1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 70. - Allo Stato compete la potestà legislativa nelle seguenti materie:
a) politica estera, relazioni internazionali, commercio con l'estero;
b) forze armate e difesa;
c) sicurezza pubblica e servizi sociali;
d) governo della moneta, risparmio, credito e attività finanziaria, contabilità dello Stato, tributi statali;
e) ordinamento civile, penale, processuale;
f) disciplina delle giurisdizioni;
g) pesi, misure, tempo e normativa tecnica;
h) trasporti e comunicazioni sovraregionali;
i) cittadinanza, condizione dello straniero, stato civile;
l) ordinamenti didattici, titoli di studio, disciplina delle professioni;
m) armi, sostanze pericolose e materiale strategico;
n) fissazione dei livelli minimi dei servizi sociali;
o) tutela dei beni culturali, storici ed artistici;
p) ricerca scientifica e tecnica, ordinamento universitario;
q) parchi nazionali;
r) poste, telecomunicazioni e informazione radiotelevisiva nazionale;
s) tutela e sicurezza del lavoro;
t) lavori pubblici di rilevanza statale;
u) raccolta, elaborazione e diffusione dei dati statistici;
v) tutela della concorrenza».
1. Dopo l'articolo 70 della Costituzione è inserito il seguente:
«Art. 70-bis. - La funzione legislativa dello Stato è esercitata dalle due Camere secondo le disposizioni del presente articolo.
Le leggi dello Stato sono leggi organiche o leggi ordinarie; sono leggi organiche quelle previste come tali dalla Costituzione e le leggi elettorali per le elezioni politiche e amministrative; sono altresì leggi organiche quelle contenenti i princìpi generali e la disciplina normativa relativi a settori omogenei, vincolanti la legislazione regionale.
Le leggi costituzionali, i trattati e gli accordi internazionali e comunitari, i bilanci e le leggi organiche sono approvati da ambedue le Camere.
Le leggi ordinarie sono approvate dalla sola Camera dei deputati; qualora sia richiesto dal Governo o da un quinto dei senatori, il disegno di legge è sottoposto anche all'approvazione del Senato».
1. Dopo l'articolo 70-bis della Costituzione, introdotto dall'articolo 3, è inserito il seguente:
«Art. 70-ter. - Spettano al Senato, oltre la funzione legislativa nei limiti indicati all'articolo 70-bis, la vigilanza sul coordinamento tra le norme comunitarie, nazionali e regionali e sull'efficacia dello svolgimento delle funzioni amministrative nelle stesse materie, nonché l'approvazione degli interventi statali sostitutivi proposti dal Governo in caso di inerzia delle regioni nelle materie di loro competenza.
Il Senato vigila sull'effettività della tutela dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione, in tutte le loro manifestazioni e, se necessario, propone alla Camera dei deputati o al Presidente della Repubblica le misure necessarie per garantirne l'effettività».
1. All'articolo 76 della Costituzione, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:
«Non è consentita la delegazione della funzione legislativa per le leggi organiche, per l'autorizzazione a ratificare trattati e per l'approvazione dei bilanci».
1. L'articolo 77 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 77. Il Governo non può, senza delegazione della Camera dei deputati, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
Quando, in casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alla Camera dei deputati che, anche se sciolta, è appositamente convocata e si riunisce entro cinque giorni.
I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. La Camera dei deputati può tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti».
1. All'articolo 81 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«La spesa statale di parte corrente deve trovare copertura integrale nel bilancio dello Stato; la spesa in conto capitale, ove non integralmente coperta, non può determinare un deficit superiore al 3 per cento delle entrate complessive dell'esercizio finanziario.
La spesa del settore pubblico allargato non può superare in ciascun esercizio finanziario una percentuale del prodotto nazionale lordo determinata con periodicità quinquennale con legge organica da approvare entro sei mesi dall'inizio di ciascuna legislatura e non modificabile durante il corso della stessa legislatura».
1. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 83. - Il Presidente della Repubblica è garante del rispetto della Costituzione, della indipendenza e della unità nazionale e assicura il funzionamento dei pubblici poteri. Presiede il Consiglio dei ministri e ne determina l'ordine del giorno, di intesa con il Primo ministro».
1. L'articolo 84 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 84. - Il Presidente della Repubblica è eletto per cinque anni a suffragio universale diretto. Sono elettori i cittadini elettori del Parlamento nazionale.
L'elezione avviene a maggioranza assoluta dei voti espressi. Qualora nessun candidato raggiunga la maggioranza assoluta si procede ad una seconda votazione tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di suffragi nella prima votazione. Risulta eletto il candidato che raggiunge la maggioranza dei voti espressi.
Può essere eletto Presidente della Repubblica qualunque cittadino che abbia compiuto il quarantesimo anno di età e goda dei diritti civili e politici.
Il Presidente della Repubblica eletto viene proclamato dalla Corte costituzionale e presta giuramento di fedeltà alla Repubblica innanzi alle Camere riunite. L'assunzione delle funzioni ha luogo all'atto del giuramento».
1. L'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 85. - Con legge organica sono stabilite le modalità di presentazione delle candidature per la elezione alla carica di Presidente della Repubblica; la Corte costituzionale esercita la vigilanza sui relativi procedimenti.
In ogni caso di impedimento temporaneo il Presidente della Repubblica è sostituito dal Presidente del Senato. Il sostituto non può procedere allo scioglimento delle Camere».
1. L'articolo 86 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 86. - Il Presidente della Repubblica è responsabile solo per alto tradimento e attentato alla Costituzione; con legge organica sono stabiliti i limiti della responsabilità, le modalità della messa in stato di accusa e del relativo procedimento davanti alla Corte costituzionale».
1. L'articolo 87 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 87. - Il Presidente della Repubblica promulga le leggi; può indire referendum popolari consultivi su progetti di legge e referendum popolari abrogativi, secondo modalità da stabilire con apposita legge organica; nomina il Primo ministro e, con la controfirma del Primo ministro, i ministri e i sottosegretari di Stato; con le stesse modalità può, altresì, revocarli.
La nomina dei sottosegretari di Stato è deliberata dal Consiglio dei ministri ed avviene su proposta del Primo ministro».
1. L'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 88. - Il Presidente della Repubblica, oltre a quanto previsto dall'articolo 87:
a) partecipa in rappresentanza dello Stato alle conferenze internazionali ed a quelle dell'Unione europea e può delegare a rappresentarlo il Primo ministro od altro ministro competente;
b) presiede personalmente il Consiglio dei ministri e può delegare a presiederlo, quando lo ritenga opportuno, il Primo ministro;
c) può inviare messaggi alle Camere e può scioglierle anche singolarmente, sentiti i loro Presidenti;
d) emana i regolamenti deliberati dal Consiglio dei ministri, i decreti-legge di cui all'articolo 77 ed i decreti delegati di cui all'articolo 76;
e) presiede il Consiglio supremo di difesa;
f) nomina ai pubblici uffici indicati dalla legge;
g) accredita e riceve i rappresentanti diplomatici;
h) può concedere grazia;
i) conferisce le onoreficenze della Repubblica.
Tutti gli atti del Presidente della Repubblica sono controfirmati dal Primo ministro, con l'eccezione degli atti riguardanti la nomina del Primo ministro stesso, lo scioglimento del Parlamento, la nomina dei giudici costituzionali e la richiesta di referendum sulle leggi non promulgate».
1. L'articolo 89 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 89. - In caso di pericolo grave, evidente e immediato per l'unità nazionale, per l'integrità territoriale dello Stato, nonché per il funzionamento costituzionale dei poteri dello Stato, il Presidente della Repubblica decreta le misure necessarie, previa delibera del Consiglio dei ministri, su parere espresso del Primo ministro e dei Presidenti delle Camere; in tale circostanza non può procedere allo scioglimento delle Camere».
1. Gli articoli 90 e 91 della Costituzione sono abrogati.
1. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 92. - Il Governo determina e guida la politica nazionale. Il Consiglio dei ministri è l'organo di vertice del Governo e del suo apparato amministrativo. Esso è presieduto dal Presidente della Repubblica o, per sua delega, dal Primo ministro».
1. L'articolo 93 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 93. - I ministri prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica prima di assumere le funzioni. Le funzioni di membro del Governo sono incompatibili con l'esercizio del mandato parlamentare».
1. L'articolo 97 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 97. - L'organizzazione e l'azione della pubblica amministrazione sono disciplinate in base alla legge secondo criteri che ne assicurino la trasparenza, la partecipazione e l'imparzialità, l'efficienza, l'efficacia e l'economicità.
Con legge organica sono determinati gli ambiti riservati alla potestà regolamentare e ai provvedimenti della pubblica amministrazione.
Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le competenze, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.
Agli impieghi nelle pubbliche ammnistrazioni si accede mediante concorso. La legge organica può individuare funzioni e qualifiche per le quali è consentito derogare a tale principio.
La pubblica amministrazione è tenuta a garantire il diritto di accesso agli atti amministrativi e ai documenti anche prima della decisione finale, a favorire la conclusione di accordi sostitutivi di provvedimenti, a definire i procedimenti entro termini brevi e tassativi ed a motivare tutte le decisioni discrezionali.
Per la regolazione di settori di rilevante interesse nazionale e a garanzia dell'effettivo esercizio dei diritti fondamentali, con legge organica sono istituite autorità amministrative indipendenti, prevedendo requisiti e modalità di nomina dei soggetti preposti che ne assicurino l'esercizio delle funzioni in condizioni di neutralità e terzietà».
1. L'articolo 99 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 99. - Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti con legge organica, da trenta membri scelti tra esperti e rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.
È organo di consulenza delle Camere e del Governo, per le materie e secondo le funzioni che sono ad esso attribuite con legge organica.
Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i princìpi ed entro i limiti stabiliti con legge organica.
Esercita funzioni di vigilanza e di difensore civico a garanzia e per la tutela dei diritti economici, di impresa e sociali. Ogni iniziativa in materia è deliberata collegialmente e assegnata per l'attuazione a uno o più componenti designati dalla stessa deliberazione».
1. L'articolo 100 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 100. - Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di giurisdizione nei confronti della pubblica amministrazione.
La Corte dei conti è organo di controllo dell'efficienza, dell'efficacia ed economicità dell'azione amministrativa. Riferisce direttamente alle Camere sui risultati dei controlli eseguiti.
La legge organica assicura l'indipendenza dei due istituti e dei loro componenti di fronte al Governo, nonché la separazione tra le funzioni consultive e le funzioni giurisdizionali del Consiglio di Stato».
1. L'articolo 101 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 101. - La giustizia è amministrata in nome del popolo.
I diritti e le libertà riconosciuti nella parte prima devono essere rispettati da tutti i poteri pubblici ed ogni cittadino può ottenere la tutela dei propri diritti e degli interessi legittimi dinanzi ai tribunali ordinari o amministrativi competenti per legge.
I giudici sono soggetti soltanto alla legge.
È riconosciuta a tutti i cittadini la possibilità di partecipare all'ordine giudiziario.
All'accertamento dei fatti rilevanti per la decisione della controversia sottoposta al loro esame, gli organi giudiziari provvedono esclusivamente nei modi stabiliti dalle leggi processuali.
Gli organi giudiziari applicano il diritto nazionale, tranne i casi di prevalenza delle norme del diritto internazionale o del diritto comunitario. È ammesso il sindacato della Corte costituzionale sulla costituzionalità delle norme stabilite dall'ordinamento dell'Unione europea in caso di violazione dei princìpi fondamentali della Costituzione.
Gli organi di giustizia devono adeguarsi ai principi interpretativi risultanti dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte di giustizia delle Comunità europee».
1. L'articolo 102 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 102. - La funzione giurisdizionale è esercitata dalla magistratura ordinaria, amministrativa e da quella militare, secondo le disposizioni stabilite da apposite leggi organiche.
Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali.
Possono essere istituite presso gli organi giudiziari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.
La legge organica regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia e disciplina i criteri per l'individuazione dei soggetti estranei alla magistratura professionale e per la loro formazione al fine di una migliore partecipazione all'attività giurisdizionale».
1. L'articolo 103 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 103. - Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione su tutti gli atti e i rapporti in cui sia parte una pubblica amministrazione.
La legge organica istituisce l'ufficio del pubblico ministero presso il giudice amministrativo per l'esercizio dell'azione di responsabilità patrimoniale nei confronti dei pubblici funzionari e di interventi in difesa della legalità e dei diritti dei cittadini.
I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate».
1. L'articolo 104 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 104. - La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente.
Il Consiglio superiore della magistratura è organo di governo unico di tutte le magistrature.
La legge organica regola l'istituzione ed il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura e delle sue sezioni, comprese quelle delle magistrature amministrativa e militare.
I componenti del Consiglio superiore della magistratura sono eletti per due terzi da tutti i magistrati, separatamente tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra i professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo venti anni di esercizio professionale. Sono membri di diritto il Ministro di grazia e giustizia, il primo presidente ed il procuratore generale della Corte di cassazione, il presidente e il procuratore generale del Consiglio di Stato, il presidente e il procuratore generale della Corte militare d'appello.
Il Consiglio superiore della magistratura elegge al suo interno il presidente ed il vicepresidente, assicurando che almeno uno dei due sia scelto fra i componenti eletti dal Parlamento.
I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente eleggibili.
I componenti del Consiglio non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali né far parte del Parlamento nazionale o di un Parlamento regionale».
1. L'articolo 105 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 105. - Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni ed i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati ed ogni altra competenza amministrativa che, per il carattere strumentale all'esercizio delle funzioni giurisdizionali, può, in qualsiasi modo, consentire interferenze nell'esercizio di tali funzioni.
Il Consiglio superiore della magistratura può delegare ai consigli giudiziari le funzioni di tipo istruttorio e preparatorio.
I consigli giudiziari, ai fini delle deliberazioni che non riguardano esclusivamente i magistrati ordinari e amministrativi, sono integrati con rappresentanti dei consigli dell'ordine degli avvocati e dei procuratori del distretto nel numero stabilito con legge».
1. L'articolo 106 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 106. - La nomina dei magistrati ha luogo per concorso, dopo la frequenza di corsi di specializzazione post-universi-tari organizzati dalle università, finalizzati alla professione della magistratura.
La legge organica sull'ordinamento giudiziario può prevedere la nomina, anche elettiva, di magistrati temporanei ed onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli o collegiali.
L'accesso al ruolo di legittimità per i magistrati di merito ha luogo per concorso. Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di Cassazione per meriti comprovati professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati che abbiano quindici anni di esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori».
1. L'articolo 107 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 107. - I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso. I pubblici ministeri possono essere destinati temporaneamente ad altre sedi dal Consiglio superiore della magistratura su proposta del procuratore generale della Corte di cassazione in caso di assoluta necessità dettata dall'esigenza di rendere effettiva in tutto il territorio dello Stato l'obbligatorietà dell'azione penale.
Il Ministro di grazia e giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare. Quando si tratta di fatti penalmente rilevanti l'esercizio dell'azione disciplinare è obbligatorio.
I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni e di livelli funzionali con corrispondente trattamento economico. La progressione nei livelli funzionali avviene per scrutinio. La legge può prevedere limitazioni temporali all'esercizio delle funzioni e al passaggio da una funzione all'altra».
1. L'articolo 108 della Costituzione è abrogato.
1. L'articolo 109 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 109. - L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria e garantisce che le indagini si svolgano nel rispetto dei diritti dei cittadini e del principio di uguaglianza».
1. Al terzo comma dell'articolo 111 della Costituzione, le parole: «e della Corte dei conti» sono soppresse.
1. L'articolo 113 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 113. - Contro gli atti e i comportamenti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale anche in via cautelare delle situazioni giuridiche soggettive.
La legge organica può disciplinare i giudizi contro la pubblica amministrazione in modo da rendere compatibile l'effettiva tutela delle situazioni giuridiche soggettive con la stabilità di determinate categorie di decisioni, prevedendo il ricorso a strumenti di reintegrazione alternativi all'annullamento degli atti.
La legge organica disciplina il sindacato giurisdizionale sugli atti delle autorità amministrative indipendenti, anche mediante l'istituzione di sezioni specializzate ai sensi del terzo comma dell'articolo 102».
1. La rubrica del titolo V della parte seconda della Costituzione è sostituita dalla seguente:
«Le Regioni e i Comuni».
1. L'articolo 114 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 114. - La Repubblica è costituita da regioni autonome».
1. L'articolo 115 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 115. - Le Regioni sono enti dotati di ordinamenti autonomi, nell'ambito delle disposizioni stabilite dalla Costituzione».
1. L'articolo 116 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 116. - Ciascuna Regione adotta uno statuto, che disciplina gli organi rappresentativi, la forma di governo, l'organizzazione amministrativa e definisce l'autonomia dei comuni e degli altri enti locali nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 128.
Lo statuto è deliberato a maggioranza assoluta dei componenti il parlamento regionale e approvato con referendum.
Gli statuti della Sicilia, della Sardegna, del Trentino-Alto Adige, del Friuli-Venezia Giulia e della Valle d'Aosta restano in vigore e possono essere modificati con le procedure dagli stessi previste».
1. L'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 117. - Le Regioni esercitano la potestà legislativa in via esclusiva nelle materie non riservate all'Unione europea e allo Stato. In mancanza di norme regionali si applicano le norme legislative e regolamentari dello Stato».
1. Dopo l'articolo 117 della Costituzione è inserito il seguente:
«Art. 117-bis. - Il Governo dello Stato è tenuto alla consultazione preventiva delle Regioni per la stipulazione di trattati e la determinazione delle politiche dell'Unione europea destinate ad avere applicazione in settori di competenza esclusiva delle Regioni stesse.
Compete alle Regioni l'attuazione delle normative dell'Unione europea concernenti materie di loro competenza esclusiva. Lo Stato può tuttavia intervenire in forma sostitutiva in caso di inadempimento».
1. L'articolo 118 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 118. - Le Regioni sono titolari delle funzioni amministrative nelle materie nelle quali sono titolari di potestà legislativa e di norma le esercitano avvalendosi dei Comuni e degli altri enti locali, secondo il principio di sussidiarietà, nelle forme determinate dagli statuti regionali.
Le leggi dello Stato possono delegare alle Regioni altre funzioni amministrative».
1. L'articolo 119 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 119. - Le Regioni hanno autonomia finanziaria, nell'ambito del coordinamento generale della finanza pubblica stabilito da leggi organiche.
Esse sono titolari di potestà impositiva propria, nell'osservanza dei princìpi dell'ordinamento tributario nazionale, e di quote del gettito dei tributi erariali prodotti nel proprio territorio.
Per promuovere il riequilibrio territoriale a favore delle aree economicamente depresse è ammesso il trasferimento di fondi dallo Stato alle Regioni».
1. L'articolo 121 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 121. - Le Regioni, nell'ambito della loro autonomia, possono concludere accordi per lo svolgimento comune di funzioni e compiti amministrativi».
1. L'articolo 122 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 122. - Nessuno può appartenere contemporaneamente a più parlamenti regionali, o ad un parlamento regionale e al Parlamento nazionale.
I parlamentari regionali non possono essere chiamati a rispondere dei voti dati e delle opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni».
1. L'articolo 123 della Costituzione è abrogato.
1. L'articolo 128 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 128. - I Comuni sono enti autonomi con propri poteri e funzioni attribuiti dalla legge nel rispetto del principio di sussidiarietà.
Hanno autonomia statutaria, amministrativa e finanziaria. Il loro ordinamento e quello degli altri enti locali è disciplinato dallo statuto regionale e dalle leggi nel rispetto dei princìpi stabiliti dalla Costituzione.
Le norme di cui al secondo comma prevedono per i Comuni una forma di governo caratterizzata da un'assemblea e da un sindaco eletti a suffragio universale diretto.
La legge garantisce ai Comuni entrate proprie e quote di tributi regionali in misura adeguata allo svolgimento delle funzioni e dei compiti propri e delegati dalla Regione».
1. L'articolo 129 della Costituzione è abrogato.
1. L'articolo 134 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 134. - La Corte costituzione giudica:
a) sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato e delle Regioni, nonché all'adeguamento alle norme dell'Unione europea;
b) sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato;
c) sui conflitti di attribuzione tra lo Stato e le Regioni e tra le Regioni;
d) sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica a norma della Costituzione».