1. All'articolo 63, primo comma, della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Presidente della Camera dei deputati è designato dal Consiglio dell'Opposizione, organo collegiale formato dai massimi esponenti delle formazioni politiche associate nella maggiore coalizione uscita sconfitta dalle elezioni politiche».
1. Dopo l'articolo 69 della Costituzione è aggiunto il seguente:
«Art. 69-bis. Il Consiglio dell'Opposizione riceve una indennità, stabilita per legge, per lo svolgimento delle sue funzioni. Il Capo dell'Opposizione, designato dal Consiglio dell'Opposizione, nomina e revoca i componenti del Governo ombra».
1. Dopo il secondo comma dell'articolo 73 della Costituzione, è inserito il seguente:
«Entro il termine previsto per la promulgazione, il Consiglio dell'Opposizione o ottanta membri di una Camera possono proporre ricorso diretto alla Corte costituzionale, che si pronuncia nei successivi quindici giorni. Il Presidente della Repubblica promulga la legge solo dopo il deposito in cancelleria della pronuncia della Corte».
1. Il primo comma dell'articolo 82 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse, su ri-chiesta del Consiglio dell'Opposizione o di ottanta suoi componenti».
2. Dopo il primo periodo del secondo comma dell'articolo 82 della Costituzione è inserito il seguente: «Il Presidente della Commissione, designato dal Consiglio dell'Opposizione, è eletto a maggioranza dei componenti della Commissione».
1. Dopo l'articolo 82 della Costituzione è inserito il seguente:
«Art. 82-bis. - Le Presidenze delle Giunte parlamentari, ad eccezione di quella per il regolamento, sono elette dai rispettivi componenti su designazione del Consiglio dell'Opposizione. La stessa disposizione si applica alle Presidenze delle Commissioni bicamerali».
1. Dopo l'articolo 82-bis della Costituzione, introdotto dall'articolo 5, è inserito il seguente:
«Art. 82-ter. - Il Presidente del Consiglio dei ministri riceve settimanalmente il Consiglio dell'Opposizione per informarlo sull'attività del Governo. Al Consiglio dell'Opposizione sono trasmessi riservatamente i verbali del Consiglio dei ministri. Alle interrogazioni e alle interpellanze dei componenti del Governo ombra e del Consiglio dell'Opposizione il Governo risponde alle Camere nelle ventiquattro ore successive».