PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE - C2868


Onorevoli Colleghi! - Il secondo comma dell'articolo 75 della Costituzione sancisce la inammissibilità del referendum abrogativo per alcune tipologie di leggi, tra le quali non compaiono le leggi elettorali degli organi costituzionali (o di rilevanza costituzionale).
Nel progetto di Costituzione licenziato dalla Commissione dei 75 e presentato all'Assemblea Costituente a fine gennaio 1947 il testo dell'attuale articolo 75, secondo comma, contemplava l'esclusione dal referendum per le sole leggi tributarie, di bilancio e di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali. Vennero successivamente presentati e approvati degli emendamenti aggiuntivi, volti ad allargare la previsione di esclusione dal referendum alle leggi di amnistia, di indulto ed elettorali.
Come si può ben vedere, il testo definitivo dell'articolo 75 non contiene il riferimento alle leggi elettorali (pur essendo stato approvato l'emendamento Rossi Maria Maddalena ed altri).
Non intendiamo qui dilungarci sulle motivazioni che portarono il Comitato di redazione, che aveva il solo compito di coordinamento formale dei testi approvati dall'Assemblea, a modificare nel merito appunto i testi già deliberati.
La sola notazione che ci pare opportuno fare è che, come ha scritto lo stesso Presidente Ruini (Il referendum popolare e la revisione della Costituzione, Giuffrè 1953), la scomparsa della parola «elettorali» dal testo definitivo dell'articolo 75, sia pure come errore materiale, vizia l'articolo in questione.
Con la presente proposta di legge costituzionale si persegue, dunque, la sola strada possibile per garantire la costante operatività delle leggi elettorali e la loro totale riformulazione unicamente in sede legislativa: la revisione costituzionale.
Ricordiamo, infine, che la Corte Costituzionale, già nella sentenza n. 32 del 1993, ribadendo e sintetizzando i criteri enunciati nella giurisprudenza precedente, limitava l'ammissibilità del referendum abrogativo di leggi elettorali «alla duplice condizione che i quesiti siano omogenei e riconducibili a una matrice razionalmente unitaria, e ne risulti una coerente normativa residua, immediatamente applicabile, in guisa da garantire, pur nell'eventualità di inerzia legislativa, la costante operatività dell'organo», negando espressamente, peraltro, la superiorità di grado, nel sistema delle fonti, della deliberazione referendaria rispetto alla legge ordinaria (Sent. n. 5/1995).


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