PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE - C3031

Capo I.

IL POTERE ESECUTIVO

Art. 1.


1. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 83. - Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto, con scrutinio a turno unico, secondo le norme stabilite dalla legge.
L'elezione ha luogo sulla base di candidature proposte da cinquecentomila elettori.
Qualora il numero delle candidature regolarmente presentate sia superiore a due, in ciascuna regione ha luogo, alla data stabilita dalla giunta regionale e comunque entro quaranta giorni dalla conclusione della verifica delle candidature, un turno di elezioni primarie a suffragio universale e diretto, al quale partecipano i candidati ammessi. I due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti su base nazionale partecipano all'elezione del Presidente della Repubblica.
È eletto Presidente della Repubblica il candidato che abbia conseguito la metà più uno dei voti validamente espressi».

Art. 2.


1. Il primo ed il secondo comma dell'articolo 84 della Costituzione sono sostituiti dai seguenti:


«Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che goda dei diritti civili e politici.
I casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di Presidente della Repubblica sono determinati con legge costituzionale».

Art. 3.


1. L'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 85. - Il Presidente della Repubblica è eletto per quattro anni e può essere rieletto una sola volta; il medesimo limite si applica a chi abbia rivestito la carica o svolto le funzioni per più di due anni durante il mandato di un altro Presidente.
Novanta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati fissa la data della elezione, che deve avere luogo entro sessanta giorni dalla data di indizione.
Il Presidente della Repubblica assume le funzioni entro trenta giorni dalla proclamazione. Nel frattempo, ove necessario, sono prorogati i poteri del precedente».

Art. 4.


1. L'articolo 86 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 86. - Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso in cui egli non possa adempierle, sono esercitate dal Vice Presidente della Repubblica, che è eletto contestualmente al Presidente per quattro anni, secondo le norme stabilite dalla legge.
In caso di impedimento permanente, di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Vice Presidente ne assume le funzioni e le esercita sino alla scadenza del mandato.
Qualora anche il Vice Presidente sia nell'impossibilità di svolgere le funzioni presidenziali, queste sono affidate sino alla scadenza del mandato ad un supplente eletto dalla Camera dei deputati a maggioranza assoluta dei suoi componenti».

Art. 5.


1. L'articolo 87 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 87. - Il Presidente della Repubblica rappresenta l'unità nazionale ed è il Capo del Governo.
Determina e dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile.
Nomina i Ministri dopo aver acquisito il parere della Camera dei deputati, ne promuove e coordina l'attività e può revocarli, anche a seguito di censura da parte della Camera stessa.
Presenta alla Camera dei deputati i disegni di legge.
Promulga le leggi ed emana i regolamenti.
Può inviare messaggi alle Camere su questioni urgenti e le informa sull'attuazione delle leggi.
Indìce il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, dopo aver acquisito il parere del Senato della Repubblica, i dirigenti generali dello Stato e, nei casi previsti dalla legge, i dirigenti degli enti pubblici.
Rappresenta la Repubblica nei rapporti internazionali, ratifica i trattati previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere, accredita e riceve i rappresentanti diplomatici.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa, costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica».

Art. 6.


1. L'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 88. - Il Presidente della Repubblica può essere messo in stato di accusa dalla Camera dei deputati, a maggioranza dei due terzi dei suoi membri, per alto tradimento, corruzione o attentato alla Costituzione. Le stesse accuse possono essere promosse, con il medesimo procedimento, nei confronti del Vice Presidente».

Art. 7.


1. L'articolo 89 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 89. - Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune. Il giuramento è prestato, con le medesime modalità, dal Vice Presidente e dal Presidente supplente nel momento in cui subentrano nell'esercizio delle funzioni presidenziali».

Art. 8.


1. L'articolo 90 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 90. - L'ufficio di Ministro è incompatibile con l'appartenenza ad una delle due Camere.
I Ministri sono responsabili degli atti dei loro dicasteri e prima di assumere le funzioni prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.
Un terzo dei membri della Camera dei deputati può presentare una mozione di censura nei confronti di singoli Ministri. L'approvazione della mozione non obbliga il Presidente della Repubblica a revocare il Ministro.
Chi ha ricoperto l'ufficio di Ministro non può candidarsi all'elezione alla Camera dei deputati prima che siano decorsi tre anni dalla cessazione delle funzioni governative.
L'ordinamento della Presidenza della Repubblica, il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei Ministeri sono determinati dal Governo con regolamento, sulla base di princìpi stabiliti dalla legge».

Art. 9.


1. L'articolo 91 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 91. - L'attuazione e l'esecuzione delle leggi nonché la disciplina delle materie di competenza dello Stato non riservate alla legge spettano ai regolamenti del Governo.
Le materie non coperte da riserva assoluta di legge sono disciplinate da regolamenti, nel rispetto dei princìpi desumibili dalla legge.
Il Presidente della Repubblica, nel corso dell'esame parlamentare dei disegni di legge, può proporre ricorso alla Corte costituzionale per motivi di competenza, secondo le modalità e con gli effetti stabiliti da una legge costituzionale.
La legge determina il procedimento di formazione e la pubblicità dei regola-menti».

Art. 10.


1. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 92. - I Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa deliberazione della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale».

Art. 11.


1. Gli articoli 59, 93, 94, 95 e 96 della Costituzione sono abrogati.

Capo II.

NORME SULLA FORMAZIONE DELLE LEGGI

Art. 12.


1. Dopo l'articolo 70 della Costituzione è inserito il seguente:


«Art. 70-bis. - La funzione legislativa nelle materie spettanti allo Stato è esercitata dalle due Camere nei modi previsti dal presente articolo.
Le leggi sono deliberate dalla Camera dei deputati e sono trasmesse al Senato della Repubblica.
Il Senato, entro trenta giorni dal ricevimento della deliberazione, su proposta di almeno un terzo dei suoi componenti, può chiedere il riesame della legge deliberata dalla Camera dei deputati o proporre modifiche ad essa. In tali casi la legge è sottoposta a una nuova deliberazione definitiva della Camera dei deputati.
Sono deliberate da entrambe le Camere le leggi costituzionali, quelle di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi e di coordinamento della finanza pubblica, nonché quelle che stabiliscono i princìpi e gli indirizzi per la legislazione regionale o disciplinano procedimenti di competenza delle Regioni».

Art. 13.


1. Il primo comma dell'articolo 71 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«L'iniziativa delle leggi appartiene al Presidente della Repubblica, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale».

Art. 14.


1. Il terzo comma dell'articolo 72 della Costituzione è sostituito dai seguenti:


«Qualora il Presidente della Repubblica lo richieda, la Camera dei deputati delibera su un disegno di legge entro un termine dato.
Il regolamento può altresì stabilire in quali casi e forme i disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, per la deliberazione dei singoli articoli, riservando alla Camera dei deputati l'approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni».


2. Al quarto comma dell'articolo 72 della Costituzione le parole: «di delegazione legislativa,» sono soppresse.
3. Gli articoli 76 e 77 della Costituzione sono abrogati.

Art. 15.


1. L'articolo 74 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 74. - Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può chiedere alla Camera dei deputati, con messaggio motivato, una nuova deliberazione.
Se la Camera dei deputati, a maggioranza dei tre quinti dei propri componenti, approva nuovamente la legge, questa deve essere promulgata. Qualora la richiesta riguardi leggi per le quali la Costituzione prevede la deliberazione da parte delle due Camere, la promulgazione è subordinata ad una nuova deliberazione di entrambe le Camere».

Art. 16.


1. L'articolo 78 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 78. - Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Presidente della Repubblica i poteri necessari.
Una legge costituzionale definisce i poteri del Presidente della Repubblica nelle situazioni di crisi».

Art. 17.


1. L'articolo 81 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 81. - Le Camere approvano ogni anno i bilanci di previsione, pluriennale e annuale, ed il rendiconto consuntivo presentati dal Presidente della Repubblica.
Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.
I bilanci non possono presentare disavanzi tra le entrate correnti e le spese correnti. Il totale delle altre spese, nonché delle entrate di natura fiscale, non può aumentare ad un tasso maggiore del prodotto interno lordo. Le Camere fissano i limiti massimi dei saldi di bilancio prima dell'inizio dell'esame dello stesso.
Il bilancio non può essere approvato prima dei disegni di legge in materia di finanza pubblica presentati dal Presidente della Repubblica contestualmente al bilancio stesso.
Ogni legge che rechi nuove o maggiori spese o minori entrate deve indicare, con riferimento a ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio pluriennale e comunque all'intero periodo di efficacia della legge, i mezzi necessari per farvi fronte. A tal fine, nel rispetto dei vincoli costituzionali di bilancio, la legge può stabilire la riduzione di altre spese o l'introduzione di nuove o maggiori imposte. Il ricorso all'indebitamento oltre i limiti predetti deve comunque essere approvato da ciascuna Camera a maggioranza dei tre quarti dei suoi componenti.
Il Presidente della Repubblica, nel corso dell'esame parlamentare dei disegni di legge, può opporsi all'approvazione di disposizioni che importino variazioni di spesa o di entrata; ciascuna Camera può tuttavia approvare nuovamente tali disposizioni a maggioranza dei tre quinti dei propri componenti.
L'ordinamento finanziario e contabile di tutti gli enti del settore pubblico deve garantire il rispetto del divieto di disavanzo tra le entrate e le spese correnti.
L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere autorizzato se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a sei mesi, nel corso di ognuno dei quali possono effettuarsi spese, nel limite di un dodicesimo di quelle previste da ciascun capitolo del bilancio dell'anno precedente, eventualmente ridotte in proporzione per garantire il rispetto del divieto di disavanzo tra le entrata e le spese correnti.
La Corte dei conti può sollevare la questione di costituzionalità delle leggi, entro trenta giorni dall'entrata in vigore delle stesse, in relazione ai vincoli posti dal presente articolo, secondo le modalità e con gli effetti stabiliti da una legge costituzionale.
Le norme per l'attuazione del presente articolo sono stabilite con legge, le cui disposizioni non possono essere abrogate né derogate dalle leggi di approvazione o di variazione del bilancio, né dalle leggi di spesa o di entrata».

Art. 18.


1. L'articolo 82 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 82. - Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. L'inchiesta viene comunque disposta quando lo richieda un quinto dei componenti della Camera.
Per lo svolgimento di una inchiesta ciascuna Camera nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispettare la proporzione dei vari gruppi. La commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
Le Camere possono acquisire, secondo le modalità stabilite dai propri regolamenti, atti documenti o informazioni, con i soli limiti derivanti dalla legge penale».

Capo III.

IL PARLAMENTO DELLA REPUBBLICA
E LE AUTONOMIE TERRITORIALI

Art. 19.


1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Il numero dei deputati è di quattrocentosettantacinque».

Art. 20.


1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 57. - Il Senato della Repubblica è composto di duecento senatori che rappresentano le Regioni.
I senatori sono nominati dalle giunte regionali, che possono revocarli.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni stesse quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a tre.
Ogni rappresentanza regionale esprime unitariamente la posizione e il voto della rispettiva Regione, salvo che nei voti riguardanti le persone».


2. L'articolo 58 della Costituzione è abrogato.

Art. 21.


1. L'articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 60. - La Camera dei deputati è eletta per quattro anni.
La durata della Camera dei deputati non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra».

Art. 22.


1. Il primo comma dell'articolo 61 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«L'elezione della Camera dei deputati ha luogo nel ventiquattresimo mese successivo all'elezione del Presidente della Repubblica. La prima riunione ha luogo non oltre il quindicesimo giorno del mese successivo».

Art. 23.


1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 70. - La funzione legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni.
È riservata allo Stato la potestà legislativa nelle seguenti materie:


a) politica estera, commercio con l'estero e relazioni internazionali;


b) difesa e impiego delle forze armate;


c) sicurezza pubblica e misure di prevenzione;


d) ordinamento giudiziario;


e) ordinamento della giustizia civile, penale, amministrativa e contabile;


f) cittadinanza, stato civile, condizione giuridica degli stranieri;


g) contabilità dello Stato, moneta, tributi erariali, attività finanziarie e governo del credito, salve le funzioni in materia di credito locale attribuite alle regioni con legge costituzionale;


h) ordinamento delle professioni;


i) grandi calamità naturali;


l) livelli minimi inderogabili a tutela della salute pubblica e dell'ambiente;


m) tutela del patrimonio storico e artistico di interesse nazionale;


n) parchi sovraregionali;


o) trasporti e comunicazioni sovraregionali;


p) produzione, trasporto e distribuzione dell'energia;


q) poste e telecomunicazioni;


r) ricerca scientifica e tecnologica di rilievo nazionale;


s) ordinamento e programmazione generale dell'istruzione superiore;


t) informazione radiotelevisiva sovraregionale;


u) tutela del lavoro e istituti previdenziali obbligatori di carattere generale;


v) tutela della concorrenza;


z) lavori pubblici strettamente funzionali alle competenze riservate allo Stato;


aa) statistica nazionale;


bb) pesi e misure, determinazione del tempo;


cc) ordinamenti sportivi di interesse nazionale;


dd) altre materie individuate con legge costituzionale.


Nelle altre materie la potestà legislativa è esercitata dalle Regioni negli ambiti e nei limiti previsti per ciascuna Regione dalla legge costituzionale che disciplina le forme specifiche della rispettiva autonomia».

Art. 24.


1. L'articolo 115 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 115. - Le Regioni sono enti autonomi con propri poteri e funzioni fissati da legge costituzionale».

Art. 25.


1. L'articolo 116 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 116. - La legge costituzionale attribuisce a ciascuna Regione, su iniziativa della medesima e secondo i princìpi della Costituzione, gli ambiti e le forme specifiche della rispettiva autonomia.
Le particolari condizioni etniche, culturali e linguistiche delle popolazioni sono tutelate dall'ordinamento della Regione, nel rispetto delle norme costituzionali e dei trattati internazionali sottoscritti dallo Stato».

Art. 26.


1. L'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 117. - La Regione esercita la potestà legislativa nelle materie che non siano espressamente riservate allo Stato dalla Costituzione o da leggi costituzionali.
Ulteriori norme statali valgono solamente in assenza di legislazione regionale.
Le Regioni, nelle materie di propria competenza, stipulano accordi fra loro e istituiscono organismi comuni».

Art. 27.


1. L'articolo 118 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 118. - Spettano ai Comuni, alle Province ed alle Regioni le funzioni amministrative per le materie non riservate alla competenza legislativa dello Stato.
Le funzioni amministrative dei Comuni, delle Province e delle Regioni sono determinate sulla base dei princìpi stabiliti da leggi generali dello Stato secondo criteri di autonomia e di sussidiarietà.
I Comuni, le Province e le Regioni esercitano le funzioni amministrative nell'osservanza dei regolamenti locali e delle leggi regionali.
Le funzioni amministrative decentrate nelle materie di competenza legislativa dello Stato sono esercitate attraverso le amministrazioni delle Regioni, delle Province e dei Comuni, ad eccezione di quelle relative alla giustizia, alla difesa, alla sicurezza pubblica, alla finanza ed ai servizi pubblici svolti dallo Stato.
Possono essere istituiti uffici decentrati dell'amministrazione statale per l'esercizio, nell'ambito delle singole Regioni, di altre funzioni che la legge costituzionale sull'autonomia di ciascuna Regione non abbia ad esse attribuito».

Art. 28.


1. L'articolo 119 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 119. - Le Regioni, le Province e i Comuni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi generali statali di coordinamento della finanza pubblica.
Le Regioni possono imporre tributi propri in armonia con i princìpi dell'ordinamento tributario nazionale; ad esse spettano altresì quote del gettito dei tributi erariali riscossi nel rispettivo territorio, in rapporto con le funzioni ad esse attribuite.
Lo Stato trasferisce fondi alle Regioni esclusivamente allo scopo di promuovere il riequilibrio delle aree meno favorite.
Alle Province e ai Comuni sono attribuiti tributi propri, quote del gettito dei tributi erariali riscossi nel rispettivo territorio e fondi trasferiti dai bilanci statale e regionale idonei ad assicurare i servizi essenziali in tutto il territorio nazionale.
Eventuali vincoli di destinazione delle risorse trasferite dallo Stato alle Province ed ai Comuni riguardano esclusivamente le materie riservate allo Stato».

Art. 29.


1. L'articolo 127 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 127. - La legge approvata dal Consiglio regionale è promulgata entro dieci giorni ed entra in vigore non prima di trenta giorni dalla sua pubblicazione. Se una legge è dichiarata urgente dal Consiglio regionale ed il Governo lo consente, la promulgazione e l'entrata in vigore della legge stessa non sono subordinate ai termini indicati.
Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge approvata dal Consiglio regionale ecceda la competenza della Regione o contrasti con gli interessi nazionali o con quelli di altre Regioni, promuove, entro trenta giorni dalla comunicazione della legge stessa, la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale o quella di merito per contrasto di interessi davanti alle Camere. In caso di dubbio, la Corte decide di chi sia la competenza. La proposizione del ricorso sospende l'efficacia della legge impugnata».

Capo IV.

GARANZIE COSTITUZIONALI

Art. 30.


1. All'articolo 134 della Costituzione, dopo l'alinea, sono inseriti i seguenti capoversi:


«sui ricorsi presentati da chiunque lamenti di essere stato leso da un atto dei pubblici poteri nei diritti di libertà garantiti dalle norme di cui al titolo primo della parte prima della Costituzione;


sui ricorsi presentati da almeno un quinto dei componenti di una Camera per promuovere la questione di legittimità costituzionale di una legge;».

Art. 31.


1. Il primo comma dell'articolo 137 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei ricorsi a tutela dei diritti di libertà e dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie di indipendenza dei giudici della Corte».

Art. 32.


1. La prima elezione del Presidente della Repubblica successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale avrà luogo entro sei mesi dalla stessa; contemporaneamente ad essa si procederà al rinnovo del Senato della Repubblica ed all'elezione della nuova Camera dei deputati, che durerà in carica ventiquattro mesi.


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