PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE - C3002

TITOLO I

NORME FONDAMENTALI DELLO STATO FEDERALE

Art. 1.


1. I popoli delle regioni Piemonte, Vallée d'Aoste-Valle d'Aosta, Lombardia, Sd Tirol-Sud-Tirolo, Trentino, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, nell'esercizio della loro sovranità e del loro diritto di autodeterminazione, si costituiscono in Repubbliche e liberamente si uniscono con vincolo federativo nella Repubblica federale italiana, di seguito denominata «Federazione italiana».

Art. 2.


1. Alla Federazione italiana competono tutti i poteri che le sono conferiti dalla Costituzione federale.
2. Le Repubbliche federate esercitano autonomamente, senza controlli o autorizzazioni, tutti i poteri che non sono espressamente attribuiti o comunque delegati alla Federazione o agli organi dell'Unione europea.

Art. 3.


1. La Federazione italiana garantisce il rispetto dell'integrità territoriale e dell'autonomia delle Repubbliche federate, le libertà e i diritti individuali e collettivi dei popoli della Federazione.

Art. 4.


1. La Federazione italiana s'impegna a realizzare la Federazione delle Regioni d'Europa, nel rispetto dell'autonomia politica delle entità costituenti e dei princìpi di sussidiarietà e di cooperazione fra le regioni europee.
2. Le modalità di partecipazione delle Repubbliche federate e della Federazione italiana alla formazione della volontà comunitaria, nonché le procedure di recepimento del diritto comunitario nell'ordinamento interno, saranno disciplinate con legge costituzionale federale.
3. È garantita la presenza di rappresentanti di ciascuna Repubblica federata nel Parlamento europeo e in tutti gli organi europei rappresentativi delle entità regionali.

Art. 5.


1. Ogni Repubblica federata adotta, attraverso una sua assemblea costituente, nel rispetto dei princìpi della Costituzione federale, la propria Costituzione che entra in vigore subito dopo la sua approvazione.
2. Le Costituzioni delle Repubbliche federate assicurano il libero esercizio dei diritti politici e delle libertà dei cittadini ed il rispetto delle autonomie locali che devono poter liberamente regolare tutti gli aspetti propri delle comunità locali.
3. La scelta della forma di governo da parte delle Repubbliche federate è libera, fatto salvo il mantenimento della forma repubblicana, democratica e rappresentativa ed il rispetto del principio di sussidiarietà.
4. Il Governo della Federazione, qualora ritenga non conforme ai commi 2 e 3 il contenuto della Costituzione di ciascuna Repubblica federata, può entro trenta giorni impugnarla, in tutto o in parte, di fronte al Tribunale supremo federale che deve pronunciarsi entro novanta giorni.

Art. 6.


1. La Federazione italiana e ogni Repubblica federata stipulano trattati o accordi di cooperazione nelle materie di rispettiva competenza con le Repubbliche federate o con Stati e Regioni esteri.
2. Degli accordi di cui al comma 1 le autorità federali e le Repubbliche federate si informano reciprocamente in uno spirito di leale collaborazione.

Art. 7.


1. Le norme fondamentali del diritto internazionale formano parte integrante del diritto federale e delle Repubbliche federate.
2. Le comunità alloglotte possono essere garantite, al fine di una più efficace tutela del loro particolarismo, da appositi accordi internazionali; restano efficaci quelli già stipulati.

Art. 8.


1. La Federazione italiana riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Art. 9.


1. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
2. È compito della Federazione italiana rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 10.


1. La Federazione italiana riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
2. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Art. 11.


1. Tutte le confessioni religiose hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento federale e delle Repubbliche federate.
2. I rapporti delle confessioni religiose con la Federazione italiana e con le singole Repubbliche federate sono regolati dalle rispettive leggi, nell'osservanza delle competenze proprie di ciascun ordinamento, sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Art. 12.


1. La Federazione italiana può trasferire, con la procedura stabilita dall'articolo 90, parte delle proprie competenze ad istanze sovranazionali.

Art. 13.


1. Al fine di assicurare la pace internazionale, la Federazione italiana ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà di altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e può integrarsi ad un sistema comune di difesa sovranazionale.

Art. 14.


1. Le autorità federali e delle Repubbliche federate si prestano aiuto reciproco in uno spirito di solidarietà e di leale collaborazione.

Art. 15.


1. La lingua ufficiale della Federazione è l'italiano.
2. Le Costituzioni delle Repubbliche federate, nel rispetto delle tradizioni culturali dei loro popoli, possono riconoscere carattere ufficiale alle loro lingue storiche.
3. Gli organi ed uffici della Federazione operano, nel territorio delle singole Repubbliche federate, nel rispetto dello statuto linguistico stabilito dalle Costituzioni delle Repubbliche federate stesse.

Art. 16.


1. La Federazione italiana riconosce il diritto all'autodeterminazione dei popoli che la compongono.
2. Il diritto di autodeterminazione è esercitato nel rispetto delle norme del diritto internazionale e delle procedure che sono previste con legge federale da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della Costituzione federale con la procedura prevista dall'articolo 91.

Art. 17.


1. Con proposta sottoscritta da almeno un quinto degli elettori residenti in un territorio omogeneo e circoscritto, la cui popolazione sia legata da particolari vincoli di carattere etnico, storico e culturale, può essere sottoposta a referendum popolare la costituzione di comunità autonome all'interno di ciascuna Repubblica federata.
2. La comunità autonoma si intende costituita se la proposta ottiene il voto favorevole della maggioranza degli elettori residenti nell'insieme del territorio interessato e in oltre la metà dei Comuni interessati.
3. Le comunità autonome sono titolari delle potestà legislative e amministrative che saranno determinate con legge costituzionale federale.

TITOLO II

ORGANI FEDERALI

Capo I

Parlamento federale.

Art. 18.


1. Il Parlamento federale si compone della Camera dei deputati e del Senato delle Repubbliche.

Art. 19.


1. Il Parlamento federale ha competenza legislativa nelle seguenti materie:


a) leggi costituzionali e di revisione della Costituzione federale;


b) diritti fondamentali e libertà;


c) elezioni della Camera dei deputati e del Senato delle Repubbliche;


d) organizzazione degli organi federali;


e) relazioni con Stati esteri, conclusione di trattati e alleanze, nell'ambito delle competenze federali;


f) difesa;


g) bilancio e consuntivo della Federazione, istituzione di tributi federali;


h) moneta, pesi e misure, attività di credito in ambito federale;


i) trasporti di interesse federale e disciplina generale della circolazione;


l) ricerca scientifica e tecnologica di interesse federale;


m) tutela della proprietà intellettuale ed artistica, marchi e brevetti;


n) poste e telecomunicazioni di interesse federale;


o) ordinamento giudiziario, diritto e procedura civile e penale, estradizione;


p) ordinamento amministrativo, tributario e contabile della Federazione.


2. Il Parlamento federale legifera altresì in ogni materia ad esso delegata dalle Repubbliche federate.

Art. 20.


1. La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.
2. L'iniziativa legislativa spetta al Governo federale, a ciascun deputato o senatore, ai Parlamenti delle Repubbliche federate e a diecimila elettori.
3. Ogni proposta di legge deve essere redatta in articoli.

Art. 21.


1. Le modalità di esame e di approvazione delle proposte di legge sono stabilite dai regolamenti di ciascuna delle assemblee legislative.
2. Possono essere previsti procedimenti abbreviati.

Art. 22.


1. Le proposte di legge sono approvate dalle due Camere a maggioranza assoluta dei componenti della Camera dei deputati e del Senato delle Repubbliche quando riguardano la materia elettorale, la delegificazione di determinate materie e la ratifica dei trattati internazionali.

Art. 23.


1. Le leggi sono promulgate dal Presidente federale entro venti giorni dall'approvazione, o nel termine minore stabilito dalle Camere qualora ne sia dichiarata l'urgenza a maggioranza assoluta da ciascuno dei due rami del Parlamento.
2. Le leggi federali sono pubblicate immediatamente ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che in esse sia stabilito un diverso termine.

Art. 24.


1. L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo federale, se non con determinazione di princìpi e criteri direttivi.
2. La legge di delegazione ha validità soltanto per un tempo limitato e per oggetti definiti.
3. Il Governo federale non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Art. 25.


1. Il Parlamento federale delibera lo stato di guerra e conferisce al Presidente della Federazione e al Governo federale i poteri necessari.

Art. 26.


1. L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale. La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione. In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione della proposta di legge.

Art. 27.


1. Il Parlamento federale approva ogni anno il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo federale.
2. L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
3. Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.
4. Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.

Art. 28.


1. Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo dei mesi di marzo ed ottobre.

Art. 29.


1. Ciascuna delle Camere elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di Presidenza.

Art. 30.


1. Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente, su richiesta del Governo federale o di un terzo dei componenti dell'assemblea o del Presidente della Federazione.

Art. 31.


1. Il Parlamento è presieduto dal Presidente della Camera dei deputati.

Art. 32.


1. Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
2. Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere ed il Parlamento possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.

Art. 33.


1. Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei componenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.

Art. 34.


1. I membri del Governo federale hanno il diritto, e se richiesti l'obbligo, di assistere alle sedute.
2. Essi devono essere sentiti ogni volta che ne facciano richiesta al Presidente di ciascuna Camera.

Art. 35.


1. Il Presidente della Federazione può indirizzare messaggi alle Camere e chiedere di essere sentito, per particolari ragioni, dalle Camere o dal Parlamento.

Art. 36.


1. Il Tribunale supremo federale giudica dei titoli di ammissione dei componenti di ciascun ramo del Parlamento e delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità.

Art. 37.


1. I membri del Parlamento e dei Parlamenti di ciascuna Repubblica federata non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 38.


1. Senza autorizzazione della Camera dei deputati o del Senato delle Repubbliche o del Parlamento di ciascuna Repubblica federata alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato, o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.
2. Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento federale e i membri del Parlamento di ciascuna Repubblica federata ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.

Art. 39.


1. I membri del Parlamento ricevono un'indennità stabilita dalla legge.

Capo II

Camera dei deputati.

Art. 40.


1. La Camera dei deputati è composta da trecento deputati eletti in proporzione al numero degli elettori residenti in ciascuna Repubblica federata.
2. In ogni Repubblica federata sono comunque eletti non meno di due deputati.

Art. 41.


1. La legge federale, approvata a maggioranza assoluta dei componenti delle due Camere, stabilisce le modalità di svolgimento delle elezioni che devono avvenire con suffragio diretto, libero, uguale e segreto.
2. È elettore ed eleggibile ogni cittadino che abbia compiuto il diciottesimo anno di età e goda dei diritti politici.

Art. 42.


1. La Camera dei deputati dura in carica cinque anni ed è integralmente rinnovata ad ogni scadenza. La durata può essere prorogata solo in caso di guerra.

Art. 43.


1. L'appartenenza alla Camera dei deputati è incompatibile con la qualità di membro di uno dei Parlamenti delle Repubbliche federate e del Senato delle Repubbliche.
2. La legge federale determina gli altri casi di incompatibilità ed ineleggibilità rispetto alla carica di deputato.

Art. 44.


1. Le elezioni della nuova Camera dei deputati hanno luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente legislatura. La prima seduta ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.
2. Finché non è riunita la nuova Camera sono prorogati i poteri della precedente.

Art. 45.


1. Ogni deputato svolge le proprie funzioni senza vincolo di mandato.

Art. 46.


1. La Camera dei deputati può essere sciolta dal Presidente della Federazione, sentito il suo Presidente, quando per impossibilità di formare una maggioranza non sia in grado di funzionare.

Capo III

Senato delle repubbliche federate.

Art. 47.


1. Il Senato delle Repubbliche è l'organo parlamentare rappresentativo delle Repubbliche federate.

Art. 48.


1. Ciascuna Repubblica federata elegge cinque senatori.
2. I senatori sono eletti dai Parlamenti delle Repubbliche federate e durano in carica cinque anni.

Art. 49.


1. Le modalità di elezione dei senatori da parte dei Parlamenti sono stabilite con legge di ciascuna Repubblica federata.

Art. 50.


1. Il Presidente del Senato delle Repubbliche è designato a turno da ciascuna delle Repubbliche federate per un periodo di sei mesi.

Art. 51.


1. I casi di incompatibilità e di ineleggibilità con l'ufficio di senatore sono stabiliti con legge delle Repubbliche federate.
2. L'ufficio di senatore è compatibile con quello di membro di un Parlamento di ciascuna Repubblica federata.

Capo IV

Presidente della federazione.

Art. 52.


1. Il Presidente della Federazione è eletto dalla Camera dei deputati e dal Senato delle Repubbliche riuniti in seduta comune. Ai fini della sola elezione del Presidente della Federazione, le Repubbliche federate sono rappresentate da cinque delegati speciali eletti dai Parlamenti di ciascuna Repubblica federata.
2. Ai fini dell'elezione del Presidente della Federazione i rappresentanti delle Repubbliche federate si esprimono senza vincolo di mandato.

Art. 53.


1. L'elezione del Presidente della Federazione avviene a scrutinio segreto a maggioranza assoluta dell'Assemblea.
2. Dopo la terza votazione, è eletto il candidato che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

Art. 54.


1. Il Presidente della Federazione è eletto per cinque anni ed è rieleggibile una sola volta.

Art. 55.


1. Può essere eletto Presidente della Federazione ogni cittadino che abbia compiuto il quarantesimo anno di età e goda dei diritti politici.
2. L'ufficio di Presidente della Federazione è incompatibile con qualsiasi altra carica pubblica o privata.

Art. 56.


1. In caso che il Presidente della Federazione non possa adempiere alle proprie funzioni, è temporaneamente sostituito dal Presidente della Camera dei deputati.

Art. 57.


1. Il Presidente della Federazione:


a) rappresenta la Federazione italiana;


b) indice le elezioni della Camera dei deputati e del Senato delle Repubbliche;


c) promulga le leggi federali ed i decreti governativi;


d) accredita e riceve i rappresentanti diplomatici;


e) firma i trattati internazionali, previa autorizzazione del Parlamento federale;


f) dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere;


g) ha il comando delle Forze armate;


h) può sciogliere la Camera dei deputati nei casi previsti dalla Costituzione federale;


i) conferisce le onorificenze della Federazione;


l) può concedere la grazia e commutare le pene.

Art. 58.


1. Il Presidente della Federazione non è responsabile per gli atti compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni, tranne che per l'alto tradimento o per attentato alla Costituzione federale o alle Costituzioni delle Repubbliche federate.
2. In tali casi è messo in stato d'accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
3. Il Presidente della Federazione gode altresì di immunità per tutti gli atti compiuti prima dell'assunzione del proprio mandato.

Art. 59.


1. Prima di assumere il proprio incarico, il Presidente della Federazione presta il seguente giuramento: «Giuro di essere fedele alla Costituzione federale, di rispettare i diritti e le prerogative delle singole Repubbliche federate, di osservare e difendere le leggi federali, consacrando le mie forze al perseguimento del benessere materiale e spirituale dei popoli che compongono la Federazione, operando secondo coscienza e giustizia in ogni circostanza».

Capo V

Governo federale.

Art. 60.


1. Il Governo federale è composto dal Primo Ministro e dai Ministri federali.

Art. 61.


1. Il Primo Ministro è designato dal Presidente della Federazione ed è eletto a maggioranza dei componenti della Camera dei deputati.
2. Ove non sia raggiunta la maggioranza prescritta dal comma 1, si procede ad un nuovo scrutinio, a seguito del quale risulta eletto colui che ottiene il maggior numero di voti.
3. Ove nel corso del primo o del secondo scrutinio sia stata raggiunta la maggioranza assoluta dei membri della Camera dei deputati, il Presidente della Federazione nomina l'eletto Primo Ministro. In caso contrario può nominare Primo Ministro colui che ha ottenuto il maggior numero di suffragi oppure procedere allo scioglimento della Camera dei deputati.

Art. 62.


1. La Camera dei deputati può esprimere la sfiducia al Governo federale solo eleggendo a maggioranza assoluta dei propri membri un nuovo Primo Ministro.
2. L'elezione può avvenire solo a distanza di otto giorni dalla presentazione di mozione di sfiducia motivata, contenente l'indicazione del nome del nuovo Primo Ministro, sottoscritta da almeno un terzo dei membri dell'Assemblea.
3. Nel caso di cui al comma 2 la Camera è riunita entro otto giorni per l'elezione di un nuovo Primo Ministro.
4. Ove sia raggiunta la maggioranza assoluta dei membri della Camera dei deputati, il Presidente della Federazione nomina l'eletto Primo Ministro. In caso contrario può nominare Primo Ministro colui che ha riportato il maggior numero di suffragi oppure procedere all'immediato scioglimento della Camera dei deputati.

Art. 63.


1. Il Presidente della Federazione nomina e revoca i Ministri su proposta del Primo Ministro.
2. Il Primo Ministro ed i Ministri prestano giuramento nelle mani del Presidente della Federazione.

Art. 64.


1. Il voto contrario di una delle Camere su una proposta del Governo federale non comporta obbligo di dimissioni.
2. Il Primo Ministro in carica può chiedere che la Camera dei deputati esprima la propria fiducia al Governo, anche per conseguire con tale procedura l'approvazione di un disegno di legge.
3. Se tale proposta non ottiene il consenso della maggioranza dei membri dell'Assemblea, il Primo Ministro può chiedere al Presidente della Federazione di sciogliere la Camera dei deputati e di indire nuove elezioni.

Art. 65.


1. Il Primo Ministro definisce le linee direttive della politica del Governo federale e ne è politicamente responsabile, mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo coordinando l'attività dei Ministri.
2. Nel quadro delle linee direttrici comuni, ogni Ministro dirige personalmente il proprio Dicastero e ne è responsabile.

Art. 66.


1. L'ordinamento del Governo federale, il numero dei Ministeri e la loro organizzazione sono determinati con legge federale.

Art. 67.


1. Il Primo Ministro ed i Ministri sono posti in stato d'accusa, a maggioranza assoluta dal Parlamento, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 68.


1. Le funzioni di Ministro federale sono incompatibili con l'appartenenza ad una delle due Camere federali.

Capo VI

Tribunale supremo federale.

Art. 69.


1. Il Tribunale supremo federale giudica:


a) sull'interpretazione della Costituzione e sulla costituzionalità in via incidentale delle leggi federali e locali;


b) in caso di contrasto sui limiti del potere legislativo federale e delle singole Repubbliche federate;


c) sulla costituzionalità delle Costituzioni delle Repubbliche federate come previsto dal comma 4 dell'articolo 5;


d) sugli obblighi reciproci fra la Federazione e le Repubbliche federate;


e) sui conflitti di attribuzione che insorgano fra i poteri dei diversi organi federali, fra le Repubbliche federate e fra autorità federali e quelle delle Repubbliche federate;


f) dei titoli di ammissione dei componenti di ciascun ramo del Parlamento e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità;


g) sulle accuse promosse contro il Presidente della Federazione e contro i Ministri.

Art. 70.


1. Il Tribunale supremo federale è composto da dieci giudici scelti per metà da ciascuno dei due rami del Parlamento fra i magistrati delle giurisdizioni superiori federali o delle singole Repubbliche federate, i professori ordinari universitari in materie giuridiche e gli avvocati con venti anni di esercizio effettivo della professione.

Art. 71.


1. I giudici del Tribunale supremo federale sono nominati per nove anni decorrenti per ciascuno dal giorno del giuramento e non possono essere nuovamente nominati.
2. Alla scadenza del termine di cui al comma 1 i giudici cessano dalla carica e dall'esercizio delle funzioni e non possono assumere cariche istituzionali.

Art. 72.


1. Il Tribunale supremo federale elegge fra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge federale, il Presidente, che rimane in carica per un triennio ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dell'ufficio di giudice.
2. Il Presidente è eletto alternativamente fra i componenti nominati dalla Camera dei deputati e dal Senato delle Repubbliche.

Art. 73.


1. L'ufficio di giudice del Tribunale supremo federale è incompatibile con qualsiasi altro ufficio pubblico o privato e con l'esercizio di qualsiasi professione.

Art. 74.


1. Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Federazione e contro i Ministri intervengono, oltre ai giudici ordinari del Tribunale supremo federale, undici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti di eleggibilità alla Camera dei deputati, che il Parlamento compila ogni cinque anni con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.

Art. 75.


1. Sui ricorsi di legittimità costituzionale proposti dalle Repubbliche federate contro le leggi federali o dal Governo federale contro le leggi delle Repubbliche federate il Tribunale decide entro novanta giorni.
2. Nelle more della decisione l'efficacia delle leggi federali o delle singole Repubbliche federate impugnate è sospesa.
3. La decisione del Tribunale supremo federale è pubblicata e comunicata alle Camere e ai Parlamenti delle Repubbliche federate interessate.

Art. 76.


1. Le forme e i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale e le garanzie di indipendenza dei giudici del Tribunale supremo federale sono stabiliti con legge costituzionale federale.

TITOLO III

REFERENDUM

Art. 77.


1. Le leggi federali sono sottoposte a referendum abrogativo ove ne facciano richiesta cinque Parlamenti delle Repubbliche federate ovvero cinquecentomila elettori.
2. Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia ed indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Art. 78.


1. Le modalità di svolgimento del referendum federale ed i criteri di ammissibilità sono determinati dalla legge federale.
2. La proposta soggetta a referendum federale è approvata se ottiene la maggioranza dei voti complessivamente espressi nella Federazione e in almeno la metà delle Repubbliche federate.

TITOLO IV

NORME SULLA GIURISDIZIONE

Art. 79.


1. La legge costituzionale federale sul potere giudiziario regolerà la costituzione, il regolamento e l'amministrazione degli organi di giustizia nonché lo stato giuridico dei giudici e dei magistrati di carriera e del personale addetto all'amministrazione della giustizia.

Art. 80.


1. Il Consiglio superiore della magistratura è l'organo di amministrazione della giurisdizione e le sue competenze saranno disciplinate dalla legge costituzionale sul potere giudiziario.

Art. 81.


1. La Corte federale di cassazione ha giurisdizione su tutto il territorio della Federazione ed è l'organo giurisdizionale di vertice in materia penale, civile e amministrativa.

Art. 82.


1. Ferma restando la giurisdizione del Tribunale supremo federale, l'organizzazione giudiziaria nell'ambito di ciascuna Repubblica federata farà capo ad un Tribunale superiore regionale, le cui competenze saranno disciplinate dalla legge costituzionale sul potere giudiziario.

TITOLO V

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E FINANZE

Art. 83.


1. I pubblici uffici sono organizzati in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.
2. Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

Art. 84.


1. Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvi i casi stabiliti dalla legge.
2. Nei quadri superiori della Federazione sono impiegati funzionari originari di tutte le Repubbliche federate in misura per quanto possibile proporzionale.
3. Per gli altri livelli dell'amministrazione federale devono essere impiegate persone originarie della Repubblica federata in cui sono chiamate a svolgere la loro attività.

Art. 85.


1. Qualora una Repubblica federata non ottemperi agli obblighi nascenti dalla Costituzione federale o dalle leggi federali, il Governo federale può, su autorizzazione del Senato delle Repubbliche votata a maggioranza dei due terzi dei suoi membri, adottare tutte le misure necessarie per costringere la Repubblica federata inadempiente ad adempiere ai propri obblighi.

Art. 86.


1. La Federazione e le Repubbliche federate sopportano separatamente le spese relative ai compiti loro propri.
2. Nel caso di esercizio da parte delle Repubbliche federate di poteri delegati da parte della Federazione, le spese relative rimangono a carico della Federazione, mediante trasferimenti di risorse che devono essere stabiliti nella legge di delegazione.

Art. 87.


1. La Federazione e le Repubbliche federate ripartiscono fra loro, nella misura stabilita con legge approvata con la maggioranza stabilita nell'articolo 91, il gettito dei tributi erariali.
2. La stessa legge di cui al comma 1 stabilisce quali imposte o tasse siano rispettivamente di competenza della Federazione o delle Repubbliche federate.
3. Le Repubbliche federate devono assicurare adeguate risorse al sistema delle autonomie locali.

Art. 88.


1. Il prelievo fiscale, salvo diverso accordo, è effettuato separatamente dalla Federazione e dalle Repubbliche federate per le imposte e tasse di loro rispettiva competenza.
2. I tributi oggetto di riparto sono percepiti dalle Repubbliche federate e devoluti trimestralmente alla Federazione per le quote di loro competenza.

Art. 89.


1. Una quota delle entrate fiscali della Federazione e delle entrate di ciascuna Repubblica federata costituiscono un fondo di compensazione che deve essere ripartito tra tutte le Repubbliche federate in modo da equilibrare le differenze di potere economico e promuovere l'espansione economica.
2. La legge relativa alla costituzione e al riparto del fondo di compensazione deve essere approvata con la maggioranza stabilita dall'articolo 91.

TITOLO VI

REVISIONE DELLA COSTITUZIONE FEDERALE E LEGGI COSTITUZIONALI

Art. 90.


1. Le leggi di revisione della Costituzione federale sono adottate dalla Camera dei deputati e dal Senato delle Repubbliche in due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi e sono approvate a maggioranza dei due terzi dei membri di ciascuna Camera nella seconda votazione.

Art. 91.


1. Le leggi costituzionali sono adottate dalla Camera dei deputati e dal Senato delle Repubbliche a maggioranza dei due terzi dei loro membri.

TITOLO VII

NORME TRANSITORIE

Art. 92.


1. La Costituzione federale recata dalla presente legge costituzionale entra in vigore il trentesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale successiva alla sua promulgazione.
2. La Costituzione federale recata dalla presente legge costituzionale sostituisce integralmente la parte seconda della Costituzione della Repubblica italiana approvata dall'Assemblea Costituente nella seduta del 22 dicembre 1947 e promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre 1947, e successive modificazioni.
3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale sarà approvata con la procedura prevista dall'articolo 90, la Carta dei diritti, dei doveri e delle libertà per i cittadini e per i popoli della Repubblica federale italiana che sostituirà integralmente la parte prima della Costituzione della Repubblica italiana approvata dall'Assemblea Costituente nella seduta del 22 dicembre 1947 e promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre 1947, e successive modificazioni.


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