PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE - C3032

Art. 1.


1. L'articolo 100 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 100 - Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa.
La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito. La legge assicura l'indipendenza della Corte dei conti e dei suoi componenti di fronte al Governo».

Art. 2.


1. L'articolo 101 della Costituzione, è sostituito dal seguente:


«Art. 101 - La giustizia è amministrata in nome del popolo.
I giudici sono soggetti soltanto alla legge.
La legge riconosce e garantisce la parità dei diritti alle parti del processo».

Art. 3.


1. L'articolo 102 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 102 - La giurisdizione è unica e articolata in sezioni civili, penali, amministrative e contabili.
La funzione giurisdizionale è esercitata dai giudici istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.
Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali.
La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia».

Art. 4.


1. L'articolo 103 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 103 - I tribunali militari sono costituiti soltanto in tempo di guerra ed hanno la giurisdizione stabilita dalla legge».

Art. 5.


1. L'articolo 104 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 104 - La magistratura giudicante è autonoma e indipendente da ogni altro potere.
Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal presidente eletto tra i componenti designati dal Parlamento.
Il vicepresidente è eletto tra i componenti designati dai giudici.
Ne fanno parte di diritto il primo presidente ed il presidente aggiunto della Corte di cassazione.
Gli altri componenti sono eletti, in collegi uninominali con sistema elettorale maggioritario, per un terzo da tutti i giudici che esercitano le diverse funzioni, per due terzi dal Parlamento per metà tra gli avvocati con almeno quindici anni di esercizio su indicazione dell'Ordine nazionale forense, e per metà tra professori ordinari di università di materie giuridiche.
Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti designati dal Parlamento.
I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.
Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale».

Art. 6.


1. L'articolo 105 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 105 - Spettano al Consiglio superiore della magistratura giudicante, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni e i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei giudici».

Art. 7.


1. Dopo l'articolo 105 della Costituzione è inserito il seguente:


«Art. 105-bis - La magistratura requirente è autonoma e indipendente da ogni altro potere.
Il Consiglio superiore della magistratura requirente è presieduto dal procuratore generale presso la Corte di cassazione.
Il vicepresidente è eletto tra i componenti designati dal Parlamento.
Gli altri componenti sono eletti in collegi uninominali, con sistema maggioritario, per un terzo tra i magistrati requirenti che esercitano le diverse funzioni, secondo criteri di rappresentanza territoriale, e per due terzi dal Parlamento, per metà tra gli avvocati con almeno quindici anni di esercizio, su indicazione dell'Ordine nazionale forense, e per metà tra professori ordinari di università in materie giuridiche, in criminologia e in tecniche di indagini.
I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.
Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.».

Art. 8.


1. Dopo l'articolo 105-bis della Costituzione è inserito il seguente:


«Art. 105-ter - Spettano al Consiglio superiore della magistratura requirente, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni ed i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati requirenti».

Art. 9.


1. L'articolo 106 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 106 - I magistrati giudicanti e requirenti vengono nominati, a seguito di concorsi differenziati, secondo le modalità previste dalle norme sull'ordinamento giudiziario.
La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.
La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina di avvocati e di professori universitari in materie giuridiche, quali componenti di organi giudicanti collegiali, a tutti i livelli della giurisdizione».

Art. 10.


1. L'articolo 107 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 107 - I giudici sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura giudicante, adottata per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.
I giudici si distinguono tra loro soltanto per diversità di funzioni.
Il Ministro di grazia e giustizia promuove l'azione disciplinare nei casi e nei modi previsti dalle norme sull'ordinamento giudiziario».

Art. 11.


1. Dopo l'articolo 107 della Costituzione è inserito il seguente:


«Art. 107-bis - Le norme sull'ordinamento giudiziario disciplinano l'organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero.
Il Ministro di grazia e giustizia promuove l'azione disciplinare nei casi e nei modi previsti dalle norme sull'ordinamento giudiziario».

Art. 12.


1. L'articolo 108 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 108 - Le norme sull'ordinamento giudiziario sono stabilite con legge.
La legge garantisce l'indipendenza della magistratura giudicante, della magistratura requirente e degli estranei che partecipano alla amministrazione della giustizia».

Art. 13.


1. L'articolo 109 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 109 - La magistratura requirente dispone della polizia giudiziaria secondo le norme del codice di procedura penale e dell'ordinamento giudiziario».

Art. 14.


1. L'articolo 110 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 110 - Ferme le competenze dei Consigli superiori della magistratura giudicante e della magistratura requirente, spettano al Ministro della Giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia».

Art. 15.


1. L'articolo 111 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 111 - Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.
Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulle libertà personali, pronunciati dagli organi giurisdizionali, è sempre ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge.
Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra».

Art. 16.


1. L'articolo 112 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 112 - Il Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura requirente e il Ministro dell'interno, propone al Parlamento ogni anno i criteri e le priorità al fine dell'esercizio dell'azione penale.
Il pubblico ministero esercita l'azione penale ove ne sussista l'interesse pubblico, e comunque attenendosi ai fissati criteri di priorità».

Art. 17.


1. L'articolo 113 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 113 - Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale».


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