PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE - C3033

Art. 1.


1. Dopo l'articolo 116 della Costituzione è inserito il seguente:


«Art. 116-bis. - Gli Statuti delle regioni Sicilia, Sardegna, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, possono essere modificati dalle rispettive Assemblee regionali a maggioranza dei due terzi dei componenti.
Il testo dello Statuto, approvato ai sensi del primo comma, è trasmesso dal Presidente dell'Assemblea regionale al Presidente del Consiglio dei ministri, che lo presenta entro quindici giorni al Parlamento, per la successiva approvazione con legge costituzionale.
Il Parlamento, qualora ritenga lo Statuto contrastante con i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica o con gli interessi unitari della comunità nazionale, ne rifiuta l'approvazione con deliberazione motivata. Questa è trasmessa, a cura del Presidente del ramo del Parlamento che si è pronunciato per ultimo, al Presidente dell'Assemblea regionale. Del rifiuto è data altresì comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri.
L'Assemblea regionale, entro centoventi giorni dall'avvenuta comunicazione della deliberazione di rifiuto dell'approvazione del Parlamento nazionale, assume le conseguenti determinazioni.
Qualora l'approvazione sia stata rifiutata per violazione dei principi fondamentali della Costituzione della Repubblica, l'Assemblea regionale, entro trenta giorni dal ricevimento del rifiuto di approvazione, può decidere, a maggioranza assoluta, di proporre ricorso alla Corte costituzionale, che si pronunzia entro trenta giorni. In caso di accoglimento del ricorso, lo Statuto è rinviato al Parlamento nazionale per l'approvazione.
La legge costituzionale di approvazione dello Statuto è deliberata da ciascuna Camera con due successive votazioni a distanza di tre mesi. Nella seconda deliberazione è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti.
La legge, deliberata con le modalità di cui al sesto comma, è promulgata dal Presidente della Repubblica entro un mese dalla definitiva approvazione».


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