PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE - C3035

Art. 1.


1. L'articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 55. - Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e della Camera delle Regioni».

Art. 2.


1. Al secondo ed al quarto comma dell'articolo 56 della Costituzione la parola: «seicentotrenta» è sostituita dalla seguente: «quattrocentosettantacinque».

Art. 3.


1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 57. - La Camera delle Regioni è composta da rappresentanti nominati e revocati dai Governi regionali fra i propri membri. Ciascun rappresentante può farsi sostituire da un altro membro del Governo regionale designato per l'occasione.
Ogni Regione dispone di almeno due voti. Le Regioni con più di un milione di abitanti dispongono di un voto in più ogni due milioni di abitanti o frazione di esso superiore a un milione di abitanti».

Art. 4.


1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 58. - Ogni Regione può inviare alla Camera delle Regioni un numero di rappresentanti uguale ai voti di cui dispone. Ogni delegazione regionale vota unitariamente».

Art. 5.


1. L'articolo 59 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 59. - La Camera delle Regioni elegge fra i suoi componenti il Presidente che dura in carica quattro anni.
Il Presidente convoca la Camera delle Regioni; deve farlo se lo richiede il Governo oppure se lo richiedono i delegati di almeno tre Regioni.
Le deliberazioni della Camera delle Regioni non sono valide se non è presente la maggioranza delle delegazioni regionali con almeno la metà più uno dei voti e se non sono adottate con la maggioranza dei voti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale. La Camera delle Regioni adotta il proprio regolamento a maggioranza dei voti, purché si sia espressa a favore almeno la metà delle delegazioni regionali. Un quarto dei membri della Camera delle Regioni può impugnare il regolamento davanti alla Corte costituzionale per i vizi di legittimità costituzionale. Il ricorso non sospende l'efficacia delle disposizioni impugnate».

Art. 6.


1. L'articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 60. - La Camera dei deputati è eletta per quattro anni.
La durata della Camera dei deputati non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra».

Art. 7.


1. L'articolo 61 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 61. - Le elezioni della nuova Camera dei deputati hanno luogo entro cinquanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.
Finché non si sia riunita la nuova Camera sono prorogati i poteri della precedente».

Art. 8.


1. L'articolo 62 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 62. - La Camera dei deputati si riunisce di diritto il primo giorno non festivo di febbraio o di ottobre.
La Camera dei deputati può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o del capo dell'opposizione parlamentare o di un quarto dei suoi componenti».

Art. 9.


1. L'articolo 63 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 63. - La Camera dei deputati elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza».

Art. 10.


1. L'articolo 64 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 64. - La Camera dei deputati adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Un decimo dei membri della Camera può impugnare il regolamento davanti alla Corte costituzionale per vizi di legittimità costituzionale. Il ricorso non sospende l'efficacia delle disposizioni impugnate.
Le sedute della Camera sono pubbliche; tuttavia l'Assemblea può deliberare di adunarsi in seduta segreta.
Il programma e il calendario dei lavori sono formati sulla base delle priorità indicate dal Governo, tenendo conto delle richieste dell'opposizione per soddisfare le quali è riservata una seduta d'Aula ogni settimana.
Le deliberazioni della Camera dei deputati non sono valide se non è presente almeno un terzo dei suoi componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.
I membri del Governo hanno diritto e, se richiesti, obbligo di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono. Tale disposizione si applica anche al Presidente della Camera delle Regioni e ai Presidenti delle Commissioni della Camera delle Regioni o loro delegati.
Il regolamento della Camera dei deputati e il regolamento della Camera delle Regioni possono prevedere procedimenti o organi comuni ai fini dello svolgimento delle funzioni comuni, ferme restando le rispettive competenze».

Art. 11.


1. L'articolo 65 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 65. - La legge della Repubblica determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato».
Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere».

Art. 12.


1. Al primo comma dell'articolo 66 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Contro le decisioni delle Camere è ammesso ricorso davanti alla Corte costituzionale».

Art. 13.


1. L'articolo 67 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 67. - Ogni membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato».

Art. 14.


1. L'articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 69. - I membri della Camera dei deputati ricevono un'indennità stabilita dalla legge».

Art. 15.


1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 70. - La funzione normativa statale è esercitata nel rispetto del principio di sussidiarietà, dell'autonomia normativa degli enti territoriali e degli altri enti, nonché della competenza normativa degli organi dell'Unione Europea.
La funzione legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni.
Sono materie di competenza esclusiva dello Stato: politica estera, difesa e Forze armate, contabilità dello Stato, moneta, attività finanziarie e creditizie sovraregionali, cittadinanza dello Stato, circolazione, espatrio dei cittadini, emigrazione e immigrazione, pesi e misure e determinazione del tempo, unità del territorio doganale e commerciale, traffico commerciale interno e con l'estero, trattati commerciali, navigazione, protezione civile di interesse nazionale, traffico aereo, ferrovie sovraregionali, strade e telecomunicazioni, editoria, diritto d'autore e tutela dei diritti industriali, ordinamento giudiziario, ordinamento della giustizia civile, penale, amministrativa, tributaria e contabile, ordinamento degli uffici dello Stato e degli altri enti pubblici sovraregionali, regime dei dipendenti pubblici statali, responsabilità dei funzionari statali, disciplina della concorrenza e prevenzione dell'abuso di posizioni economiche dominanti d'interesse nazionale, tutela dei consumatori, sicurezza pubblica d'interesse nazionale e polizia giudiziaria, statistica nazionale, fonti di energia di interesse nazionale e relative infrastrutture, beni culturali e naturali di interesse nazionale, armi ed esplosivi, attuazione del diritto comunitario nelle materie di propria competenza, legislazione elettorale per la formazione degli organi statali, referendum nazionali, diritto civile e diritto penale, autorità amministrative indipendenti statali, disciplina di interesse nazionale delle professioni e delle attività produttive, leggi di attuazione degli articoli da 13 a 22, 29, 30, 31, 33, 39, 40, 49 e 51 della Costituzione.
Nell'ambito della competenza esclusiva statale le Regioni esercitano la potestà legislativa se delegata con legge dello Stato.
La funzione legislativa nelle materie spettanti allo Stato è esercitata dalle due Camere nei modi previsti dal presente articolo.
Sono esaminate e approvate dalla Camera dei deputati con l'assenso della Camera delle Regioni le leggi relative alla tutela delle minoranze linguistiche e quelle di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali nel caso in cui questi possano incidere su materie di competenza delle Regioni, nonché quelle che intervengono in materia di organizzazione amministrativa, formazione dei funzionari, loro responsabilità disciplinari e procedimento amministrativo relativo alle attribuzioni delle Regioni.
Sono esaminate e approvate dalla Camera dei deputati le altre leggi dello Stato.
La Camera delle Regioni può chiedere, entro quindici giorni dall'approvazione di un progetto di legge da parte della Camera dei deputati, che esso sia sottoposto al proprio esame. La stessa richiesta può essere fatta dal Governo. In tali casi la Camera delle Regioni può, entro trenta giorni, rinviare alla Camera dei deputati il progetto con proposte di modificazione sulle quali la Camera si pronuncia anche con unica votazione».

Art. 16.


1. Dopo l'articolo 70 della Costituzione è inserito il seguente:


«Art. 70-bis. - Le Regioni esercitano la potestà legislativa nelle materie e nella misura nelle quali essa non sia attribuita da norme costituzionali ad altri enti.
Nelle materie che non appartengono alla competenza esclusiva dello Stato le Regioni esercitano la potestà legislativa nel rispetto della legge statale espressamente dichiarata necessaria a garantire la qualità della vita minima equivalente su tutto il territorio nazionale ovvero necessaria alla conservazione dell'unità del diritto e dell'economia.
Nel caso in cui la Camera delle Regioni richieda la modificazione dei progetti approvati dalla Camera dei deputati ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 70, la Camera dei deputati può pronunciarsi in modo difforme solo con decisioni adottate a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Nel caso in cui la Camera delle Regioni abbia approvata la richiesta di modificazioni a maggioranza dei due terzi dei voti, la Camera dei deputati può pronunciarsi in modo difforme solo a maggioranza dei due terzi dei componenti».

Art. 17.


1. L'articolo 71 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 71. - L'iniziativa legislativa statale appartiene al Governo, ai membri della Camera dei deputati, alla Camera delle Regioni e a ciascun Parlamento regionale.
Il popolo esercita l'iniziativa legislativa statale mediante la proposta, da parte di almeno ottocentomila elettori, di un progetto di legge redatto in articoli. Il Parlamento si pronuncia in via definitiva sul progetto, anche modificandolo, entro due anni dalla presentazione.
Le proposte di legge sono sempre presentate alla Camera dei deputati. Esse sono trasmesse alla Camera delle Regioni la quale può esprimere il proprio parere».

Art. 18.


1. L'articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 72. - Ogni disegno di legge presentato alla Camera dei deputati è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.
Il regolamento della Camera dei deputati stabilisce:


a)
le forme di pubblicità dei lavori in Commissione;


b)
le procedure attraverso le quali i progetti dichiarati urgenti dal Governo sono approvati o respinti entro trenta giorni;


c)
le procedure di valutazione della quantificazione e della copertura di qualsiasi proposta di spesa;


d)
in quali casi e forme l'esame dei disegni di legge può essere deferito a Commissioni, anche permanenti, riunite in sede redigente e composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari».

Art. 19.


1. Dopo l'articolo 72 della Costituzione è inserito il seguente:


«Art. 72-bis. - La discussione dei disegni di legge verte in prima lettura sul testo eventualmente presentato dal Governo.
I disegni di legge e gli emendamenti formulati dai membri della Camera dei deputati e non accettati dal Governo non sono ammissibili quando la loro adozione comporti una diminuzione delle entrate o un aumento delle uscite. Il Governo può opporsi all'ammissione di emendamenti che non siano stati anteriormente sottoposti all'esame della Commissione».

Art. 20.


1. L'articolo 73 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 73. - Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica non prima di quindici giorni e non oltre sessanta giorni dall'approvazione.
Entro quindici giorni dall'approvazione un quinto dei membri della Camera dei deputati o la Camera delle Regioni possono deferire la legge all'esame della Corte costituzionale che si pronuncia entro quarantacinque giorni sulla sua legittimità costituzionale. Il ricorso non sospende la promulgazione».

Art. 21.


1. Il secondo comma dell'articolo 74 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata, ma il Presidente della Repubblica può impugnarla davanti alla Corte costituzionale per vizi di legittimità senza che il ricorso sospenda l'entrata in vigore».

Art. 22.


1. L'articolo 75 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 75. - È indetto referendum popolare per deliberare la abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono ottocentomila elettori o cinque Regioni.
Il referendum abrogativo non è ammesso per le leggi costituzionali, per le leggi di amnistia e indulto e per le leggi tributarie e di bilancio. La Corte costituzionale, in occasione del giudizio di ammissibilità, ha la facoltà di differire di tre mesi l'efficacia degli eventuali effetti abrogativi di disposizioni di legge costituzionalmente obbligatorie.
La legge disciplina il procedimento di verifica dell' ammissibilità dei referendum che è effettuato dalla Corte costituzionale dopo che sono state presentate le prime duecentomila firme. La legge disciplina altresì le modalità di attuazione dei referendum e stabilisce il numero massimo dei quesiti che possono essere sottoposti agli elettori nella stessa consultazione. È indetto referendum per deliberare l'approvazione di un progetto di legge ordinario di iniziativa popolare presentato a norma del secondo comma dell'articolo 71 nel caso in cui il Parlamento non si sia pronunciato entro il termine da esso previsto».

Art. 23.


1. All'articolo 76 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:


«Ai sensi del secondo comma dell'articolo 94 il Governo può chiedere al Parlamento l'autorizzazione a disciplinare, previa espressa determinazione di princìpi e criteri direttivi, con atto avente forza di legge, entro un termine di tre mesi, materie analiticamente e specificatamente elencate. Emanato il decreto, il Governo presenta un disegno di legge di conversione sul quale il Parlamento delibera entro tre mesi con unica votazione. Non sono ammessi emendamenti. Entro quarantacinque giorni dal voto, il Parlamento regola con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti che restano in vigore fino a tale termine».


2. L'articolo 77 della Costituzione è abrogato.

Art. 24.


1. All'articolo 80 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:


«Le Regioni devono essere sentite prima della conclusione da parte del Governo di un trattato che incida direttamente sulle loro competenze.
Qualunque trattato il quale incida sul riparto delle competenze stabilito dalla Costituzione richiede il procedimento di revisione costituzionale.
Per le modificazioni dei trattati istitutivi dell'Unione europea e per le disposizioni che comunque comportino o consentano modifiche e integrazioni della Costituzione o il trasferimento di quote di sovranità si applica il procedimento di revisione costituzionale.
La legge disciplina le modalità che il Governo deve seguire, prima di partecipare alla formazione degli atti normativi dell'Unione europea, per acquisire il parere della Camera dei deputati.
La Camera delle Regioni partecipa alla formazione della volontà della Repubblica italiana nei casi e nella misura in cui essa o le Regioni sono competenti secondo la Costituzione.
Qualora le competenze regionali interessate siano quelle legislative, l'esercizio dei poteri della Repubblica italiana in qualità di Stato membro dell'Unione europea deve essere delegato a un rappresentante delle Regioni designato dalla Camera delle Regioni. L'esercizio di tali poteri avviene d'intesa con il Governo, nel rispetto della responsabilità assunte dallo Stato nei confronti degli organi comunitari».

Art. 25.


1. L'articolo 81 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 81. - Il Parlamento approva ogni anno la legge finanziaria annuale, i bilanci di previsione, annuale e pluriennali, e il rendiconto consuntivo presentato dal Governo.
Una apposita legge disciplina il procedimento di formazione dei bilanci. Essa non può essere abrogata, modificata o derogata dalle leggi di bilancio o da leggi di spesa o di entrata. Il regolamento della Camera dei deputati disciplina le modalità di esame dei disegni di legge di cui al primo comma, in modo che il voto definitivo sia espresso entro sessanta giorni dalla loro presentazione. Se la Camera dei deputati non si pronuncia entro tale termine il Governo può adottarne il contenuto con decreti aventi forza di legge. Il relativo disegno di legge di conversione deve essere presentato lo stesso giorno alla Camera dei deputati, la quale deve pronunciarsi entro i trenta giorni successivi. La Camera dei deputati è sciolta se non si pronuncia entro il termine stabilito. Se la Camera respinge il disegno di legge del Governo, il Primo ministro presenta al Presidente della Repubblica le dimissioni del Governo. In entrambi i casi l'esercizio provvisorio del bilancio si intende autorizzato per quattro mesi.
Con la legge di approvazione del bilancio preventivo non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.
Disposizioni recanti nuove o maggiori spese o minori entrate possono essere stabilite solo con legge. La legge deve indicare i mezzi per farvi fronte con riferimento all'intero periodo d'efficacia della legge, nel rispetto dei limiti del ricorso all'indebitamento. Non è consentito il ricorso all'indebitamento come fonte di copertura per far fronte a spese correnti».

Art. 26.


1. L'articolo 82 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 82. - Su richiesta di almeno duecento membri, la Camera dei deputati può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.
A tale scopo la Camera dei deputati nomina fra i propri componenti una Commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione fra i vari gruppi. La Camera dei deputati può nominare una Commissione formata da un membro per ciascun gruppo, il quale rappresenta tanti voti quanti sono i membri del gruppo cui appartiene. La Commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell' autorità giudiziaria».

Art. 27.


1. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 83. - Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale diretto, a maggioranza dei voti validi.
La legge statale disciplina le modalità di elezione».

Art. 28.


1. L'articolo 84 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 84. - Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto quaranta anni d'età e goda dei diritti civili e politici.
L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica. Una legge costituzionale determina altresì i casi di ineleggibilità. Le cause di ineleggibilità devono essere cessate almeno un anno prima delle elezioni presidenziali.
L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge».

Art. 29.


1. L'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 85. - Il Presidente della Repubblica è eletto per cinque anni. Può essere rieletto solo due volte.
L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo non meno di quindici giorni e non più di trenta giorni prima che scada il termine».

Art. 30.


1. L'articolo 86 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 86. - In caso di impedimento permanente, di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica ha luogo entro trenta giorni. Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso in cui questi non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente della Camera dei deputati.
L'impedimento permanente sussiste quando sia dichiarato congiuntamente dal Presidente della Camera dei deputati, dal Presidente della Camera delle Regioni, dal Presidente della Corte costituzionale e dal Primo ministro».

Art. 31.


1. L'articolo 87 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 87. - Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato. Egli garantisce il rispetto della Costituzione, dell'unità nazionale e dell'indirizzo politico espresso dal corpo elettorale nei modi e nelle forme stabiliti dalla Costituzione.
Il Presidente della Repubblica indice l'elezione della Camera dei deputati e ne fissa la prima riunione; indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione; promulga le leggi; può inviare al Parlamento messaggi di cui è data lettura e che possono dar luogo a dibattito; accredita e riceve i rappresentanti diplomatici; ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, autorizzazione delle Camere; presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge; dichiara lo stato di guerra deliberato dal Parlamento; può concedere la grazia; conferisce le onorificenze della Repubblica».

Art. 32.


1. L'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 88. - Il Presidente della Repubblica, sentito il Primo ministro e i Presidenti delle due Camere, può sciogliere la Camera dei deputati a meno che non l'abbia già sciolta nei diciotto mesi precedenti».

Art. 33.


1. L'articolo 89 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 89. - Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti che ne assumono la responsabilità.
Non sono controfirmati i messaggi al Parlamento e gli atti presidenziali previsti dagli articoli 74, 75, 88, 91, 92, 135 e 139 della Costituzione».

Art. 34.


1. Il secondo comma dell'articolo 90 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«In tali casi è messo in stato di accusa dalla Camera dei deputati a maggioranza dei due terzi dei suoi membri».

Art. 35.


1. L'articolo 91 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 91. - Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi alle Camere riunite.
Il Presidente della Repubblica pronuncia ogni anno davanti alla Camera dei deputati un discorso sullo stato della Repubblica».

Art. 36.


1. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 92. - Il Presidente della Repubblica nomina e revoca il Primo ministro. Su proposta di questo nomina e revoca gli altri membri del Governo.
Il Primo ministro e i ministri costituiscono insieme il Consiglio dei ministri che è convocato e presieduto, secondo le norme del proprio regolamento, dal Presidente della Repubblica».

Art. 37.


1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 94. - Il Primo ministro, entro dieci giorni dalla nomina, illustra alla Camera dei deputati il programma del Governo e la sua composizione.
In qualsiasi momento il Primo ministro può dichiarare di impegnare la responsabilità del Governo su un provvedimento attuativo del suo programma e chiedere che la Camera si pronunci su di esso, concedendo l'autorizzazione di cui all'articolo 76, secondo comma.
Il Governo è obbligato a dimettersi in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla Camera dei deputati su proposta di almeno cinquanta deputati. Nel caso in cui la Camera dei deputati approvi maggioranza assoluta dei suoi componenti una mozione di sfiducia motivata contenente la proposta di un nuovo Primo ministro ed il suo programma, il Presidente della Repubblica non può esercitare il potere di scioglimento per i dodici mesi successivi, salve le dimissioni del Governo.
Non sono ammesse mozioni di sfiducia individuali».

Art. 38.


1. L'articolo 95 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 95. - Il Primo ministro dirige l'attività del Governo, assicura l'unità d'indirizzo politico e amministrativo, promuove e coordina l'attività dei ministri, ha il comando delle Forze armate ed è responsabile della difesa nazionale; assicura l'esecuzione delle leggi e sottopone i regolamenti all'approvazione del Consiglio dei ministri; nomina i funzionari dello Stato; può sostituire il Presidente della Repubblica nella presidenza di una riunione del Consiglio dei ministri su delega espressa e per un ordine del giorno determinato; propone al Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro competente, la nomina e la revoca dei sottosegretari di Stato.
I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri. Sono responsabili altresì individualmente degli atti dei loro dicasteri secondo le leggi penali, civili e amministrative.
La legge disciplina l'ordinamento degli uffici alle dipendenze del Primo ministro e determina attribuzione e organizzazione dei ministeri, i quali possono essere istituiti solo nelle materie riservate dalla Costituzione alla competenza esclusiva dello Stato».

Art. 39.


1. L'articolo 97 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 97. - I pubblici uffici dello Stato, delle Regioni e dei Comuni sono organizzati con regolamenti autonomi sulla base dei princìpi stabiliti dalla legge in modo che siano assicurati il buon andamento, l'imparzialità e l'efficienza dell' amministrazione.
Le norme statali, regionali e comunali assicurano il diritto di accesso agli atti e l'intervento nei procedimenti dell' amministrazione, disciplinandone le forme e i limiti; disciplinano inoltre l'obbligo delle pubbliche amministrazioni di decidere sulle istanze rivolte dai cittadini entro i termini stabiliti, regolando gli effetti dell'inadempimento.
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvi i casi stabiliti in via generale e preventiva dalla legge».

Art. 40.


1. L'articolo 98 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 98. - I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.
Se sono membri delle Camere o del Governo, di un Parlamento regionale o di un Governo regionale non possono conseguire promozioni se non per anzianità.
Non possono iscriversi a partiti e movimenti politici, né essere candidati ad uffici pubblici elettivi, i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti della polizia di Stato, i rappresentanti diplomatici e consolari».

Art. 41.


1. L'articolo 99 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 99. - La politica economica e monetaria si conforma ai princìpi dell'ordinamento dell'Unione europea.
La legge garantisce l'indipendenza della Banca d'Italia».

Art. 42.


1. Il primo comma dell'articolo 102 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario. Le carriere dei magistrati che esercitano funzioni giudicanti e dei magistrati che esercitano funzioni inquirenti sono distinte. Alla carriera requirente accedono i magistrati della carriera giudicante con anzianità di almeno sette anni».

Art. 43.


1. L'articolo 104 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 104. - La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.
Il Consiglio superiore della magistratura esercita le sue funzioni diviso in due sezioni. La prima sezione del Consiglio esercita le funzioni di cui all'articolo 105 nei confronti dei magistrati giudicanti; è composta di dodici membri eletti per due terzi da tutti i giudici ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie e per un terzo dalla Camera dei deputati tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati dopo quindici anni di servizio. Di essa fa parte di diritto il primo presidente della Corte di cassazione. La seconda sezione del Consiglio esercita le funzioni di cui all'articolo 105 nei confronti dei magistrati inquirenti, è composta di nove membri eletti per due terzi da tutti i magistrati dell'accusa e per un terzo dalla Camera dei deputati tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati dopo quindici anni di esercizio. Di essa fa parte di diritto il procuratore generale della Corte di cassazione.
Le due sezioni del Consiglio possono riunirsi in seduta comune per esercitare le funzioni di cui all'articolo 106, terzo comma, e per approvare la relazione annuale al Parlamento sullo stato della giustizia in Italia.
Il Consiglio e ciascuna sezione di esso eleggono un presidente fra i componenti designati dalla Camera dei deputati.
I membri elettivi del Consiglio durano in carica nove anni e non sono rieleggibili.
La funzione di membro del Consiglio è incompatibile con qualsiasi altra attività pubblica o privata».

Art. 44.


1. L'articolo 107 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 107. - I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione della competente sezione del Consiglio superiore della magistratura adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso. Nessun magistrato può tuttavia esercitare per più di sette anni le medesime funzioni nello stesso circondario.
Hanno la facoltà di promuovere l'azione disciplinare il procuratore generale presso la Corte di cassazione, la competente sezione del Consiglio e il Ministro della giustizia.
I magistrati in attività di servizio non possono svolgere altra funzione pubblica o professione privata. Non è ammesso l'esercizio di funzioni arbitrali.
All'interno delle rispettive carriere i magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni. I magistrati di entrambe le carriere godono delle medesime garanzie stabilite dalle norme sull'ordinamento giudiziario».

Art. 45.


1. Dopo il secondo comma dell' articolo 108 della Costituzione è aggiunto il seguente:


«Per i magistrati amministrativi, contabili e militari la legge stabilisce modalità di assunzione e garanzie uguali a quelle dei giudici ordinari».

Art. 46.


1. L'articolo 112 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 112. - Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale. I magistrati che esercitano funzioni inquirenti tengono conto delle esigenze prioritarie di tutela della legalità che la Camera dei deputati indica annualmente dopo aver discusso la relazione sullo stato della giustizia approvata dal Consiglio superiore della magistratura a sezioni unite».

Art. 47.


1. L'articolo 114 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 114. - La Repubblica in quanto Stato federale si riparte in Stato centrale, Regioni e Comuni».

Art. 48.


1. L'articolo 115 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 115. - Le Regioni sono enti autonomi con propri poteri e funzioni.
Nel caso in cui una Regione non adempia a quanto previsto dalla Costituzione, dalle leggi o dal diritto comunitario, il Governo, con il parere favorevole della Camera delle Regioni, può intimare alla Regione di provvedere imponendo un termine. Nel caso in cui la Regione non provveda, il Governo, informata la Camera delle Regioni, adotta le misure necessarie».

Art. 49.


1. L'articolo 116 della Costituzione è abrogato.

Art. 50.


1. L'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 117. - Le Regioni, nelle materie di propria competenza, possono concludere accordi con altri Stati o con enti territoriali di altri Stati. A tal fine la Regione chiede l'assenso del Governo. Se dopo due mesi dalla richiesta del presidente della Regione il Governo non si è pronunciato, l'assenso si considera dato.
La Regione recede dagli accordi stipulati in base al primo comma nel caso in cui il Governo lo richieda e la Camera delle Regioni abbia espresso parere favorevole. Nel caso in cui la Regione non provveda, il Governo procede al recesso.
Le Regioni possono stipulare accordi con lo Stato o con altre Regioni a fini di cooperazione».

Art. 51.


1. L'articolo 118 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 118. - Salvo che sia diversamente disposto da norme costituzionali, tutte le funzioni amministrative spettano alla Regione. La Regione le esercita coordinandosi con i Comuni, secondo quanto stabilito dallo Stato o da leggi regionali approvate con l'assenso della seconda Camera regionale.
La legge dello Stato, approvata con l'assenso dalla Camera delle Regioni, può stabilire princìpi uniformi in materia di organizzazione degli uffici, di formazione e responsabilità dei funzionari, di procedimento amministrativo e garanzia della partecipazione dei privati al procedimento».

Art. 52.


1. Dopo l'articolo 118 della Costituzione è inserito il seguente:


«Art. 118-bis. - Lo Stato vigila sull'esecuzione delle sue leggi. A tal fine il Governo può, con il parere favorevole della Camera delle Regioni, adottare direttive nei confronti delle amministrazioni regionali».

Art. 53.


1. L'articolo 119 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 119. - Le Regioni hanno competenza legislativa ed amministrativa generale fatta eccezione per le materie assegnate alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.
Per l'adempimento delle proprie funzioni, le Regioni e i Comuni godono di piena autonomia finanziaria. Lo Stato adegua la propria legislazione ai princìpi stabiliti dal presente articolo.
Le entrate delle Regioni sono costituite, in prevalenza, dal gettito di tributi propri, istituiti e regolati con legge regionale, nonché da sovrimposte e addizionali su tributi erariali, da proventi derivanti dalla vendita di beni e servizi, e da quote di partecipazione al gettito prodotto nelle singole Regioni da tributi erariali.
L'autonomia tributaria delle Regioni si esercita nel rispetto dei princìpi stabiliti dalla legge dello Stato approvata dalle due Camere del Parlamento che la coordina con l'ordinamento tributario nazionale e comunale. In mancanza della legge dello Stato, le leggi regionali si conformano ai princìpi della legislazione statale vigente.
Lo Stato trasferisce fondi alle Regioni esclusivamente allo scopo di promuovere il riequilibrio delle aree economicamente meno sviluppate.
Ai Comuni sono attribuiti tributi propri, quote del gettito di tributi erariali e fondi trasferiti idonei ad assicurare i servizi essenziali in tutto il territorio nazionale. La legge dello Stato approvata con l'assenso dalla Camera delle Regioni assicura anche ai Comuni le condizioni per lo svolgimento di una limitata politica fiscale.
La legge regionale, approvata con l'assenso della seconda Camera regionale, coordina ai fini dell'articolo 118, primo comma, l'autonomia finanziaria della Regione e dei Comuni.
Vincoli di destinazione sono ammessi solo per trasferimenti relativi all'esercizio di funzioni delegate dallo Stato agli enti autonomi.
Le Regioni hanno un proprio demanio e patrimonio secondo le modalità stabilite con legge dello Stato».

Art. 54.


1. L'articolo 121 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 121. - Ogni Regione adotta il proprio statuto a maggioranza assoluta del Parlamento regionale. Lo statuto è sottoposto a referendum e promulgato se è approvato dalla maggioranza dei voti validi.
Lo statuto entra in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione.
Lo statuto disciplina il procedimento per la propria revisione. Le modificazioni, una volta approvate, possono essere impugnate dal Presidente della Repubblica, dal Governo o dalla Camera delle Regioni».

Art. 55.


1. L'articolo 122 della Costituzione è abrogato.

Art. 56.


1. L'articolo 123 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 123. - Sono organi della Regione: il Parlamento regionale, il Governo regionale e il presidente della Regione.
Il Parlamento regionale esercita la potestà legislativa attribuita alla Regione secondo le norme dello statuto. Può presentare proposte di legge alle Camere. La legge regionale disciplina l'elezione a suffragio universale e diretto dei membri del Parlamento regionale.
La legge regionale disciplina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità relativi a cariche ed uffici regionali.
I membri del Parlamento regionale non possono essere chiamati a rispondere per i voti dati e le opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni».

Art. 57.


1. L'articolo 124 della Costituzione è abrogato.

Art. 58.


1. L'articolo 125 della Costituzione è abrogato.

Art. 59.


1. L'articolo 126 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 126. - Oltre i casi previsti dallo statuto, il Parlamento regionale può essere sciolto quando gli organi regionali abbiano compiuto gravi atti contrari alla Costituzione e per ragioni di sicurezza nazionale.
Lo scioglimento è disposto con decreto del Presidente della Repubblica previa approvazione della Camera delle Regioni. Il decreto si dà per approvato se la Camera delle Regioni non ne nega l'approvazione entro quindici giorni dalla presentazione. In caso di scioglimento le elezioni del nuovo Parlamento hanno luogo entro i successivi novanta giorni. Il decreto di scioglimento può prevedere che, sino alla ricostituzione degli organi regionali, all'ordinaria amministrazione provveda un commissario individuato nel decreto stesso».

Art. 60.


1. L'articolo 127 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 127. - Ogni legge approvata dalla Regione è comunicata al Governo che, qualora ritenga che essa ecceda la competenza della Regione o contrasti con gli interessi nazionali o con quelli di altre Regioni, la rinvia alla Regione nel termine di trenta giorni.
Ove la Regione approvi nuovamente la legge, questa è promulgata ed entra in vigore secondo le norme dello statuto.
Se una legge è dichiarata urgente dalla Regione, il termine di cui al primo comma e ridotto a quindici giorni.
Entro trenta giorni dalla pubblicazione di una legge regionale, il Governo può promuovere la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale e quella di merito davanti alla Camera delle Regioni».

Art. 61.


1. L'articolo 128 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 128. - I Comuni godono di autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa nell'ambito dei princìpi stabiliti dallo statuto della Regione.
Lo statuto della Regione garantisce il potere dei Comuni di regolare gli affari della comunità locale.
I Comuni possono costituire delle unioni ai fini dell'espletamento delle funzioni sovramunicipali».

Art. 62.


1. L'articolo 129 della Costituzione è abrogato.

Art. 63.


1. L'articolo 130 della Costituzione è abrogato.

Art. 64.


1. L'articolo 132 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 132. - Lo statuto disciplina il procedimento di fusione della Regione con altre Regioni. La fusione deve comunque essere approvata con referendum dalla maggioranza degli elettori della Regione.
Il Governo, con il parere favorevole della Camera delle Regioni, può richiedere alle Regioni interessate di recedere dalla fusione. Nel caso in cui esse non provvedano, il Parlamento può disporre il recesso con legge costituzionale».

Art. 65.


1. L'articolo 133 della Costituzione è abrogato.

Art. 66.


1. L'articolo 134 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 134. - La Corte costituzionale giudica:


a) sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni; giudica altresì della legittimità costituzionale dei regolamenti degli organi costituzionali e degli statuti regionali;


b) sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli nei quali siano parti lo Stato, le Regioni o i Comuni;


c) sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica a norma della Costituzione;


d) sui ricorsi avverso le decisioni delle Camere in ordine ai titoli di ammissione dei componenti delle due Camere e alle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché sui ricorsi in materia di elezioni presidenziali;


e) sulla ammissibilità dei referendum.


Una legge costituzionale disciplina il ricorso dei singoli per lesione dei diritti inviolabili».

Art. 67.


1. Il primo comma dell'articolo 135 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«La Corte costituzionale è composta di ventuno giudici dei quali cinque nominati dal Presidente della Repubblica, cinque eletti dalla Camera dei deputati, quattro eletti dalla Camera delle Regioni, due eletti dall'assemblea dei membri delle seconde Camere regionali, cinque eletti dalle supreme magistrature ordinaria e amministrativa».

Art. 68.


1. Al quarto comma dell'articolo 135 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per un quinquennio il giudice costituzionale cessato dalla carica non è eleggibile a pubblici uffici e non può essere chiamato a far parte del Governo della Repubblica o di un Governo regionale».

Art. 69.


1. Il sesto comma dell'articolo 135 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«L'ufficio di giudice della Corte costituzionale è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Parlamento regionale, del Governo, di un Governo regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica o ufficio indicati dalla legge».

Art. 70.


1. All'ultimo comma dell'articolo 135 della Costituzione la parola: «sedici» è sostituita dalla seguente: «ventotto».

Art. 71.


1. L'articolo 137 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 137. - Una legge costituzionale stabilisce le norme per l'organizzazione dell'attività della Corte costituzionale in sezioni. Essa stabilisce altresì le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, le garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte e le norme volte a superare l'inerzia degli organi che devono procedere all'elezione dei giudici.
Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.
Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione nell'ambito dell'ordinamento giuridico nazionale».

Art. 72.


1. L'articolo 138 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 138. - Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono proposte dal Presidente della Repubblica e dai titolari dell'iniziativa legislativa statale di cui all'articolo 71. Esse sono adottate dalla Camera dei deputati con la maggioranza di tre quinti dei voti e dalla Camera delle regioni con la maggioranza dei tre quinti dei voti purchè questi rappresentino la maggioranza delle Regioni.
Le leggi di revisione di cui al primo comma sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, lo chiedano un quinto dei membri della Camera dei deputati, cinque Regioni o ottocentomila elettori. La legge non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
La decisione di procedere alla revisione totale della Costituzione è approvata da ciascuna Camera con la maggioranza di cui al primo comma. Tale deliberazione comporta lo scioglimento della Camera dei deputati. La nuova Camera predispone il nuovo testo della Costituzione che deve essere approvato ai sensi del primo comma; il testo è poi sottoposto, entro sessanta giorni, a referendum popolare. Esso è approvato se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi».

Art. 73.


1. L'articolo 139 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 139. - In nessun caso possono essere oggetto di revisione costituzionale la forma repubblicana, i diritti inviolabili e i princìpi supremi dell'ordinamento. Entro dieci giorni dall'approvazione di una legge costituzionale, il Presidente della Repubblica o un quarto dei membri della Camera dei deputati può chiedere che la Corte costituzionale giudichi della sua conformità al presente articolo. La Corte si pronuncia entro sessanta giorni. Il ricorso sospende la promulgazione».

Art. 74.


1. In sede di prima attuazione della presente legge costituzionale, ogni Regione, con legge approvata dal Consiglio regionale in carica al momento della sua entrata in vigore, disciplina le modalità per la costituzione di un Parlamento regionale provvisorio composto nel rispetto dei princìpi di cui al secondo comma dell'articolo 123 della Costituzione, come sostituito dall'articolo 56 della presente legge costituzionale. Il Parlamento regionale così costituito approva il nuovo statuto della Regione.
2. La legislazione statale vigente alla data della prima formazione degli organi regionali secondo le norme degli statuti approvati sulla base del presente articolo si applica all'ordinamento di ciascuna Regione, anche in via integrativa, fino all'approvazione delle nuove leggi regionali. Lo statuto può differire di non più di sei anni il termine di applicazione della legislazione statale, ancorché approvata fuori dalla competenza esclusiva dello Stato.

Art. 75.


1. Fino all'entrata in vigore delle leggi previste dall'articolo 137 della Costituzione, come sostituito dall'articolo 71 della presente legge costituzionale, all'attività della Corte costituzionale si applica la disciplina vigente.


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