PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE - C2984

Capo I

MODIFICHE ALLA COSTITUZIONE

Art. 1.


1. L'articolo 1 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 1. - L'Italia è una Repubblica federale e democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione».

Art. 2.


1. L'articolo 2 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 2. - La Repubblica federale riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale».

Art. 3.


1. L'articolo 3 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 3. - Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica federale rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'ef-fettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese».

Art. 4.


1. L'articolo 4 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 4. - La Repubblica federale riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società».

Art. 5.


1. L'articolo 5 della Costituzione è abrogato.

Art. 6.


1. L'articolo 6 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 6. - La Repubblica federale tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.
L'italiano è la lingua ufficiale della Repubblica federale. Tutti i cittadini hanno il dovere di conoscerla ed il diritto di usarla.
Le altre lingue parlate nelle Regioni sono un patrimonio culturale, oggetto di particolare rispetto e protezione. Esse possono essere considerate ufficiali nelle relative Regioni, in conformità alla loro costituzione».

Art. 7.


1. L'articolo 7 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 7. - Nessuna confessione religiosa ha carattere di religione di Stato. Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze».

Art. 8.


1. L'articolo 8 della Costituzione è abrogato.

Art. 9.


1. L'articolo 9 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 9. - La Repubblica federale promuove e coordina le politiche di sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica, nonché le attività regionali in materia di tutela del paesaggio, del patrimonio storico e artistico e dell'ambiente».

Art. 10.


1. L'articolo 10 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 10. - L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo Paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione federale, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica federale, secondo le condizioni stabilite dalla legge federale.
Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici».

Art. 11.


1. Dopo l'articolo 11 della Costituzione è inserito il seguente:


«Art. 11-bis. - La Repubblica federale collabora allo sviluppo dell'Unione europea. A questo scopo, nel rispetto dei diritti inviolabili della persona umana e dei principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale, la Repubblica federale può con legge trasferire ad istituzioni sovranazionali diritti ed attribuzioni con il consenso del Senato.
Il Governo federale informa le Regioni di tutte le questioni relative all'Unione europea che rivestano un interesse regionale, dando alle Regioni un termine entro il quale queste possono prendere posizione. La medesima disposizione si applica, in quanto compatibile, ai Comuni.
In materie nelle quali le Regioni abbiano potestà legislativa esclusiva il Governo federale è vincolato, in sede comunitaria, alla posizione del Senato, potendosene discostare solo per gravi e motivate ragioni.
In materie nelle quali le Regioni abbiano potestà legislativa esclusiva la rappresentanza degli interessi della Repubblica federale in sede comunitaria può essere trasferita ad un rappresentante delle Regioni, nominato dal Senato.
Se una Regione non dà attuazione nei tempi dovuti alle norme comunitarie per quanto di sua competenza, la Federazione può sostituirsi ad essa. Gli atti compiuti dalla Federazione ai sensi del presente comma cessano di avere efficacia nel momento in cui la Regione adotti gli atti di sua competenza.
Una legge organica disciplina i procedimenti di cui al presente articolo».

Art. 12.


1. L'articolo 12 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 12. - La bandiera della Repubblica federale è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni».

Art. 13.


1. L'articolo 15 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 15. - La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.
La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dall'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.
La legge disciplina e limita l'applicazione degli strumenti informatici per tutelare l'onore, la riservatezza personale e familiare e l'immagine di ciascuno».

Art. 14.


1. L'articolo 16 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 16. - Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio federale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.
Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica federale e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge».

Art. 15.


1. L'articolo 17 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 17. - Tutti hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.
Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.
Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica».

Art. 16.


1. L'articolo 18 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 18. - Tutti hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.
Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare».

Art. 17.


1. L'articolo 21 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 21. - Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto, le immagini, e ogni altro mezzo di diffusione e di informarsi da fonti accessibili a tutti.
La stampa e gli altri mezzi di comunicazione non possono essere soggetti ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica e degli altri mezzi di comunicazione può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo di ogni effetto.
La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.
La legge regola l'organizzazione ed il controllo della Camera dei deputati e del Senato sui mezzi di informazione dipendenti dalla Federazione e garantisce l'accesso ai suddetti mezzi da parte dei gruppi sociali e politici, nel rispetto del pluralismo della società.
I diritti riconosciuti nel presente articolo devono essere esercitati nel rispetto degli altri diritti riconosciuti nel presente titolo e nelle relative disposizioni di legge, nonché nel diritto alla tutela dell'onore, dell'intimità, della riservatezza, dell'immagine e dell'infanzia».

Art. 18.


1. L'articolo 27 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 27. - La responsabilità penale è personale.
L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.
Non è ammessa in alcun caso la pena di morte».

Art. 19.


1. L'articolo 28 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 28. - I funzionari e i dipendenti della Federazione e degli enti pubblici federali sono direttamente responsabili secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende alla Federazione e agli enti pubblici federali».

Art. 20.


1. L'articolo 29 della Costituzione è sostituito dal seguente:


« Art. 29. - La Repubblica federale riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.
Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare».

Art. 21.


1. L'articolo 31 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 31. - La Repubblica federale agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.
Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo».

Art. 22.


1. L'articolo 32 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 32. - La Repubblica federale tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana».

Art. 23.


1. L'articolo 33 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 33. - L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.
La Federazione detta le norme generali sull'istruzione.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per la Federazione e per le Regioni.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuola statali.
È prescritto un esame pubblico per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.
Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi federali e regionali».

Art. 24.


1. L'articolo 34 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 34. - La scuola è aperta a tutti.
L'istruzione inferiore, impartita per almeno dieci anni, è obbligatoria e gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.
La Federazione e le Regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, rendono effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso».

Art. 25.


1. L'articolo 35 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 35. - La Repubblica federale tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.
Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.
Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero».

Art. 26.


1. L'articolo 37 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 37. - La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.
La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.
La Repubblica federale tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione».

Art. 27.


1. L'articolo 38 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 38. - Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto di mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.
Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.
Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dalla Federazione e dalle Regioni.
L'assistenza privata è libera».

Art. 28.


1. L'articolo 39 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 39. - L'organizzazione sindacale è libera».

Art. 29.


1. L'articolo 42 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 42. - La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono alla Federazione, alle Regioni, ai Comuni, ad enti o a privati.
La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.
La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.
La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti della Federazione e delle Regioni sulle eredità».

Art. 30.


1. L'articolo 43 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 43. - A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, alla Federazione, alle Regioni, ai Comuni, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti, determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale».

Art. 31.


1. L'articolo 44 della Costituzione è abrogato.

Art. 32.


1. L'articolo 45 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 45. - La Repubblica federale e le Regioni riconoscono la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.
La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato».

Art. 33.


1. L'articolo 46 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 46. - Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Federazione e le Regioni riconoscono il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende».

Art. 34.


1. L'articolo 47 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 47. - La Repubblica federale incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.
Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi».

Art. 35.


1. L'articolo 50 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 50. - Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alla Camera dei deputati per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità».

Art. 36.


1. L'articolo 51 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 51. - Tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge.
La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica federale. Può inoltre parificare ai cittadini italiani i cittadini degli altri Stati dell'Unione europea.
Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro».

Art. 37.


1. L'articolo 52 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 52. - Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici. Chi rifiuta il servizio militare in armi può svolgere un servizio civile sostitutivo, la cui durata non può superare quella del servizio militare.
L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica federale».

Art. 38.


1. L'articolo 53 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 53. - Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.
Il sistema tributario federale e quello regionale sono informati a criteri di progressività».

Art. 39.


1. L'articolo 54 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 54. - Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica federale e di osservarne la Costituzione e le leggi.
I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge».

Art. 40.


1. Dopo l'articolo 54 della Costituzione è inserito dal seguente:


«Art. 54-bis. - I diritti e le libertà riconosciuti nella parte prima della Costituzione sono vincolanti per tutti i poteri pubblici. Solo la legge organica, che deve comunque rispettare il loro contenuto essenziale, può regolare l'esercizio di tali diritti e libertà».

Art. 41.


1. La rubrica della parte seconda della Costituzione è sostituita dalla seguente: «Ordinamento della Repubblica federale». Al titolo I della parte seconda della Costituzione, la rubrica è sostituita dalla seguente: «La Camera dei deputati» e le parole: «Sezione I - Le Camere» sono soppresse.
2. L'articolo 55 della Costituzione è abrogato.

Art. 42.


1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 56. - La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
Il numero dei deputati è di quattrocentosettantacinque.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica federale, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per quattrocentosettantacinque e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

Art. 43.


1. L'articolo 57 della Costituzione è abrogato.

Art. 44.


1. L'articolo 58 della Costituzione è abrogato.

Art. 45.


1. L'articolo 59 della Costituzione è abrogato.

Art. 46.


1. L'articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 60. - La Camera dei deputati è eletta per quattro anni.
La durata della Camera dei deputati non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra».

Art. 47.


1. L'articolo 61 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 61. - Le elezioni della nuova Camera dei deputati hanno luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.
Finché non sia riunita la nuova Camera dei deputati sono prorogati i poteri della precedente».

Art. 48.


1. L'articolo 62 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 62. - La Camera dei deputati si riunisce di diritto il primo giorno non festivo di febbraio o di ottobre.
La Camera dei deputati può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica federale o di un quinto dei suoi componenti».

Art. 49.


1. L'articolo 63 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 63. - La Camera dei deputati elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza».

Art. 50.


1. L'articolo 64 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 64. - La Camera dei deputati adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Esso, in particolare, disciplina tempi e modi della presentazione e dello svolgimento delle interrogazioni al Primo Ministro o agli altri ministri federali.
Le sedute sono pubbliche; tuttavia la Camera dei deputati può deliberare di adunarsi in seduta segreta.
Le deliberazioni della Camera dei deputati non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.
I membri del Governo federale, anche se non fanno parte della Camera dei deputati, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono».

Art. 51.


1. L'articolo 65 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 65. - La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato.
Nessun deputato può appartenere contemporaneamente ad un Governo o ad un Parlamento regionale».

Art. 52.


1. L'articolo 66 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 66. - La Camera dei deputati giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità».

Art. 53.


1. L'articolo 67 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 67. - Ogni deputato esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato».

Art. 54.


1. L'articolo 68 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 68. - I deputati non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Senza autorizzazione della Camera dei deputati, nessun deputato può essere sottoposto a procedimento penale; né può essere arrestato, o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.
Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i deputati ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza».

Art. 55.


1. L'articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 69. - I deputati ricevono una indennità stabilita dalla legge».

Art. 56.


1. Dopo l'articolo 69 della Costituzione è inserito il seguente titolo: «Titolo I-bis - Il Senato», ed è aggiunto il seguente articolo:


«Art. 69-bis. - Il Senato è composto da membri dei Governi regionali, che li nominano e li revocano. Essi possono farsi rappresentare da altri membri dei rispettivi Governi.
Ogni Regione ha almeno tre voti, salvo la Valle d'Aosta ed il Molise che ne hanno uno; le Regioni con più di tre milioni di abitanti ne hanno cinque; quelle con più di cinque milioni di abitanti ne hanno sette; quelle con più di otto milioni di abitanti ne hanno nove.
Ogni Regione può inviare tanti membri quanti sono i suoi voti. I voti di una Regione in Senato possono essere dati solo unitariamente e soltanto dai membri presenti o dai loro rappresentanti».


2. Dopo l'articolo 69-bis della Costituzione, introdotto dal comma 1, è inserito il seguente:


«Art. 69-ter. - La Presidenza del Senato è retta a turno da ciascuna Regione in ordine alfabetico per sei mesi. Il Presi-dente convoca il Senato. Deve comunque convocarlo su richiesta del Governo federale o di tre Regioni.
Il Senato delibera a maggioranza assoluta dei voti. Le sedute sono pubbliche; tuttavia il Senato può deliberare di adunarsi in seduta segreta.
I membri del Governo federale hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono. Il Governo federale deve tenere al corrente il Senato delle sue attività.
Per le questioni relative all'Unione europea il Senato può formare un'apposita Commissione le cui decisioni valgono come decisioni del Senato. Si applicano i commi secondo e terzo dell'articolo 69-bis, in quanto compatibili.
Le modalità di esame e di approvazione dei progetti di legge che necessitano del consenso del Senato sono determinate dal regolamento interno del Senato».

Art. 57.


1. Dopo l'articolo 69-ter della Costituzione, introdotto dal comma 2 dell'articolo 56, è inserito il seguente titolo: «Titolo I-ter - L'Assemblea federale», ed è aggiunto il seguente articolo:


«Art. 69-quater. - L'Assemblea federale è composta dai membri della Camera dei deputati e del Senato. Si riunisce per l'elezione del Presidente della Repubblica federale, per la dichiarazione dello stato di guerra e per le nomine che la Costituzione o le leggi federali assegnano alla competenza dell'Assemblea.
Il Presidente e l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea federale sono quelli della Camera dei deputati. Le sedute sono pubbliche; tuttavia l'Assemblea federale può deliberare di adunarsi in seduta segreta.
Il funzionamento dell'Assemblea federale è disciplinato con legge costituzio-nale».

Art. 58.


1. Dopo l'articolo 69-quater della Costituzione, introdotto dall'articolo 57, è inserito il seguente titolo: «Titolo I-quater - Il procedimento legislativo federale», e le parole «Sezione II - La formazione delle leggi» sono soppresse.
2. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 70. - La funzione legislativa è riservata esclusivamente alla Federazione nelle seguenti materie:


a) libertà e diritti fondamentali;


b) politica estera, relazioni internazionali, stipulazione dei trattati internazionali, commercio con l'estero, rapporti con le confessioni religiose;


c) difesa, Forze armate, armi ed esplosivi;


d) pubblica sicurezza e lotta alla criminalità organizzata;


e) cittadinanza federale, stato civile e condizione degli stranieri, libertà di circolazione sul territorio federale, passaporti, immigrazione ed emigrazione, estradizione;


f) elezione della Camera dei deputati e del Parlamento europeo;


g) sistema monetario e valutario, bilancio federale, tributi federali, dazi, monopoli federali, credito sovraregionale, contabilità federale, attività finanziarie e credito in ambito federale;


h) programmi economici generali e azioni di riequilibrio; partecipazioni dello Stato;


i) unità del territorio doganale e commerciale, commercio e navigazione, libertà di circolazione delle merci, dogane;


l) normativa tecnica, pesi e misure, determinazione del tempo;


m) diritto civile, penale e processuale, ordinamento giudiziario, avvocatura e notariato;


n) poste e telecomunicazioni; informazione radiotelevisiva federale;


o) trasporti e comunicazioni di interesse federale; ferrovie federali e relative tariffe;


p) previdenza sociale; tutela e sicurezza del lavoro;


q) statistica federale; tutela della concorrenza, dei diritti d'autore, protezione industriale; ordinamento delle professioni;


r) opere pubbliche di interesse federale, espropriazioni per pubblica utilità per tutte le materie di interesse federale;


s) beni culturali e ricerca scientifica di interesse federale;


t) ordinamento degli organi e degli uffici federali e del relativo personale; procedimento amministrativo federale;


u) tutela dell'ambiente a livello sovraregionale;


v) ordinamento sportivo di interesse sovraregionale.


Nelle materie elencate al primo comma, la legge federale può autorizzare singole Regioni ad adottare provvedimenti legislativi nei limiti indicati dall'autorizzazione federale».

Art. 59.


1. Dopo l'articolo 70 della Costituzione è inserito il seguente:


«Art. 70-bis. - La Federazione può emanare leggi quadro nelle seguenti materie:


a) protezione civile;


b) livelli minimi inderogabili delle prestazioni sanitarie;


c) vincoli di tutela dei beni culturali, storici ed artistici;


d) produzione e distribuzione dell'energia;


e) minimi inderogabili di trattamento normativo ed economico nei rapporti di lavoro; istituti previdenziali obbligatori;


f) livelli minimi inderogabili in materia di istruzione.


Qualora sia richiesto dall'interesse generale alla predisposizione di normative uniformi, in particolare a tutela dell'unità giuridica ed economica e del mantenimento di condizioni di vita equiparabili all'interno del territorio federale, la Federazione può emanare leggi quadro anche in altre materie».

Art. 60.


1. L'articolo 71 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 71. - Le leggi federali sono approvate dalla Camera dei deputati. Necessitano del consenso del Senato le leggi costituzionali, le leggi organiche, le leggi quadro, le leggi generali in materia di procedimento amministrativo federale, le leggi in materia finanziaria e le altre leggi federali per le quali il consenso del Senato sia prescritto ai sensi della Costituzione federale.
L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo federale, a ciascun deputato, al Senato ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.
I progetti di legge del Governo federale sono preventivamente trasmessi al Senato, che può esprimere il proprio parere entro quattro settimane. In caso di urgenza l'esame da parte della Camera dei deputati può iniziare anche prima che sia pervenuto il parere del Senato, ma l'approvazione non può in ogni caso avvenire prima del termine entro il quale il Senato può far pervenire tale parere.
I progetti di legge presentati dal Senato sono trasmessi alla Camera dei deputati entro due mesi a cura del Governo federale, che deve allegare il proprio parere.
Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno centomila elettori, di un progetto redatto in articoli. Il regolamento della Camera dei deputati stabilisce i termini entro i quali essa è tenuta ad esaminare il progetto».

Art. 61.


1. L'articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 72. - Ogni disegno di legge, presentato alla Camera dei deputati è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione, composta in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. In ogni caso, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera dei deputati, se il Governo o un quarto dei componenti della Camera dei deputati o un terzo della Commissione richiedono che sia discusso o votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto.
Il regolamento stabilisce i casi in cui l'esame e l'approvazione sono riservati alla Camera. La procedura di esame e di approvazione diretta da parte della Camera dei deputati è tuttavia adottata in ogni caso per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.
Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza, su richiesta del Governo federale o di un quinto dei componenti della Camera dei deputati.
Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni, nonché le Commissioni la cui presidenza debba essere riservata alla minoranza parlamentare».

Art. 62.


1. Dopo l'articolo 72 della Costituzione è inserito il seguente:


«Art. 72-bis. - Su richiesta di almeno un quarto dei componenti della Camera dei deputati una legge può essere deferita, per motivi di legittimità costituzionale, all'esame della Corte costituzionale federale entro cinque giorni dalla sua approvazione.
La Corte costituzionale federale si pronuncia entro trenta giorni».

Art. 63.


1. L'articolo 73 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 73. - Le leggi approvate dalla Camera dei deputati sono immediatamente trasmesse al Senato.
Entro due settimane dal ricevimento della legge, il Senato può richiedere la convocazione di una Commissione, composta paritariamente da membri della Camera dei deputati e del Senato, per l'esame della legge.
Se per una legge è necessario il consenso del Senato, la richiesta di convocazione della Commissione può essere avanzata anche dalla Camera dei deputati e dal Governo federale. La Commissione è dotata di un proprio regolamento, approvato con legge e con il consenso del Senato. Il mandato dei membri del Senato presenti nella Commissione è libero.
Se per una legge non è necessario il consenso del Senato, questo può, entro due settimane, sollevare opposizione contro la legge. Se l'opposizione è stata approvata con la maggioranza dei voti del Senato, la Camera dei deputati può respingerla a maggioranza; se è stata approvata con i due terzi dei voti del Senato, la Camera dei deputati può respingerla a maggioranza di due terzi.
Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica federale entro un mese dall'approvazione.
Se la Camera dei deputati, a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiara l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.
Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso».

Art. 64.


1. L'articolo 74 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 74. - Sono leggi organiche quelle relative alla regolamentazione dei diritti e doveri dei cittadini, quelle relative alla tutela delle minoranze linguistiche, quelle elettorali e le altre previste dalla Costituzione federale.
L'approvazione, la modifica o la deroga delle leggi organiche richiede la maggioranza assoluta della Camera dei deputati ed il consenso del Senato ai sensi dell'articolo 71, primo comma».

Art. 65.


1. L'articolo 75 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 75. - È indetto referendum popolare per deliberare la abrogazione, totale o parziale, di una legge federale o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono un milione di elettori.
Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.
La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
Una legge organica determina le modalità di attuazione del referendum».

Art. 66.


1. L'articolo 76 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo federale se non con determinazione di princìpi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti».

Art. 67.


1. L'articolo 77 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 77. - In casi di assoluta necessità ed urgenza concernenti la sicurezza generale, le calamità naturali, l'emanazione di norme finanziarie che devono immediatamente entrare in vigore, o il recepimento e l'attuazione di atti normativi dell'Unione europea, il Governo federale può adottare sotto la sua responsabilità decreti provvisori con forza di legge, contenenti misure di immediata applicazione e di carattere specifico, e deve il giorno stesso presentarli per la conversione alla Camera dei deputati che, anche se sciolta, è appositamente convocata e si riunisce entro cinque giorni.
I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Possono tuttavia essere regolati con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti. I decreti non convertiti non possono essere reiterati né il Governo federale può emanare decreti che ne riproducano sostanzialmente il contenuto se non siano trascorsi sei mesi dalla reiezione o dalla scadenza del termine per la conversione.
Per la partecipazione del Senato al procedimento di conversione dei decreti si applicano gli articoli 71 e 73 in quanto compatibili».

Art. 68.


1. L'articolo 78 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 78. - Lo stato di guerra è deliberato con legge organica, che può conferire al Governo federale i poteri necessari».

Art. 69.


1. L'articolo 79 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 79. - L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti della Camera dei deputati, in ogni suo articolo e nella votazione finale.
La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.
In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge».

Art. 70.


1. L'articolo 80 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 80. - La Camera dei deputati autorizza con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.
Si applicano gli articoli 71, primo comma, e 73».

Art. 71.


1. L'articolo 81 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 81. - La Camera dei deputati approva ogni anno, con il consenso del Senato, i bilanci di previsione, annuale e pluriennale, e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo federale.
L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.
Ogni altra legge che importi riduzioni di entrate oppure nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte per l'intero periodo di applicazione. I disegni di legge e gli emendamenti che prevedono riduzioni di entrate oppure nuove o maggiori spese sono approvati a maggioranza assoluta qualora il Governo federale esprima parere contrario per motivi riguardanti la copertura finanziaria».

Art. 72.


1. L'articolo 82 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 82. - La Camera dei deputati può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.
A tale scopo nomina, su richiesta di un quarto dei propri componenti, una Commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La Commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria».

Art. 73.


1. La rubrica del titolo II della Costituzione è sostituita dalla seguente: «Il Presidente della Repubblica federale».
2. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 83. - Il Presidente della Repubblica federale è eletto dall'Assemblea federale.
L'elezione del Presidente della Repubblica federale ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'Assemblea. Dopo il secondo scrutinio si procede al ballottaggio tra i due candidati più votati di tale scrutinio.
Si applicano le disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 69-bis».

Art. 74.


1. L'articolo 84 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 84. - Può essere eletto Presidente della Repubblica federale ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d'età e goda dei diritti civili e politici.
L'ufficio di Presidente della Repubblica federale è incompatibile con qualsiasi altra carica.
L'assegno e la dotazione del Presidente della Repubblica federale sono determinati per legge».

Art. 75.


1. L'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 85. - Il Presidente della Repubblica federale è eletto per cinque anni.
Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca l'Assemblea federale, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica federale.
Se la Camera dei deputati è sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della Camera nuova. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica».

Art. 76.


1. L'articolo 86 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 86. - Le funzioni del Presidente della Repubblica federale, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente della Camera dei deputati.
In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica federale, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica federale entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se la Camera è sciolta o manca meno di tre mesi alla sua cessazione».

Art. 77.


1. L'articolo 87 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 87. - Il Presidente della Repubblica federale rappresenta la Repubblica federale italiana.
Può inviare messaggi alla Camera dei deputati.
Indice le elezioni della nuova Camera e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alla Camera dei deputati dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato federale.
Nomina, secondo le modalità indicate dalle leggi organiche istitutive, le autorità indipendenti.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici.
Ratifica i trattati internazionali conclusi dalla Federazione, previa, quando occorra, l'autorizzazione della Camera dei deputati e del Senato, e quelli conclusi dalle Regioni ai sensi dell'articolo 117-bis.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dall'Assemblea federale.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica federale».

Art. 78.


1. L'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 88. - Il Presidente della Repubblica federale, su richiesta del Presidente della Camera dei deputati e del Primo Ministro, scioglie la Camera dei deputati».

Art. 79.


1. L'articolo 89 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 89. - Nessun atto del Presidente della Repubblica federale è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.
Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Primo Ministro».

Art. 80.


1. L'articolo 90 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 90. - Il Presidente della Repubblica federale non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.
In tali casi è messo in stato di accusa dall'Assemblea federale, con votazione a maggioranza assolutadei suoi membri».

Art. 81.


1. L'articolo 91 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 91. - Il Presidente della Repubblica federale, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica federale e di osservanza della Costituzione federale dinanzi all'Assemblea federale».

Art. 82.


1. La rubrica del titolo III della Costituzione è sostituita dalla seguente: «Il Governo federale».

Art. 83.


1. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 92. - Il Governo federale è composto del Primo Ministro e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.
Il Presidente della Repubblica federale nomina il Primo Ministro e, su proposta di questo, i ministri.
Il Primo Ministro è eletto senza dibattito dalla Camera dei deputati.
Se il Governo federale non ottiene la fiducia ai sensi dell'articolo 94, il Presidente della Repubblica federale nomina un Governo di garanzia elettorale presieduto dal Presidente della Corte costituzionale federale e scioglie la Camera dei deputati indicendo nuove elezioni».

Art. 84.


1. L'articolo 93 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 93. - Il Primo Ministro e i ministri prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica federale».

Art. 85.


1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 94. - Entro dieci giorni dalla nomina dei ministri il Primo Ministro presenta alla Camera dei deputati il programma di governo. Su richiesta di un terzo dei deputati può aver luogo una votazione sul programma. Esso è approvato se i voti contrari non sono pari almeno alla maggioranza dei deputati.
La Camera dei deputati può esprimere votando per appello nominale una mozione, la sfiducia al Governo federale solo eleggendo a maggioranza dei suoi componenti un nuovo Primo Ministro. Il Presidente della Repubblica federale deve nominare l'eletto e, su proposta di questo, i ministri.
Qualora un'analoga mozione sia già stata approvata nel corso della legislatura o sia stato nominato un nuovo Primo Ministro in seguito a dimissioni del precedente, il Presidente della Repubblica federale nomina un Governo elettorale e scioglie la Camera dei deputati indicendo nuove elezioni.
Il voto contrario della Camera dei deputati su una proposta del Governo federale non importa obbligo di dimissioni».

Art. 86.


1. L'articolo 95 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 95. - Il Primo Ministro dirige la politica generale del Governo federale e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri.
Nel quadro delle direttive del Primo Ministro ogni ministro dirige autonomamente e sotto la propria responsabilità gli affari di sua competenza. In caso di divergenza di opinione tra un ministro ed il Primo Ministro decide il Governo federale. I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri.
Una legge organica provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri. I ministeri ele altre strutture del Governo federalepossono essere istituiti soltanto nelle materie riservate alla competenza della Federazione».

Art. 87.


1. Dopo l'articolo 95 della Costituzione è inserito il seguente:


«Art. 95-bis. - Le norme di attuazione delle leggi e degli atti aventi forza di legge sono riservate alla fonte regolamentare.
Il Governo federale esercita la potestà regolamentare nelle materie di competenza federale non riservate dalla Costituzione alla legge. L'esercizio della funzione regolamentare è disciplinato dalla legge organica, che determina il procedimento, la pubblicità e l'efficacia dei diversi tipi di regolamento.
Nelle materie non coperte da riserva assoluta di legge, la Camera dei deputati determina con legge le linee fondamentali della disciplina del settore, stabilendo princìpi e criteri direttivi nel rispetto dei quali il Governo federale esercita la potestà regolamentare. Si applica l'articolo 71, primo comma.
La Corte finanziaria federale, ove nell'esercizio del controllo preventivo di legittimità riscontri violazione della riserva di legge o delle norme di principio di cui al terzo comma, sottopone la questione di legittimità del regolamento alla Corte costituzionalefederale».

Art. 88.


1. L'articolo 96 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 96. - Il Primo Ministro e i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge organica».

Art. 89.


1. L'articolo 97 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 97. - I pubblici uffici sono organizzati con regolamenti sulla base dei princìpi stabiliti dalla legge, in modo che siano assicurati l'efficienza, l'imparzialità e la trasparenza dell'amministrazione.
Una legge organica disciplina forme e limiti del diritto di accesso agli atti ed ai procedimenti dell'amministrazione.
Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge. Nelle funzioni federali più elevate deve essere garantita la presenza di funzionari provenienti da tutte le Regioni, in rapporto alla popolazione di ciascuna regione».

Art. 90.


1. L'articolo 98 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 98. - I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo delle istituzioni federali, regionali e locali da cui rispettivamente dipendono.
Se sono membri della Camera dei deputati, del Governo federale, o di un Governo o Parlamento regionale non possono conseguire promozioni se non per anzianità.
Una legge organica stabilisce le limitazioni al diritto d'iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero».

Art. 91.


1. L'articolo 99 della Costituzione è abrogato.

Art. 92.


1. L'articolo 100 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 100. - La Corte amministrativa federale è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione.
La Corte finanziaria federale esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo federale, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio della Federazione. Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui la Federazione contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alla Camera dei deputati sul risultato del riscontro eseguito.
La legge organica assicura l'indipendenza dei due istituti e dei loro componenti di fronte al Governo federale».

Art. 93.


1. L'articolo 102 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 102. - La funzione giurisdizionale è affidata a magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario ed è esercitata dai tribunali federali e dai tribunali regionali.
I tribunali federali sono: la Corte costituzionale federale, la Corte di cassazione, la Corte amministrativa federale e la Corte finanziaria federale.
Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.
La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia».

Art. 94.


1. L'articolo 103 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 103. - Presso i tribunali regionali sono istituite sezioni specializzate in materia amministrativa, contabile e militare.
Le sezioni amministrative dei tribunali regionali e la Corte amministrativa federale hanno giurisdizione per la tutela dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi nei confronti della pubblica amministrazione.
Le sezioni contabili dei tribunali regionali e la Corte finanziaria federale hanno giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.
Le sezioni militari dei tribunali regionali in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate».

Art. 95.


1. L'articolo 104 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 104. - La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.
Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica federale.
Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.
Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari e per un terzo dall'Assemblea federale tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.
Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dall'Assemblea federale.
I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.
Non possono, finchè sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte della Camera dei deputati, del Governo federale, di un Governo o di un Parlamento regionale».

Art. 96.


1. L'articolo 107 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 107. - I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.
Il Ministro federale della giustizia, anche su proposta di un ministro regionale della giustizia, ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare.
I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.
Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario».

Art. 97.


1. L'articolo 108 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 108. - Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge organica.
La legge assicura l'indipendenza del pubblico ministero e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia».

Art. 98.


1. L'articolo 110 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 110. - Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia sono assicurati dalle singole Regioni nei limiti di quanto stabilito dalla legge federale».

Art. 99.


1. L'articolo 111 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 111. - Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.
Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.
Contro le decisioni della Corte amministrativa federale e della Corte finanziaria federale il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione».

Art. 100.


1. L'articolo 113 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art 113. - Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi giurisdizionali.
Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.
La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa».

Art. 101.


1. La rubrica del titolo V della Costituzione è sostituita dalla seguente: «I rapporti tra Federazione, Regioni e Comuni».
2. L'articolo 114 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 114. - La Repubblica federale è costituita dalle seguenti Regioni:
Piemonte; Valle d'Aosta; Lombardia; Trentino-Alto Adige-Sudtirol; Veneto; Friuli-Venezia Giulia; Liguria; Emilia-Romagna; Toscana; Umbria; Marche; Lazio; Abruzzi; Molise; Campania; Puglia; Basilicata; Calabria; Sicilia; Sardegna.
Le Regioni si ripartono in Comuni».

Art. 102.


1. Dopo l'articolo 114 della Costituzione è inserito il seguente:


«Art. 114-bis. - La Regione Trentino-Alto Adige-Sudtirol si compone delle due Province autonome di Trento e di Bolzano.
Alle due Province autonome si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 69-bis e 69-ter, al titolo I-quater ed al presente titolo».

Art. 103.


1. L'articolo 115 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 115. - L'ordinamento costituzionale delle Regioni deve corrispondere ai princìpi della Costituzione e deve garantire i diritti fondamentali in essa previsti».

Art. 104.


1. L'articolo 116 della Costituzione è abrogato.

Art. 105.


1. L'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 117. - Le Regioni esercitano in via esclusiva la potestà legislativa nelle materie che non siano espressamente ri servate alla Federazione dalla Costituzione.
Il diritto federale prevale sul diritto regionale, ed è suppletivo di questo».

Art. 106.


1. Dopo l'articolo 117 della Costituzione è inserito il seguente:


«Art. 117-bis. - Nelle materie di propria competenza le Regioni possono concludere accordi con altre Regioni, con la Federazione, con altri Stati o con enti territoriali di altri Stati.
A tal fine la Regione richiede l'assenso del Governo federale. L'assenso si intende prestato se il Governo federale non si è pronunciato entro otto settimane dalla richiesta».

Art. 107.


1. L'articolo 118 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 118. - Le Regioni danno esecuzione alle leggi federali, salva disposizione contraria della Costituzione, o in relazione a singole leggi per giustificati motivi.
Spettano alle Regioni l'organizzazione amministrativa e la disciplina del procedimento per dare attuazione alle leggi federali, salvo che la legge federale, col consenso del Senato, non disponga diversamente. Nelle materie di competenza legislativa federale, il Governo federale può, con il consenso del Senato, emanare direttive generali per l'esecuzione».

Art. 108.


1. L'articolo 119 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 119. - Le Regioni hanno potestà impositiva.
La Federazione e le Regioni sopportano separatamente le spese relative ai propri compiti, salvo quanto disposto dalla Costituzione.
Qualora le Regioni operino per conto della Federazione, quest'ultima sostiene le relative spese.
La Federazione e le Regioni ripartiscono tra di loro il gettito dei tributi erariali, nella misura stabilita con legge federale organica. Tale legge stabilisce quali tributi siano di competenza federale, quali di competenza regionale, nonché quali siano ripartiti tra Federazione e Regioni ed in quale misura.
Il prelievo fiscale è effettuato separatamente dalla Federazione e dalle Regioni per i tributi di rispettiva competenza. I tributi ripartiti sono prelevati dal percettore della quota maggiore.
Con legge federale organica è garantita un'adeguata compensazione tra le diverse capacità delle Regioni di produrre gettiti tributari e contributivi. A tal fine, detta legge istituisce un fondo perequativo, il cui ammontare non può superare la cifra necessaria a compensare la minore capacità a produrre gettiti tributari e contributivi rispetto alla media federale per abitante. La perequazione deve avere riguardo alle competenze effettivamente svolte dalle singole Regioni.
La Federazione può concedere alle Regioni aiuti finanziari per investimenti delle Regioni e dei Comuni che rivestano una particolare importanza o che si rendano necessari per impedire una turbativa dell'equilibrio economico generale, o per equilibrare differenze di potere economico nel territorio federale, o per promuovere un'espansione economica. La disciplina è adottata con legge organica.
Ai Comuni spettano tributi propri, quote del gettito dei tributi erariali prodotti nel proprio territorio e trasferimenti dai bilanci federale e regionale al fine di assicurare i servizi essenziali su tutto il territorio federale».

Art. 109.


1. L'articolo 120 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 120. - Le Regioni non possono istituire dazi d'importazione o esportazione o transito fra loro.
Non possono adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose fra le Regioni.
Non possono limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio federale la loro professione, impiego o lavoro».

Art. 110.


1. L'articolo 121 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 121. - Sono organi necessari della Regione: il Parlamento regionale, il Governo regionale e il Presidente della Regione.
Il Parlamento regionale esercita le potestà legislative della Regione e le altre funzioni ad esso conferite dalla Costituzione federale, dalla Costituzione regionale e dalle leggi. Può fare proposte di legge alla Camera dei deputati.
Il Presidente ed il Governo regionale sono organi esecutivi della Regione.
Il Presidente rappresenta la Regione; presiede il Governo regionale, promulga le leggi ed i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative.
Ciascuna Regione può istituire, accanto agli organi necessari di cui ai commi precedenti, altri organi, fra cui un'assemblea rappresentativa dei Comuni».

Art. 111.


1. L'articolo 122 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 122. - Il sistema di elezione,il numero e casi di ineleggibilità e di in-compatibilità dei parlamentari regionali, nonché le immunità connesse a tale ca-rica sono stabiliti con legge regionale, ferme restando l'impossibilità di appartenere contemporaneamente a due Parlamenti regionali e la disposizione di cui all'articolo 65, secondo comma.
La legge regionale stabilisce i criteri e le modalità per l'elezione del Presidente regionale e degli altri componenti del Governo regionale e le relative incompatibilità».

Art. 112.


1. L'articolo 123 della Costituzione è abrogato.

Art. 113.


1. L'articolo 124 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 124. - Il Primo Ministro nomina in ogni Regione un commissario federale, col compito di soprintendere alle attività degli uffici periferici della Federazione e di coordinarle con quelle esercitate dalle amministrazioni regionali e comunali».

Art. 114.


1. L'articolo 125 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 125. - Tutti gli organi della Federazione, delle Regioni e degli enti locali cooperano tra loro nel raggiungimento delle loro finalità ed i loro rapporti si ispirano al principio di leale collaborazione.
Se una Regione non adempie agli obblighi federali che le derivano dalla Costituzione o da altra legge federale, il Governo federale, con il consenso del Senato, può obbligare la Regione ad adempiere ai propri obblighi».

Art. 115.


1. L'articolo 126 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 126. - Salvi i casi di scioglimento previsti dalla rispettiva Costituzione regionale, il Parlamento regionale può essere sciolto con decreto del Presidente della Repubblica federale, sentito il Presidente del Parlamento regionale, su richiesta del Governo federale e con il consenso del Senato, espresso a maggioranza dei due terzi dei voti; non partecipano alla votazione i rappresentanti della Regione del cui Parlamento si tratta.
Lo scioglimento può essere disposto quando il Parlamento regionale compia atti contrari alla Costituzione federale, o per ragioni di sicurezza o quando, per dimissioni o per impossibilità di formare una maggioranza, non sia in grado di funzionare.
In caso di scioglimento le elezioni del nuovo Parlamento regionale hanno luogo entro sessanta giorni».

Art. 116.


1. L'articolo 127 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 127. - Ogni legge approvata dal Parlamento regionale è comunicata immediatamente al Governo federale.
Il Governo federale, quando ritenga che una legge approvata dal Parlamento regionale ecceda la competenza della Regione o contrasti con gli interessi federali o con quelli di altre Regioni, può promuovere la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale federale.
Il Governo regionale, quando ritenga che una legge approvata dalla Camera dei deputati che non necessitava del consenso del Senato ecceda la competenza della Federazione, può promuovere la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale federale».

Art. 117.


1. L'articolo 128 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 128. - I Comuni sono enti autonomi rappresentativi delle comunità locali. Ad essi è riconosciuta autonomia statutaria e sono attribuite funzioni proprie nel quadro della comunità regionale.
Nel disciplinare l'ordinamento dei Comuni le Regioni provvedono affinché agli stessi sia riconosciuto il diritto di regolare, nei limiti stabiliti dalle leggi federali e regionali, tutti gli affari della comunità locale.
Sono organi dei Comuni: il Consiglio, la Giunta, il Sindaco. Nelle elezioni comunali sono eleggibili ed hanno diritto di voto anche cittadini di altri Stati appartenenti all'Unione europea».

Art. 118.


1. L'articolo 129 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 129. - Con legge regionale possono essere disposte forme di cooperazione anche obbligatoria tra i Comuni e tra questi e la Regione per la gestione di servizi pubblici locali, per lo svolgimento coordinato di funzioni e servizi determinati, per la gestione associata di servizi o l'attuazione di opere. La Regione può incentivare la fusione dei Comuni minori.
Sono inoltre previste forme di cooperazione per la valorizzazione delle zone montane e per la gestione associata di questioni sovracomunali che interessino l'area metropolitana delle maggiori città.
Ai Comuni deve essere garantita la possibilità di istituire aziende speciali ed istituzioni per lo svolgimento di determinate funzioni di interesse comunale. Deve inoltre essere riconosciuto ai Comuni il diritto, nei limiti stabiliti dalle leggi federali e regionali, di possedere, acquistare e disporre di beni patrimoniali di ogni natura, di gestire attività economiche, di gestire autonomamente il proprio bilancio e di imporre tributi».

Art. 119.


1. L'articolo 130 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 130. - Il controllo di legittimità sugli atti dei Comuni e degli altri enti locali costituiti ai sensi dell'articolo 129 è esercitato, secondo modalità stabilite con legge regionale, da un organo della Regione, costituito in modo da garantirne l'imparzialità e l'indipendenza.
I Comuni possono adire la Corte costituzionale federale, con le modalità stabilite da una legge federale organica, nel caso di violazione dei propri diritti stabiliti dagli articoli del presente titolo ad opera di una legge. Se si tratta di una legge regionale il ricorso alla Corte costituzionale federale è ammesso solo se non sia possibile sollevare ricorso davanti alla Corte costituzionale regionale».

Art. 120.


1. L'articolo 131 della Costituzione è abrogato.

Art. 121.


1. L'articolo 132 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 132. - Per assicurare alle Regioni maggiore capacità funzionale si può con legge costituzionale, sentiti i Parlamenti regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse. Vanno comunque salvaguardate la solidarietà regionale e la convenienza economica ed ambientale, nonché le caratteristiche storiche e culturali delle Regioni.
Si può, con referendum e con accordi delle Regioni tra loro, consentire che i Comuni che ne facciano richiesta siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra».

Art. 122.


1. L'articolo 133 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 133. - La Regione può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni, sempre che la proposta sia approvata con referendum dalle popolazioni interessate».

Art. 123.


1. La rubrica della sezione I del titolo VI della Costituzione è sostituita dalla seguente: «La Corte costituzionale federale».
2. L'articolo 134 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 134. - La Corte costituzionale federale giudica:


a) sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge della Federazione;


b) sulle controversie circa la compatibilità del diritto federale o regionale con la Costituzione federale e del diritto regionale con il diritto federale, su richiesta del Governo federale, di un Governo regionale o di un quarto dei membri della Camera dei deputati;


c) sui conflitti di attribuzione tra i poteri della Federazione e su quelli tra la Federazione e le Regioni, e tra le Regioni;


d) sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica federale, a norma della Costituzione;


e) sui ricorsi di costituzionalità presentati da chiunque ritenga di essere stato leso nei suoi diritti fondamentali da una legge o da un atto avente forza di legge, dopo l'esaurimento dei mezzi ordinari;


f) negli altri casi previsti dalla Costituzione e dalla legge federale».

Art. 124.


1. L'articolo 135 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 135. - La Corte costituzionale federale è composta di sedici giudici nominati per un quarto dal Presidente della Repubblica federale, per un quarto dalla Camera dei deputati, per un quarto dal Senato e per un quarto dalle supreme magistrature.
I giudici della Corte costituzionale federale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni d'esercizio.
I giudici sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.
Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.
La Corte elegge fra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio ed è rieleggibile, fermi in ogni casi i termini di scadenza dell'ufficio di giudice. La legge stabilisce inoltre che in seno alla Corte sia costituito uno speciale collegio, composto da quattro membri di nomina diversa, preposto ai ricorsi presentati ai sensi della lettera e) dell'articolo 134.
L'ufficio di giudice della Corte costituzionale federale è incompatibile con quello di membro della Camera dei deputati, di un Parlamento regionale, con l'esercizio della professione d'avvocato, e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.
Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica federale intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a deputato, che la Camera dei deputati compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari».

Art. 125.


1. L'articolo 136 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 136. - Quando la Corte costituzionale federale dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.
La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alla Camera dei deputati ed ai Parlamenti regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali».

Art. 126.


1. L'articolo 137 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 137. - Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte.
Con legge organica sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.
Contro le decisioni della Corte costituzionale federale non è ammessa alcuna impugnazione».

Art. 127.


1. Dopo l'articolo 137 della Costituzione è inserito il seguente:


«Art. 137-bis. - Con legge costituzionale regionale le Regioni possono prevedere la competenza della Corte costituzionale federale anche in riferimento al proprio diritto costituzionale interno. In tal caso si applicano gli articoli da 134 a 137 in quanto compatibili.
Se le Regioni istituiscono organi con compiti analoghi a quelli della Corte costituzionale federale, possono essere adottate con legge costituzionale regionale disposizioni analoghe a quelle degli articoli da 134 a 137».


2. Dopo l'articolo 137-bis della Costituzione, introdotto dal comma 1, è inserito il seguente:


«Art. 137-ter. - Chiunque può rivolgersi all'ufficio del difensore civico federale per segnalare irregolarità nell'amministrazione della Federazione, qualora vi abbia interesse ed egli non disponga o non disponga più di altri strumenti giuridici. Il difensore civico federale deve esaminare ogni ricorso ed è tenuto a comunicare al ricorrente l'esito dell'esame e le proprie decisioni.
Il difensore civico federale può accertare d'ufficio l'esistenza di irregolarità nell'amministrazione della Federazione.
Tutti gli organi federali, regionali e comunali devono agevolare il compito del difensore civico federale nello svolgimento delle sue funzioni, consentire la visione dei loro documenti e fornire, se richiesti, le informazioni necessarie. Al difensore civico federale non può essere opposto il segreto d'ufficio.
L'ufficio del difensore civico federale ha sede a Roma. È composto da sei membri, uno dei quali, a turno, funge da Presidente, eletti per metà dalla Camera dei deputati e per metà dal Senato. I difensori civici federali sono nominati per sei anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.
Su richiesta del difensore civico federale, la Corte costituzionale federale decide sull'illegittimita di atti di un'autorità federale.
Con legge organica sono stabilite le norme necessarie per la costituzione e il funzionamento dell'ufficio del difensore civico federale.
Con legge costituzionale regionale le Regioni possono dichiarare la competenza dell'ufficio del difensore civico federale anche in riferimento agli atti dell'amministrazione regionale. In tal caso si applicano le disposizioni di cui al presente articolo in quanto compatibili.
Se le Regioni istituiscono organi con compiti analoghi a quelli dell' ufficio del difensore civico federale, possono essere adottate con legge costituzionale regionale disposizioni analoghe a quelle del presente articolo».

Art. 128.


1. L'articolo 138 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 138. - Le leggi di revisione della Costituzione federale e le altre leggi costituzionali federali sono adottate a maggioranza dei due terzi dei membri della Camera dei deputati e dei due terzi dei voti del Senato con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi.
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando comportino una modifica totale della Costituzione federale.
Se le leggi comportano una modifica soltanto parziale della Costituzione federale, il referendum si svolge soltanto se entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri della Camera dei deputati o un terzo dei voti del Senato o un milione di elettori o cinque Parlamenti regionali.
La legge sottoposta a referendum è promulgata, se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto al voto e se è approvata dalla maggioranza dei voti validi».

Art. 129.


1. L'articolo 139 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 139. - Non possono essere oggetto di revisione costituzionale la forma repubblicana e quella federale, né il contenuto essenziale dei diritti e delle libertà previsti dalla parte prima della Costituzione».

Capo II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 130.


1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale il Presidente della Repubblica indice le elezioni della Camera dei deputati.

Art. 131.


1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale in ciascuna Regione viene eletta con criterio proporzionale un'Assemblea costituente con il compito di redigere la costituzione regionale. I requisiti per l'elettorato attivo e passivo sono, in quanto compatibili con il principio proporzionale, i medesimi prescritti dalla legge elettorale per i Consigli regionali attualmente vigente.
2. I testi delle costituzioni regionali, approvati entro sei mesi dall'elezione delle assemblee costituenti, sono sottoposti all'esame della Corte costituzionale federale.
3. Se la Corte non solleva obiezioni in ordine alla compatibilità delle costituzioni regionali con quella federale, esse entrano in vigore immediatamente dopo la pronuncia della Corte. In caso contrario le assemblee delle Regioni interessate devono adeguare i testi entro sei mesi dalla pronuncia. Qualora non vi provvedano entro tale termine si applica il diritto federale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, come sostituito dall'articolo 105 della presente legge costituzionale.
4. Fino alla data di entrata in vigore delle nuove costituzioni regionali le Regioni continuano a svolgere la funzione legislativa ed amministrativa nelle materie di propria competenza.

Art. 132.


1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, le Regioni determinano le funzioni che non possono essere esercitate dagli enti locali, singoli o associati.

Art. 133.


1. In corrispondenza delle proprie nuove competenze le Regioni succedono, nel proprio territorio, nei beni e nei diritti demaniali e patrimoniali della Federazione.

Art. 134.


1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, tutte le leggi, i decreti, le ordinanze, i regolamenti e gli altri atti ad essa contrari sono abrogati.

Art. 135.


1. La Federazione, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, adegua le sue leggi alle esigenze della struttura federale dell'ordinamento italiano, curando in particolare la redazione di testi unici delle norme federali nelle diverse materie.

Art. 136.


1. La Regione Trentino-Alto Adige-Sudtirol è costituita come sede di concertazione delle attività di interesse sovraprovinciale delle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo le modalità previste dalla costituzione regionale.
2. I Consigli delle due Province autonome si riuniscono periodicamente, secondo le modalità stabilite dalla Costituzione regionale, nel Parlamento regionale, presieduto a turno dai Presidenti dei due Consigli provinciali. La Presidenza della Regione è esercitata a turno dai Presidenti delle due Giunte provinciali.
3. Le due Province autonome adottano i rispettivi Statuti, secondo le modalità previste dalla costituzione regionale, nonché ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 131 che si applicano in quanto compatibili.
4. La costituzione regionale indica le materie nelle quali alla Regione è riconosciuto un potere di indirizzo e coordinamento delle politiche provinciali, le competenze degli organi regionali, nonché le modalità di attuazione delle leggi regionali da parte delle Province. Tra le materie da indicare devono essere in ogni caso previste le questioni relative alle minoranze presenti nel territorio delle rispettive Province, la ricerca scientifica e tecnologica, il credito sovraprovinciale, gli interventi economici di interesse sovraprovinciale, i trasporti, le comunicazioni e le opere pubbliche di interesse sovraprovinciale, le politiche turistiche e ambientali di interesse sovraprovinciale, nonché, nelle stesse materie, i rapporti con gli organi federali e organi o enti di Stati stranieri ai sensi dell'articolo 117-bis della Costituzione, introdotto dall'articolo 106 della presente legge costituzionale.


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