PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE - C3012


Onorevoli Colleghi! - La Costituzione, all'articolo 87, enuncia che «Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale».
La stessa Costituzione ha previsto però un sistema per l'elezione alla massima magistratura dello Stato che, col tempo, ha rivelato gravi carenze e persino possibilità di condizionamento delle prerogative del Capo dello Stato.
La persona che assume la Presidenza della Repubblica e che deve rappresentare la «unità nazionale», la volontà e l'orientamento del popolo italiano, può derivare queste sue qualità più sicuramente dalla elezione diretta. Essa si contrappone cioè alle manovre dei vertici dei partiti che hanno espropriato financo i poteri dei grandi elettori.
In tal modo nel momento più solenne della vita istituzionale dello Stato si eviterà quel pericoloso distacco, fra il Paese reale e le sue rappresentanze, che di momento in momento aumenta progressivamente alimentando preoccupanti prospettive.
Riteniamo quindi doveroso presentare agli onorevoli colleghi la presente proposta di legge che, modificando gli articoli 83, 85 e 86 della Costituzione, intende affidare alla volontà di tutto l'elettorato italiano la scelta del proprio Presidente.
A nostro giudizio l'elezione del Presidente della Repubblica dovrebbe aver luogo secondo il seguente sistema:


trenta giorni prima della scadenza della carica del Presidente della Repubblica, ciascun Presidente dei gruppi parlamentari, i presidenti di partiti politici non rappresentati alle Camere, ed i presidenti dei comitati promotori per l'elezione di un loro candidato con l'appoggio delle firme di cinquantamila elettori, depositano presso la Presidenza delle Camere il nominativo di un candidato prescelto;


da tale data i Presidenti delle due Camere indicono entro 30 giorni i comizi elettorali;


al primo scrutinio, per essere eletto, è richiesto il conseguimento della maggioranza assoluta dei voti validamente espressi;


nel caso di mancata elezione si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero dei voti ed è eletto colui che avrà prevalso come numero di consensi riportati;


alla elezione del Presidente della Repubblica partecipano tutti gli elettori iscritti nelle liste elettorali per l'elezione della Camera dei deputati;


quando le Camere siano sciolte o manchino meno di tre mesi al loro scioglimento l'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo entro 30 giorni dalla riunione delle nuove Camere e nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente della Repubblica in carica.
La legge determinerà le specifiche modalità per il regolare svolgimento della consultazione popolare.
Onorevoli colleghi, noi riteniamo che in questo modo si possano rispettare maggiormente le aspettative del popolo, si possa dare maggiore autorità e prestigio alla Magistratura del Presidente della Repubblica, si possa togliere la persona eletta dall'imbarazzante sintesi di espressione di un gioco di equilibri posti in essere tra le segreterie dei vari partiti con la conseguenza che il voto espresso dai parlamentari in seduta comune altro non rappresenta se non la cassa di risonanza di decisioni assunte altrove da delegazioni di partiti, da segreterie, ma sempre con la esclusione della volontà del popolo italiano.


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