Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge costituzionale intendiamo proporre un disegno organico di revisione della parte seconda della nostra Carta costituzionale, a partire proprio dalla ridefinizione strutturale e funzionale dell'istituzione parlamentare, sostituendo il vigente bicameralismo paritario con il monocameralismo puro.
Già nel 1985 i deputati della Sinistra indipendente (primo firmatario l'onorevole Ferrara), presentando una proposta di legge costituzionale che prevedeva il monocameralismo, sottolinearono come esso, oltre che tutte le conseguenze razionalizzatrici e realizzatrici della democrazia rappresentativa, avrebbe determinato nei rapporti tra Parlamento e Governo trasformazioni tali da soddisfare molte delle esigenze dello Stato democratico contemporaneo, via via crescenti ed incalzanti.
L'ordinamento costituzionale che il nostro Stato si è dato nel 1948, pur essendo tra i più avanzati, oggi appare non del tutto rispondente alle potenzialità di sviluppo della democrazia italiana, specie per ciò che attiene alla funzione complessiva che lo Stato esercita nella formazione economico-sociale contemporanea.
Per ciò che attiene, poi, alla possibilità di dare alle Regioni, a livello nazionale, uno spazio istituzionale proprio, riteniamo che il problema sia a tutt'oggi ancora aperto.
Altro punto rilevante è il rovesciamento operato tra le competenze dello Stato e quelle delle Regioni.
All'articolo 70 della Costituzione la nostra proposta individua le competenze proprie dell'Assemblea nazionale, mentre l'articolo 117 stabilisce che i Consigli regionali hanno competenza legislativa nelle materie che non sono riservate allo Stato.
Abbiamo riformulato anche l'articolo 75 della Costituzione, aumentando il numero degli elettori necessario per la richiesta di referendum da 500 mila a un milione, prevedendo il referendum anche per le leggi di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali ed escludendolo per le leggi elettorali.
Altro elemento di novità, fortemente richiesto dal movimento regionalista, è la individuazione delle competenze spettanti alle Regioni, secondo princìpi stabiliti dalle leggi della Repubblica:
a) tributi propri istituiti e regolati dalle leggi regionali;
b) sovraimposte e addizionali su tributi erariali;
c) proventi derivanti dalla vendita di beni e servizi;
d) quote di partecipazione al gettito prodotto nelle singole Regioni da tributi erariali con particolare riferimento alle imposte indirette.
Nel processo di formazione delle leggi abbiamo ritenuto opportuno prevedere un principio di delegificazione conferendo al Governo una maggiore potestà regolamentare nel rispetto di princìpi e criteri direttivi. Nello stesso tempo la nuova formulazione dell'articolo 72 permette un percorso più rapido, perché il regolamento dell'Assemblea potrebbe consentire un ricorso più esteso e diffuso dell'esame e dell'approvazione di proposte di legge in commissione.
La disciplina del decreto-legge contenuta nell'articolo 77 tiene conto della recente sentenza della Corte costituzionale. I limiti non sono dettati dalle materie, ma soltanto dalla necessità e urgenza e dall'obbligo di riferimento a situazioni specifiche e omogenee.
I poteri e le funzioni del Presidente della Repubblica restano immutati, ma la durata della carica è stata ridotta a cinque anni, considerando tale periodo sufficiente e in più non coincidente con la durata della legislatura che è di quattro anni. È introdotto il principio della non rieleggibilità, proprio per la delicatezza dei compiti che il Capo dello Stato è chiamato a svolgere.
La forma di Governo resta quella parlamentare. Il Primo Ministro è eletto dall'Assemblea su designazione di almeno un terzo dei componenti. La sfiducia nei suoi confronti può essere proposta sempre da un terzo dei componenti l'Assemblea, ma deve contenere la designazione del nuovo Primo Ministro. Questo consente al Governo una stabilità e rende difficile mutamenti di maggioranze di governo nel corso della legislatura.
Alle Regioni è riconosciuta una potestà legislativa per tutte le materie non riservate allo Stato. È previsto un ampio decentramento per le stesse Regioni e per gli altri enti locali.
È abolita la figura del Commissario di Governo, così come sono eliminati i controlli sulle leggi regionali. Le questioni di contrasto di legittimità o di interessi sono risolte rispettivamente dalla Corte costituzionale o dall'Assemblea nazionale.
Le leggi regionali stabiliscono poi i limiti e le modalità del controllo sugli atti delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali.
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