PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE - C2900


Onorevoli Deputati! - Il Senato (A.S. n. 1076), in sede di prima deliberazione, il 30 luglio scorso ha approvato il disegno di legge costituzionale che prevede la «Istituzione di una Commissione parlamentare per le riforme costituzionali». La Camera (A.C. n. 2050) ha approvato, in sede di prima deliberazione, lo stesso testo il 3 agosto successivo. Il 18 settembre il testo è stato assegnato alla Commissione affari costituzionali del Senato (A.S. n. 1076-B), in sede referente per la seconda deliberazione. Ad oggi non è ancora iniziato l'esame.
La Commissione ha il compito di elaborare progetti di revisione della parte seconda della Costituzione, in particolare in materia di forma di Stato, forma di governo e bicameralismo e sistema delle garanzie.
I presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica assegnano alla Commissione i disegni di legge e le proposte di legge costituzionali presentati entro la data di entrata in vigore della legge costituzionale istitutiva della Commissione. La Commissione entro il 30 giugno 1997, trasmette alle Camere un progetto di legge (ovvero più progetti di legge, ciascuno dei quali riferito ad una o più delle materie indicate) di riforma della parte seconda della Costituzione. La legge costituzionale, approvata con unico voto finale, sarà sottoposta ad unico referendum popolare entro tre mesi dalla sua pubblicazione.
La presente proposta di legge costituzionale è riferita esclusivamente problema della modifica della forma di Stato.
In questi ultimi anni non sono mancati gli interventi per la riforma della nostra Costituzione: il rapporto della Fondazione Agnelli «Nuove regioni e riforma dello Stato» del 1993, il rapporto del Censis «Verso un governo dei Lander» del 1995, il documento «Autonomie regionali e federalismo solidale» della Commissione diocesana «Giustizia e pace» della diocesi di Milano del 1996, la Carta delle regioni d'Italia del 1993, il Rapporto dell'Istituto di studi delle regioni del 1994. Tanto per citarne alcuni.
A livello istituzionale è da ricordare il progetto di legge costituzionale di revisione della parte seconda della Costituzione della Commissione parlamentare per le riforme istituzionali, comunicato alla Presidenza della Camere e alla Presidenza del Senato l'11 gennaio 1994 (A.C. n. 3597 e A.S. n. 1789). Questo progetto di revisione si basa sul criterio dell'inversione dell'elenco delle materie riservate alla potestà regionale dall'articolo 117 della Costituzione. Senonché una tale novità è risultata più apparente che reale, poiché rimane l'attribuzione al legislatore nazionale del compito di dettare i princìpi fondamentali della materia, cioè un sistema che non ha tenuto conto della prassi e che risulta del tutto marginale nelle esperienze federali austriaca e tedesca da cui è mutuato. Ma la critica maggiore che è stata mossa al progetto consiste nell'aver insistito nel credere che l'amministrazione e la finanza «seguiranno» le innovazioni introdotte sul versante della legislazione. Il progetto della Bicamerale prevedeva inoltre ampie competenze di spese alle regioni, alle quali, tuttavia, bisognava rispondere con ampie competenze dal lato delle entrate e con il controllo della spesa pubblica totale per evitare che la «regionalizzazione dello Stato» comporti oneri aggiuntivi su entrambi i fronti. Il perno del progetto è costituito dalle regioni, un istituto che in Italia, rispetto ad altri Paesi europei, non ha esercitato, finora, alcun ruolo sostanziale nel decentramento dello Stato. Al contrario, le inefficienze e le rigidità di questo istituto hanno avuto una parte rilevante nell'immobilità della situazione italiana. Le ragioni di questa situazione sono strettamente connesse con alcuni fattori di ordine politico, piuttosto che economico o sociale. Sostanzialmente prive dell'autonomia istituzionale e finanziaria e della funzione di controllo della spesa, le regioni non hanno mai risposto alle esigenze di differenziazione e di autogoverno che si vanno ora manifestando. D'altronde, i primi anni settanta sono stati dominati da una tendenza ad accrescere il controllo politico sull'amministrazione concentrando i poteri in organismi rappresentativi del potere centrale a livello inferiore. Le regioni hanno funzionato da ripetitori dei modelli di spesa del governo centrale; in questo contesto il problema dell'autonomia istituzionale e finanziaria è passato in secondo piano, dato che l'unica funzione certa delle regioni è stata quella di usare, e a sua volta devolvere ad enti inferiori, i trasferimenti statali.
Il modello italiano di decentramento di diritto-centralizzazione di fatto ha provocato un aumento di divario rispetto ad altri Paesi europei (Francia, Belgio, Regno Unito, ad esempio), in termini di ruolo e di organizzazione pur essendo l'Italia uno dei Paesi con più vasta articolazione territoriale dei poteri. L'Italia, come si vedrà, è uno dei Paesi in cui maggiore è il peso del governo centrale; sia nel caso spagnolo, con la sue forte regionalizzazione, sia nel caso francese, con un forte livello provinciale rappresentato dai departments, sia nel caso inglese, l'autonomia locale ha rivestito un ruolo di rilievo nell'offerta di beni pubblici, sia nel modo di finanziaria.
Gli assetti istituzionali futuri dovrebbero evitare incertezze circa l'alternativa tra un centro decisionale unico, con conseguente declino del ruolo delle giurisdizioni inferiori, o la valorizzazione delle regioni e degli enti locali come strumento della soddisfazione differenziata di esigenze diverse e come occasione per abbandonare la visione che ha caratterizzato il rapporto tra governo centrale ed enti inferiori in questi anni.
Nel corso degli anni c'è stata una imponente proliferazione di strutture pubbliche di governo in sempre più ristrette porzioni di territorio. Solo per fare alcuni esempi, oggi nel nostro Paese si contano 20 regioni, 103 province, 8.100 comuni, diverse migliaia di circoscrizioni comunali, 337 comunità montane, 624 aziende unità sanitarie locali, 733 distretti scolastici, 103 camere di commercio, innumerevoli presidi giudiziari e delle Forze dell'ordine, diverse migliaia di uffici decentrati dei vari ministeri. Ci sono 10.000 istituzioni, 1,8 per ogni 10.000 abitanti.
È mancato un disegno organico di decentramento delle competenze e delle responsabilità. Il proliferare delle strutture pubbliche di governo nel territorio ha creato una sorta di addensamento burocratico che favorisce, anziché scoraggiare, i processi di disgregazione e di delega delle responsabilità.
L'assunto secondo il quale la partecipazione doveva essere tanto maggiore quanto minori fossero le dimensioni delle unità locali non solo si è dimostrato errato ma ha creato, per dirla con il rapporto del Censis:


l'atomizzazione del territorio in tante microistituzioni formalmente indipendenti tra di loro;


processi decisionali incerti, confusi, contraddittori;


una partecipazione sempre più conflittuale e sempre meno propositiva;


un sovraccarico legislativo dal centro alla periferia e viceversa;


un rigonfiamento strutturale degli apparati pubblici;


e soprattutto una difficoltà sempre maggiore a dare risposte efficaci e in tempi brevi ai bisogni della gente.


Le attuali istituzioni politiche hanno sempre maggiori difficoltà di stare al passo con lo sviluppo e la trasformazione dell'economia. Questo fenomeno caratterizza molti Paesi europei.
In Italia la sfiducia nelle istituzioni è più acuta mentre la globalizzazione dei mercati rende sempre più stretta l'interazione tra fatti e soggetti a livello nazionale e internazionale. L'accentramento istituzionale, che ha consentito l'unificazione politica e sociale, risulta adesso inadeguato di fronte ai veloci mutamenti che hanno investito le sfere economiche. Dalle veloci trasformazioni in atto sembra proliferarsi una nuova figura di Stato che:


deve ridefinire le proprie competenze e coordinarle orizzontalmente a livello interno e internazionale;


deve redistribuire i propri poteri e funzioni tra il governo centrale e i governi periferici.


Bisogna passare da uno Stato centralistico a un policentrismo istituzionale basato sui princìpi di sussidiarietà, di solidarietà e di interdipendenza. Una nuova articolazione dei diversi livelli di governo che insistono sul territorio.
L'Unione europea punta a valorizzare una pluralità di soggetti: gli Stati, le regioni e gli enti locali, privilegiando i sistemi federali e quelli reticolari.
Il modello tedesco è allo stesso tempo federale e reticolare. La Germania ha un sistema coordinato e interdipendente a livello orizzontale, coordinato a livello centrale, definito «cooperativo federale».
Il modello francese, storicamente accentrato, è basato sull'efficienza burocratica e la delocalizzazione fuori dai grandi centri (in particolare della capitale) di importanti funzioni centrali. La Francia si sta per caratterizzare con poli di eccellenza nazionali e internazionali nelle importanti città regionali.
Il modello inglese, con ampie autonomie per Galles e Scozia, ha subito nell'ultimo periodo un forte processo di delocalizzazione di amministrazioni centrali.
La Spagna ha un sistema misto di decentramento e federalismo a geometria variabile o a doppia velocità.
Il Belgio è passato da un sistema accentrato a un sistema federale.
A livello europeo va ricordato il Comitato delle regioni, il cui ruolo è stato riconosciuto nel Trattato di Maastricht, e la Camera delle Regioni del Congresso dei poteri locali e delle regioni del Consiglio d'Europa. Recentemente è stata firmata la Carta europea dell'autonomia regionale.
La presente proposta di legge costituzionale, riferita esclusivamente al problema della modifica della forma di Stato, è la sintesi unitaria delle diverse posizioni politiche che caratterizzano gli schieramenti di governo delle singole regioni. Si è realizzato un accordo tra le regioni governate dai diversi schieramenti politici sulle questioni della modifica della forma di Stato.
L'Italia si presenta oggi come un Paese strutturalmente non governabile. Sul piano politico si sommano, al centro, le due Camere con competenze paritarie, composte da circa mille parlamentari e, in periferia, le assemblee elettive, e i rispettivi esecutivi, di regioni, province e comuni. Questo sistema non funziona più. Esso impedisce di prendere decisioni efficaci sia al centro che in periferia. La situazione dell'Italia è la seguente: da un lato un sistema istituzionale pletorico e ingolfato e dall'altro lato enormi spinte civili e sociali che rivendicano un assetto più efficiente del sistema di governo.
Tali spinte appaiono, come si è detto in precedenza, più evidenti alla luce delle sfide sempre più pressanti che derivano dai cambiamenti dell'organizzazione dei sistemi produttivi e dalla globalizzazione dei mercati rispetto a cui l'attuale assetto istituzionale è del tutto inadeguato.
Dentro i confini nazionali dei singoli Paesi le specificità regionali si sono progressivamente accentuate anche e in particolare modo a livello economico e sociale. Le specificità regionali vanno considerate in positivo in quanto la valorizzazione è una condizione per produrre ricchezza e, quindi, solidarietà e benessere. In tale contesto, in cui la crescita del benessere è data dalla valorizzazione di specificità locali che consentono a sistemi regionali integrati di competere nell'economia-mondo, è evidente che le stesse politiche territoriali devono essere esaltate.
Queste motivazioni territoriali di carattere economico-funzionale e di carattere politico e sociale e i gravissimi limiti di efficienza e responsabilità mostrati dal centro politico-amministrativo italiano dimostrano che una efficace amministrazione delle politiche pubbliche - tanto nazionali che comunitarie - deve passare sempre di più attraverso una significativa valorizzazione delle istituzioni sub-nazionali di governo.
Le regioni avanzano questa proposta, non in ragione della difesa delle attuali istituzioni regionali, che vanno radicalmente riformate, ma in ragione di un disegno strategico di riforma dell'Italia.
La proposta si muove nel senso di una riforma in senso federale della Repubblica. Un federalismo per ricostruire l'Italia, per restituire identità e coesione al Paese.
Il federalismo non è l'anticamera della secessione. È vero il contrario: senza federalismo, l'unità del Paese è a rischio.
Il federalismo serve per ricostruire l'unità dell'Italia, nella prospettiva europea, per ridare coesione, identità e funzionalità al Paese. Per perseguire tale obiettivo la presente proposta di legge si ispira ai princìpi del federalismo cooperativo, così come questi si sono venuti affermando, in Europa, ed in particolare, come si è detto in precedenza, nell'esperienza tedesca.
La risposta istituzionale più appropriata alle esigenze dello Stato sociale è il federalismo cooperativo in quanto esso consente al tempo stesso di avvicinare i processi di gestione dei servizi ai cittadini, ma anche di rendere possibili strategie coordinate per promuovere uno sviluppo nazionale forte ed equilibrato.
Come si è già detto, la proposta di riforma riguarda esclusivamente i temi della forma di Stato. Essa non interviene quindi in alcun modo sulle questioni della forma di governo. Perciò le ipotesi qui formulate per quanto attiene vuoi alla attribuzione alla Camera politica della funzione di esprimere la fiducia al Governo vuoi ai meccanismi ipotizzati per quanto riguarda l'elezione del Presidente della Repubblica hanno un carattere meramente tecnico. Esse sono quindi riferite alla Costituzione vigente.
Le proposte qui formulate in ordine alla modifica della forma di Stato sono quindi del tutto neutre sotto il profilo della forma di governo. D'altronde, ciò è comprovato dalla esperienza comparata. Non esiste alcuna relazione univoca tra forma di Stato e forma di governo sul piano comparato: esistono infatti Stati federali a regime presidenziale, come gli Stati Uniti d'America, e Stati federali a regime di parlamentarismo-rafforzato, come la Germania.
Secondo le regioni, il confronto sul nuovo assetto costituzionale della Repubblica deve partire dallo sciogliere il nodo della forma di Stato.
Il primo passo della riforma federalista sta nella riforma del Parlamento.
All'attuale e oramai disfunzionale bicameralismo paritario occorre quindi sostituire un bicameralismo specializzato. Specializzato, tuttavia, non solo per funzioni, ma per meccanismi di legittimazione e di composizione delle due Camere (Camera e Senato).
Si prevede una Camera politica, con un numero di parlamentari ridotti rispetto all'attuale, investita del rapporto fiduciario con il Governo e delle funzioni di deliberare la grande legislazione federale.
La Camera politica va poi affiancata dal Senato federale non politico, ma rappresentativo degli enti-federati.
In tutte le esperienze federali, ma soprattutto in quelle che adottano un modello cooperativo, il compito di tracciare di volta in volta la linea esatta di ripartizione delle competenze è per ampi tratti affidato alla legge ordinaria (la legge cornice, la legge quadro, la legge organica, la legge di riforma economico-sociale, la legge di indirizzo o di programmazione, eccetera) la quale interviene sulla base dei principi definiti dalla Costituzione.
Quindi soltanto lo strumento dinamico della co-decisione può assolvere al compito di salvaguardare gli ambiti di autonomia ed al tempo stesso non irrigidire l'attribuzione delle prerogative di ogni istituzione di governo per la pretesa di predeterminarle tutte in principio. Lo stesso appello al criterio della sussidiarietà acquista senso esclusivamente se le valutazioni di efficienza, cui esso rimanda, sono compiute con adeguati meccanismi di co-decisione.
L'efficacia del federalismo tedesco riposa esattamente nella scelta di associare al centro, in un solido meccanismo di reciproca integrazione, il sistema federale e il sistema federato, attraverso la dialettica tra Bundestag e Bundesrat.
L'essenza di tale meccanismo sta nella differenza strutturale dei due organi parlamentari: nel primo trova espressione la dialettica prodotta dal pluralismo politico-partitico; il secondo garantisce una composizione dinamica delle relazioni inter-istituzionali mediante la presenza diretta dei governi dei Lander a cui viene attribuita una quota ponderata e indivisibile di voti.
Il Bundesrat in Germania e il Senato federale qui proposto rappresentano gli interessi dei Lander e delle regioni non in quanto comunità, ma in quanto enti.
La scelta della composizione e delle funzioni del Senato federale è rilevante. È evidente, peraltro, che solo se quest'ultimo avrà delle funzioni e una composizione chiaramente differenziate dalla Camera si potrà effettivamente raggiungere il doppio scopo di snellire il processo legislativo nazionale e dotarlo di una sede efficace per la gestione cooperativa del sistema federale.
Quanto alla differenziazione delle funzioni, per raggiungere il doppio obiettivo che è indicato è necessario che il Senato non abbia titolarità ad intervenire in merito al rapporto fiduciario e al controllo politico del Governo. Deve invece occuparsi delle sole decisioni che attengono ai rapporti federazione-regioni, siano esse assunte in sede legislativa (leggi cornice, leggi organiche, eccetera), siano esse atti amministrativi generali (atti di indirizzo e coordinamento, programmi di settore, piani di intervento, scelte di redistribuzione finanziaria, livelli minimi dei servizi, eccetera) o rivolti ad una singola regione (interventi speciali, atti di sostituzione). Più precisamente, ad esso spetta la funzione di seconda lettura, ovvero di richiamo, tramite il potere di opposizione, di un insieme di leggi la cui approvazione conclusiva è comunque affidata alla Camera, a partire dalle leggi di bilancio e finanziarie, ed un potere di co-decisione pieno sulle leggi e sui programmi che riguardano direttamente il raccordo centro e periferia, a partire dalla disciplina essenziale di principio alle norme necessarie alla programmazione ed al coordinamento nelle materie non riservate alla federazione, in quelle materie che cioè appartengono alla competenza piena degli enti federati (sanità, infrastrutture, politiche della formazione, del lavoro, eccetera).
Per questo motivo si prevede che soltanto le materie esplicitamente indicate a questo fine in Costituzione siano regolate da leggi nazionali, quelle per le quali è appunto richiesta necessariamente l'approvazione del Senato federale. Tutte le altre sono coperte da leggi federali, rispetto alle quali il Senato ha soltanto un potere di veto sospensivo da esercitare attraverso una deliberazione a maggioranza qualificata.
Se si vogliono davvero perseguire i due obiettivi che si sono delineati (semplificare il processo legislativo e dotare le istituzioni nazionali di una sede operativa per il coordinamento delle relazioni intergovernative) è inoltre chiaro che altre possibili opzioni relative alla composizione del Senato devono essere scartate.
Se si optasse per una composizione elettiva diretta, per un composizione mista, oppure per l'elezione dei suoi membri da parte dei consigli regionali prevarrebbero inevitabilmente le affiliazioni di carattere politico-partitico rispetto alla rappresentanza delle esigenze del governo dei sistemi regionali.
Se il Senato federale, sia pure investito di funzioni specialistiche rispetto alla Camera, venisse formato per elezione diretta, avremmo di nuovo due Camere politiche sovrapposte al sistema regionale e all'autogoverno locale, a fianco delle quali dovrebbe necessariamente crearsi una terza Camera, una sorta di Conferenza Stato-regioni operativa. L'attuale esperienza della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano risulta del tutto obsoleta: un organo di mera consultazione e, nella migliore ipotesi, di generica concertazione che non serve a nulla.
L'esigenza da più parti sollecitata, di assicurare nel Senato federale una rappresentanza anche agli enti locali si scontra con molte obiezioni di principio. La più importante riguarda il fondamento stesso della riforma in senso federalista dello Stato. Una riorganizzazione in senso federale di uno Stato unitario può farsi solo attraverso la relazione tra Stato centrale e grandi aggregati federali, garantendo al tempo stesso in Costituzione e a livello regionale le autonomie locali. Ma se si volessero superare le obiezioni di principio e si volesse accedere alla logica, puramente politica e non più istituzionale, di assicurare comunque una rappresentanza degli enti nel Senato federale resterebbe da risolvere una doppia questione: il metodo con cui selezionare nel Senato federale i rappresentanti degli enti locali e il modo di votazione degli stessi.
Date le incertezze la presente proposta suggerisce di adottare, per quanto riguarda la composizione del Senato federale, la soluzione tedesca pura, per la quale essa è composta da membri degli esecutivi delle regioni, da questi nominati e revocati, i quali esprimono unitariamente i voti assegnati alle singole regioni.
Nell'ottica del federalismo cooperativo è inevitabile che le grandi decisioni vengano affidate agli organi legislativi nazionali, mentre il contrappeso è dato da una forte regionalizzazione dell'esecuzione amministrativa.
È proposto un sistema di ripartizione delle funzioni basato sull'attribuzione in via esclusiva al livello centrale, tanto sul piano legislativo che esecutivo, di un ridotto novero di materie.
In un secondo novero di materie, anch'esso limitato, la federazione ha competenza piena ma non necessariamente esclusiva, con la facoltà di attribuire, me- diante proprie disposizioni legislative, potestà normativa ed amministrativa alle regioni.
In un terzo novero di materie, infine, la federazione ha poteri esclusivi soltanto al livello legislativo, mentre le connesse funzioni esecutive sono di norma demandate alle amministrazioni regionali.
Anche sulle altre materie, di competenza regionale, la federazione mantiene inoltre la potestà legislativa organica: in questo caso la legge nazionale fisserebbe la disciplina essenziale di principio, le norme necessarie al coordinamento.
Un tema cruciale della riforma federale riguarda la questione dei rapporti tra regione ed enti locali. Lo schema è il seguente: le regioni-federate nella federazione, i comuni e le province nella regione. Ciò significa da un lato garantire già in Costituzione l'autonomia degli enti locali, in ragione del principio di sussidiarietà, e dall'altro garantire gli enti locali nella stessa scala regionale, applicando anche a quel livello il principio federale.
A garanzia della autonomia degli enti locali sono perciò previsti diversi dispositivi. Si prevede che il loro sistema elettorale sia definito a livello nazionale, che essi siano dotati di entrate proprie, che vi sia un intervento sostitutivo delle istituzioni centrali in caso di mancata devoluzione delle funzioni da parte della regione, e che gli enti locali possano far ricorso alla Corte costituzionale in casi di violazione delle loro prerogative.
Inoltre, anche a livello regionale si riproduce la logica cooperativa che presiede alle relazioni tra federazione e regioni mediante la previsione di un consiglio regionale delle autonomie cui vengono assegnati precisi poteri di co-determinazione delle politiche regionali sui temi rilevanti per gli stessi enti locali. In questo quadro si prevede altresì che siano le stesse leggi regionali a prevedere eventuali differenziazioni di funzioni degli enti locali e a disciplinare l'istituzione di comunità montane e di città metropolitane.
Sempre a salvaguardia dell'autonomia e della funzionalità dell'azione amministrativa dei comuni e delle province, è stato indicato, con norma transitoria, un limite temporale di due anni entro il quale le regioni devono determinare le funzioni che in ragione del principio di sussidiarietà non possono essere esercitate dagli enti locali singoli o associati, ma vanno esercitate a livello regionale per garantire l'unitarietà della stessa dimensione regionale. Trascorso tale termine gli enti locali, per il tramite del consiglio regionale delle autonomie, possono richiedere che la legge nazionale surroghi sotto quel profilo l'inadempienza della regione. In tal modo si introduce un congegno costituzionale diretto ad assicurare che le regioni svolgano funzioni di indirizzo, legislazione, governo politico e alta amministrazione, affidando larga parte dell'amministrazione attiva e gestionale agli enti locali.
Se l'obiettivo di fondo della trasformazione in senso federale dello Stato è quello di restituire ai cittadini servizi più rispondenti alle loro domande, allora è chiaro che anche il più ampio trasferimento di funzioni e strutture verso la periferia non sarebbe sufficiente. Da solo potrebbe semmai provocare ulteriori inefficienze e frustrazioni. Esso deve essere necessariamente accompagnato da un profondo rinnovamento della logica di funzionamento delle pubbliche amministrazioni.
È prevista la semplificazione della normativa e la possibilità di orientare con la necessaria tempestività ed efficacia l'azione delle pubbliche amministrazioni attraverso l'affermazione costituzionale del principio della riserva amministrativa, vale a dire dell'attribuzione tendenzialmente esclusiva agli esecutivi della funzione organizzativa e delle norme riguardanti il funzionamento e l'organizzazione degli apparati.
All'assemblea regionale resterebbe, sempre sul terreno della organizzazione amministrativa, la sola disciplina generale della ripartizione delle competenze tra amministrazioni, nonché quella del procedimento amministrativo e dei principi in materia di relazioni tra amministrazioni e cittadini.
La trasformazione radicale dello Stato in senso federale comporta che alle regioni venga attribuita una responsabilità finanziaria simile a quella della federazione.
Nella proposta si è deciso di non regolare in Costituzione le forme d'imposizione statale e quelle regionali per evitare rigidità.
La Costituzione si limita ad attribuire ad una legge nazionale la responsabilità di individuare e regolare in materia unitaria le forme di imposizione che corrispondono ai diversi livelli di governo (federale, regionale e comunale) in modo da evitare il pericolo di sovrapposizioni ed assicurare un migliore controllo del livello complessivo della pressione fiscale.
È prevista la costituzione di un fondo per la perequazione interregionale.
Il modello tedesco, invece, è molto articolato in materia finanziaria. Le risorse finanziarie per ogni livello di governo sono previste in Costituzione, secondo diversi princìpi: domiciliari e luogo di attività. Inoltre la perequazione solidale verticale e orizzontale, con i relativi indici della capacità finanziaria, ha valenza costituzionale.
La finanza italiana è in una fase di grande cambiamento ma, a mio avviso, in Costituzione si potevano inserire alcune norme impositive di principio e sulla solidarietà finanziaria orizzontale.
Per l'elezione dei membri della Corte costituzionale la soluzione proposta è quella di ripartire egualmente tra Camera e Senato federale le nomine di spettanza parlamentare, mantenendo al Presidente della Repubblica il potere di nominare una quota consistente dei membri.
La giurisdizione amministrativa è esercitata da tribunali amministrati delle regioni e dal tribunale amministrativo federale al posto degli attuali tribunali amministrativi regionali e del Consiglio di Stato. L'organizzazione dei tribunali amministrativi delle regioni è demandata a legge regionale.
Il sistema di elezione dell'assemblea regionale (non più consiglio regionale) è disciplinato con legge regionale.


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