale, anche con successive votazioni, su candidature sottoscritte da almeno un terzo dei suoi componenti.
Se entro un mese dalla prima riunione del Parlamento nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza di cui al quinto comma, il candidato è designato dal Presidente della Repubblica.
Se il candidato designato dal Presidente della Repubblica non è eletto il Parlamento è sciolto».

Art. 21.


1. L'articolo 93 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 93. - Il Presidente della Repubblica nomina con proprio decreto il Primo ministro eletto, che prima di assumere le funzioni presta giuramento nelle sue mani.
Il Primo ministro nomina con proprio decreto i ministri e i viceministri e può revocarli con le medesime modalità.
Prima di assumere le funzioni, i ministri prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica e i viceministri prestano giuramento nelle mani del Primo ministro».

Art. 22.


1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 94. - Il Parlamento può esprimere la sfiducia al Primo ministro solo mediante l'approvazione di una mozione motivata, contenente l'indicazione del suo successore, con votazione per appello nominale a maggioranza dei suoi componenti.
La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei componenti il Parlamento e non può essere messa in discussione prima che siano trascorsi tre giorni dalla presentazione.
La nomina del nuovo Primo ministro da parte del Presidente della Repubblica comporta la revoca del Primo ministro e la decadenza dei ministri in carica.
In caso di dimissioni del Primo ministro, di morte o di impedimento permanente all'esercizio delle funzioni, il Parlamento elegge il successore secondo le procedure dell'articolo 92.
L'impedimento permanente del Primo ministro è dichiarato congiuntamente dal Presidente della Camera dei deputati, dal Presidente del Senato delle autonomie e dal Presidente della Corte costituzionale previo accertamento da parte di un collegio medico dagli stessi designato.
Il Primo ministro dimissionario non è immediatamente rieleggibile».

Art. 23.


1. L'articolo 95 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 95. - Il Primo ministro dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Promuove e coordina l'attività dei ministri.
Il Primo ministro ed i ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri. I ministri sono individualmente responsabili degli atti dei loro dicasteri.
La legge provvede all'ordinamento del Governo e determina le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.
I ministeri possono essere istituiti solo nelle materie riservate alla competenza dello Stato».

Art. 24.


1. Dopo l'articolo 95 della Costituzione è inserito il seguente:


«Art. 95-bis. - Il Governo esercita la potestà regolamentare nelle materie di competenza statale non riservate dalla Costituzione alla legge. L'esercizio della funzione regolamentare è disciplinato dalla legge, che determina il procedimento, la pubblicità e l'efficacia dei diversi tipi di regolamento.
Le norme di attuazione delle leggi e degli atti con forza di legge sono riservate alla fonte regolamentare.
Nelle materie non coperte da riserva assoluta di legge, il Parlamento determina con legge le linee fondamentali della disciplina del settore stabilendo princìpi e criteri direttivi nel rispetto dei quali il Governo esercita la potestà regolamentare.
La Corte dei conti, ove nell'esercizio del controllo preventivo di legittimità riscontri violazione della riserva di legge o delle norme di principio di cui al terzo comma, sottopone la questione di legittimità del regolamento al giudizio della Corte costituzionale.
La questione può essere sollevata anche da un quinto dei componenti di ciascuna Camera».

Art. 25.


1. L'articolo 97 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 97. - I pubblici uffici sono organizzati con regolamenti sulla base di princìpi stabiliti dalla legge, in modo che siano assicurati l'imparzialità, la trasparenza e l'efficienza dell'amministrazione.
La legge assicura il diritto di accesso agli atti ed ai procedimenti dell'amministrazione e ne disciplina le forme ed i limiti.
Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti in via generale e preventiva dalla legge».

Art. 26.


1. L'articolo 99 della Costituzione è abrogato.

Art. 27.


1. L'articolo 116 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 116. - Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al Friuli-Venezia Giulia e alla Valle d'Aosta sono attribuite, con legge costituzionale, forme e condizioni particolari di autonomia con competenze esclusive nelle materie non riservate allo Stato.
Gli statuti speciali sono adottati con legge costituzionale su proposta di ciascuna Regione sul testo approvato da entrambe le Camere nella prima lettura.
Gli statuti speciali possono indicare materie nelle quali Stato e Regioni esercitano competenze concorrenti.
Gli statuti speciali definiscono forme ed istituti di cooperazione tra Stato e Regioni».

Art. 28.


1. L'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 117. - La Regione ha la compentenza legislativa nelle materie che non sono riservate allo Stato.
La Regione ha la competenza esclusiva, in armonia con la Costituzione e con i princìpi generali posti dalle leggi di riforma economico-sociale dello Stato, nelle seguenti materie:


a) agricoltura e foreste;


b) commercio;


c) industria;


d) artigianato;


e) assetto urbanistico del territorio;


f) turismo;


g) formazione professionale;


h) polizia urbana;


i) musei e biblioteche di enti locali;


l) trasporti locali e regionali;


m) navigazione e porti lacustri;


n) cave e torbiere;


o) pesca nelle acque interne.


Nelle altre materie, la legge regionale rispetta i princìpi fissati dalle leggi organiche.
Le norme della legge regionale non devono essere in contrasto con l'interesse nazionale o con quello delle altre Regioni. Le relative controversie sono definite dal Parlamento.
Le leggi dello Stato possono demandare alle Regioni il potere di emanare norme per la loro attuazione».

Art. 29.


1. Dopo l'articolo 117 della Costituzione è inserito il seguente:


«Art. 117-bis. - Le Regioni, in singole materie di propria competenza, possono stipulare accordi fra di loro ed istituire organismi comuni.
L'accordo è stipulato dal presidente della Regione previa autorizzazione del Consiglio o della Giunta regionale secondo le rispettive competenze.
Lo Stato disciplina con legge organica le relative procedure».

Art. 30.


1. Dopo l'articolo 117-bis della Costituzione, introdotto dall'articolo 29, è inserito il seguente:


«Art. 117-ter. - La Repubblica promuove, nelle relazioni internazionali, la stipulazione di trattati che consentano accordi tra le Regioni ed enti territoriali di altri Stati.
La legge dello Stato disciplina le relative procedure».

Art. 31.


1. L'articolo 118 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 118. - Le funzioni amministrative nelle materie non riservate alla competenza dello Stato spettano alle Regioni, alle Province ed ai Comuni. La legge regionale riserva alle Regioni le funzioni di indirizzo e di coordinamento e le funzioni amministrative di carattere unitario regionale. La legge statale attribuisce alle Province, ai Comuni e ad altri enti locali tutte le altre funzioni amministrative.
Lo Stato può, con legge, delegare alle Regioni l'esercizio di altre funzioni amministrative».

Art. 32.


1. Dopo l'articolo 118 della Costituzione è inserito il seguente:


«Art. 118-bis. - Nell'esercizio delle funzioni di eminente valore sociale, la Regione garantisce a ciascun cittadino la prestazione minima prevista dalla legge organica. La legge organica prevede le procedure per l'esercizio dei poteri sostitutivi dello Stato in caso di inadempienza della Regione dopo motivato richiamo».

Art. 33.


1. L'articolo 119 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 119. - L'autonomia finanziaria e l'autonomia della imposizione tributaria sono parte costitutiva dell'autonomia di Regioni, Province e Comuni.
La legge organica detta norme per il coordinamento tra la finanza dello Stato, la finanza delle Regioni e la finanza di Province e Comuni.

Art. 34.


1. Dopo l'articolo 119 della Costituzione è inserito il seguente:


«Art. 119-bis. - Alle Regioni competono, secondo i princìpi stabiliti da legge organica:


a) tributi propri istituiti e regolati dalle leggi regionali;


b) sovraimposte e addizionali su tributi erariali;


c) proventi derivanti dalla vendita di beni e servizi;


d) quote di partecipazione al gettito prodotto nelle singole Regioni da tributi erariali con particolare riferimento alle imposte indirette.


L'assunzione di prestiti e di impegni di spesa in annualità può essere disposta dalle Regioni nei limiti stabiliti dalla legge organica.
Per la tutela delle Regioni economicamente svantaggiate lo Stato istituisce un apposito fondo perequativo il cui ammontare è definito in misura non superiore a quanto necessario per compensare la minore capacità di produrre gettiti tributari e contributivi rispetto alla media nazionale per abitante. Quote di un ulteriore fondo possono essere devolute alle Regioni di minore dimensione demografica per compensare le maggiori spese per abitante cui queste sono soggette per l'erogazione di servizi. I trasferimenti sono fissati di intesa con la Regione.
I trasferimenti dello Stato derivanti dai fondi perequativi non possono in ogni caso avere vincoli di destinazione.
Per provvedere a scopi determinati lo Stato può intervenire con finanziamenti aggiuntivi, di intesa con le Regioni interessate.
Le leggi dello Stato che attuano delega di funzioni alle Regioni adeguano i mezzi finanziari a disposizione delle medesime, attraverso una corrispondente ridefinizione delle quote di partecipazione al gettito di tributi erariali.
Le Regioni hanno un proprio demanio e patrimonio secondo le modalità stabilite con legge dello Stato».

Art. 35.


1. L'articolo 121 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 121. - Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.
Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e ogni altra funzione conferitagli dalla Costituzione e dalla legge; determina con legge i limiti e le modalità di esercizio della potestà regolamentare del Consiglio, della Giunta e del Presidente della Giunta. Può presentare proposte di legge alle Camere.
La Giunta regionale è l'organo esecutivo della Regione.
Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; promulga le leggi ed i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative, incluse quelle delegate dallo Stato alla Regione, per le quali si conforma alle istruzioni del Governo centrale.
I pubblici uffici della Regione sono organizzati con regolamenti sulla base di princìpi stabiliti dalla legge regionale, in modo che siano assicurati il buon andamento, il diritto di accesso, la trasparenza e l'imparzialità dell'amministrazione».

Art. 36.


1. L'articolo 122 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 122. - Il sistema di elezione, il numero e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali sono stabiliti con legge dello Stato, approvata secondo il procedimento fissato per le leggi organiche.
Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio regionale e ad una delle Camere o al Parlamento europeo o ad un altro Consiglio regionale.
Il Consiglio regionale elegge nel suo seno un presidente e un ufficio di presidenza per i propri lavori.
I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Il Presidente della Giunta è eletto a scrutinio palese dal Consiglio tra i suoi componenti. Egli nomina e revoca i componenti della Giunta medesima. L'ufficio di consigliere regionale è incompatibile con quello di componente della Giunta. Il Consiglio revoca il Presidente della Giunta con votazione a maggioranza dei propri componenti, su mozione che indica contestualmente il nome del nuovo Presidente della Giunta.
La Regione può adottare una disciplina della propria forma di governo diversa da quella stabilita dalla legge dello Stato con disposizioni statutarie approvate con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri regionali. Un quinto dei consiglieri regionali o un ventesimo degli elettori della Regione possono chiedere che le disposizioni statutarie o legislative di cui al presente articolo siano sottoposte a referendum popolare entro tre mesi dalla loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Le disposizioni sono approvate se ottengono il consenso della maggioranza degli aventi diritto».

Art. 37.


1. All'articolo 123 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:


«Ogni Regione ha uno statuto il quale, in armonia con la Costituzione e con le leggi dello Stato, stabilisce le norme relative all'organizzazione interna della Regione. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e dei referendum abrogativi, confermativi o consultivi, su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione. Ai referendum si applicano i limiti stabiliti dall'articolo 75 in relazione a materie di competenza regionale. Lo statuto regola inoltre la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali».

Art. 38.


1. L'articolo 124 della Costituzione è abrogato.

Art. 39.


1. All'articolo 125 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:


«Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione è esercitato, nei casi, nei limiti e con le modalità stabiliti con legge dello Stato, da sezioni decentrate della Corte dei conti».

Art. 40.


1. L'articolo 126 della Costituzione è abrogato.

Art. 41.


1. L'articolo 127 della Costituzione è abrogato.

Art. 42.


1. L'articolo 128 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 128. - Le Province e i Comuni sono enti autonomi rappresentativi delle comunità locali. Ad essi è riconosciuta autonomia statutaria e sono attribuite funzioni proprie nel quadro della comunità nazionale e regionale.
L'ordinamento e le funzioni delle Province e dei Comuni sono disciplinati dalle leggi regionali secondo i principi fissati dalla legge organica, che determina altresì le forme di autonomia statutaria».

Art. 43.


1. All'articolo 130 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:


«Sezioni decentrate della Corte dei conti esercitano, nei limiti e con le modalità stabiliti da leggi dello Stato, il controllo di legittimità sugli atti delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali».


2. All'articolo 130 della Costituzione, il secondo comma è abrogato.

Art. 44.


1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, e in ogni caso fino a quando entro tale termine non sia stata approvata la legge organica, ogni Regione puo legiferare nelle singole materie nel rispetto dei princìpi stabiliti dalle leggi statali vigenti ed è tenuta ad organizzare il conseguente trasferimento delle strutture amministrative dello Stato, previa intesa con lo Stato medesimo.


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