PARTE PRIMA
Art. 1.
1. All'articolo 116 della Costituzione, dopo le parole: «Friuli-Venezia Giulia» sono inserite le seguenti: «al Veneto».
TITOLO I
COSTITUZIONE DELLA REGIONE
Art. 2.
1. Il Veneto è costituito in regione autonoma, fornito di personalità giuridica, entro l'unità della Repubblica italiana, una ed indivisibile, sulla base dei princìpi della Costituzione, secondo le norme di cui agli articoli 2 e seguenti della presente legge, che ne costituiscono lo Statuto speciale.
2. Lo statuto speciale esprime l'autonomo governo della comunità veneta e garantisce la partecipazione democratica di tutti i cittadini alla realizzazione della politica regionale.
1. La regione comprende i territori delle province di Belluno, Treviso, Venezia, Vicenza, Verona, Padova, Rovigo ed ha per Capoluogo Venezia.
2. La regione ha un proprio gonfalone ed uno stemma stabiliti con legge regionale.
ORGANI DELLA REGIONE
Art. 4.
1. Organi della regione sono: il consiglio regionale, la giunta e il presidente della giunta. Il presidente regionale e la giunta costituiscono il governo della regione.
IL CONSIGLIO REGIONALE
Art. 5.
1. Il consiglio regionale è costituito di un numero di consiglieri stabilito con legge regionale eletti nella regione a suffragio universale, diretto e segreto, secondo la legge emanata dal consiglio regionale.
2. Il consiglio regionale è eletto per quattro anni. Il quadriennio decorre dalla data delle elezioni.
3. Le elezioni della nuova assemblea regionale sono indette dal presidente della regione e possono aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al comma 2. Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.
4. La nuova assemblea si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti, su convocazione del presidente della regione in carica.
1. Il consiglio regionale elegge nel suo seno il presidente, due vice presidenti, i segretari dell'assemblea, che costituiscono l'ufficio di presidenza, e le commissioni permanenti, secondo le norme del suo regolamento interno, che contiene, altresì, le disposizioni circa l'esercizio delle funzioni spettanti all'assemblea.
1. I consiglieri regionali, prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni, prestano nell'assemblea il giuramento di esercitarle con il solo scopo di perseguire l'interesse dell'Italia e della regione.
1. I consiglieri regionali rappresentano l'intera regione e non sono sindacabili per i voti dati e per le opinioni espresse nell'esercizio della loro funzione.
1. I consiglieri regionali hanno il diritto di interpellanza, di interrogazione e di mozione in seno all'assemblea.
2. Ciascun consigliere regionale ha diritto di ottenere dagli uffici della regione e degli enti o aziende da essi dipendenti notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. L'esercizio di tali diritti è disciplinato dal regolamento interno.
1. I consiglieri regionali si costituiscono in gruppi secondo le norme del regolamento interno.
2. L'ufficio di presidenza assicura ai gruppi consiliari i mezzi necessari per l'espletamento delle loro funzioni ed assegna loro contributi a carico del bilancio del consiglio, tenendo presenti le esigenze comuni ad ogni gruppo e la consistenza numerica di ciascuno di essi.
1. Le indennità dei consiglieri e dei membri dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale sono stabilite con legge regionale.
IL GOVERNO REGIONALE
Art. 12.
1. Il presidente regionale è eletto per quattro anni a suffragio universale e diretto secondo le norme stabilite con legge regionale. Egli nomina e revoca gli assessori che, insieme al presidente, costituiscono il governo regionale.
2. Con legge regionale sono stabilite le cause di incompatibilità, ivi comprese quelle determinate da eventuali conflitti di interesse, con l'ufficio del presidente regionale e di assessore.
1. Il presidente regionale, in caso di assenza od impedimento, è sostituito dall'assessore più anziano.
2. Nel caso di dimissioni, incapacità, o decesso del presidente regionale, il presidente dell'assemblea indice entro trenta giorni l'elezione del nuovo presidente regionale.
FUNZIONI DEGLI ORGANI REGIONALI
Capo I
FUNZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE
Art. 14.
1. Il consiglio regionale è convocato dal suo presidente sulla base del calendario dei lavori approvato dalla conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari e, straordinariamente, su richiesta del governo regionale o di almeno due presidenti di gruppo.
1. L'iniziativa delle leggi regionali spetta al governo regionale ed ai consiglieri regionali, a ventimila elettori della regione, ed ai consigli comunali e provinciali.
2. L'iniziativa di cui al comma 1 è esercitata mediante presentazione all'ufficio di presidenza del consiglio regionale di progetti di legge redatti in articoli.
3. I progetti di legge sono esaminati dalle commissioni del consiglio regionale con la partecipazione della rappresentanza degli interessi professionali e degli organi tecnici regionali e sono discussi e votati dal consiglio regionale articolo per articolo e con votazione finale in seduta pubblica.
4. Ogni legge regionale che importi nuove o maggiori spese o minori entrate deve indicare i mezzi per farvi fronte.
5. Il regolamento interno stabilisce procedimenti abbreviati per i progetti di legge dei quali il consiglio regionale dichiara l'urgenza. Il regolamento interno prevede, altresì, procedimenti speciali per l'esame dei progetti di legge comportanti spese o minori entrate.
6. I regolamenti per l'esecuzione delle leggi deliberate dall'assemblea regionale sono emanati dal governo regionale.
1. Nessuna legge approvata dal consiglio regionale e nessun regolamento emanato dal governo regionale sono validi, se non sono firmati dal presidente regionale e dagli assessori competenti per materia.
2. Le leggi ed i regolamenti sono promulgati dal presidente regionale decorsi i termini di cui all'articolo 17, comma 3, e pubblicati nel Bollettino Ufficiale della regione ed entrano in vigore quindici giorni dopo la loro pubblicazione, salvo che la singola legge o il singolo regolamento dispongano diversamente.
1. Le leggi dell'assemblea regionale sono inviate entro tre giorni dall'approvazione al Commissario dello Stato che, entro i successivi cinque giorni, può impugnarle innanzi alla Corte costituzionale.
2. La Corte costituzionale decide sulle impugnazioni di cui al comma 1, entro venti giorni.
3. Decorsi otto giorni senza che al presidente regionale sia pervenuta copia dell'impugnazione ovvero trenta giorni dalla impugnazione senza che al presidente regionale sia pervenuta da parte della Corte costituzionale sentenza di accoglimento, le leggi di cui al comma 1 sono promulgate ed immediatamente pubblicate nel Bollettino Ufficiale della regione.
1. Il consiglio regionale, in armonia con la Costituzione e con i princìpi dell'ordinamento giuridico dello Stato e nel rispetto degli obblighi internazionali e di quelli assunti dallo Stato nei confronti dell'Unione europea, nonché delle norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica, ha la legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) agricoltura e foreste;
b) bonifica;
c) usi civici e urbanistica;
d) industria e commercio, salva la disciplina dei rapporti privati;
e) incremento della produzione agricola ed industriale: valorizzazione, distribuzione, difesa dei prodotti agricoli ed industriali e delle attività commerciali;
f) istituzione di uffici amministrativi per lo sviluppo dei rapporti con l'Unione europea e per l'attuazione dei progetti previsti con riferimento alla regione dalle normative comunitarie;
g) lavori pubblici, eccettuate le grandi opere pubbliche di interesse prevalentemente nazionale;
h) miniere, cave, torbiere, dighe per la raccolta di acqua potabile e per la produzione di energia elettrica;
i) acque pubbliche, in quanto non siano oggetto di opere pubbliche d'interesse nazionale e aree di bacino;
l) pesca e caccia;
m) volontariato ed organizzazioni di assistenza;
n) turismo, vigilanza alberghiera e tutela del paesaggio; conservazione e valorizzazione delle antichità e delle opere artistiche;
o) regime, ordinamento e controllo degli enti locali;
p) ordinamento degli uffici e degli enti regionali;
q) stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della regione e reclutamento degli agenti e funzionari di pubblica sicurezza nella regione; sviluppo della informazione relativa ai servizi della regione nei confronti dei cittadini;
r) istruzione materna ed obbligatoria, università e ricerca scientifica, musei, biblioteche, accademie;
s) espropriazione per pubblica utilità;
t) protezione ambientale, potabilità delle acque e raccolta e smaltimento dei rifiuti;
u) formazione professionale;
v) attività sportive;
z) giochi e scommesse.
2. Le leggi della Repubblica adottate in materie diverse da quelle indicate nel comma 1 possono demandare alla regione il potere di emanare norme per l'attuazione delle medesime leggi.
1. Entro i limiti dei princìpi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato, il consiglio regionale può, al fine di soddisfare alle condizioni particolari ed agli interessi propri della regione, emanare leggi, anche relative all'organizzazione dei servizi, sulle seguenti materie concernenti la regione:
a) comunicazioni e trasporti regionali di qualsiasi genere;
b) igiene e sanità pubblica;
c) assistenza sanitaria;
d) privatizzazioni;
e) disciplina del credito, delle assicurazioni e del risparmio;
f) legislazione sociale: rapporti di lavoro, previdenza ed assistenza sociale, pubblica e privata, osservando i minimi stabiliti dalle leggi dello Stato;
g) annona;
h) assunzione di pubblici servizi;
i) tutte le altre materie che implicano servizi di prevalente interesse regionale;
l) tasse e tributi locali.
1. Le circoscrizioni provinciali e gli organi ed enti pubblici che ne derivano sono soppressi nell'ambito della regione.
2. L'ordinamento degli enti locali basato nella regione stessa su comuni e sui liberi consorzi comunali, dotati della più ampia autonomia amministrativa e finanziaria, è ispirato al principio di sussidiarietà.
3. Nel quadro dei princìpi generali di cui al presente articolo spetta alla regione la legislazione esclusiva e l'esecuzione diretta in materia di circoscrizione, ordinamento e controllo degli enti locali.
1. Il consiglio regionale può emettere voti, formulare progetti sulle materie di competenza degli organi dello Stato che possano interessare la regione, e presentarli alla Camera dei deputati ed al Senato della repubblica:
1. Il consiglio regionale, non oltre il mese di gennaio di ciascun anno, approva il bilancio della regione per il prossimo nuovo esercizio, predisposto dalla giunta regionale.
2. L'esercizio finanziario ha la stessa decorrenza di quello dello Stato.
3. Il consiglio regionale approva, altresì, il rendiconto generale della regione.
FUNZIONI DEL PRESIDENTE E DEL GOVERNO REGIONALE
Art. 23.
1. Il presidente e gli assessori regionali, oltre alle funzioni esercitate ai sensi della presente legge costituzionale, svolgono nella regione le funzioni esecutive ed amministrative concernenti le materie di cui agli articoli 18, 19 e 20.
2. Sulle altre funzioni non comprese negli articoli 18, 19 e 20 i soggetti di cui al comma 1, svolgono un'attività amministrativa secondo le direttive impartite dal Governo dello Stato.
3. Il presidente e gli assessori regionali sono responsabili di tutte le loro funzioni, rispettivamente, di fronte all'assemblea regionale.
1. Il presidente è capo del governo regionale e rappresenta la regione:
2. Il presidente rappresenta, altresì, nella regione il Governo dello Stato, che può, tuttavia, inviare temporaneamente propri commissari per la esplicazione di singole funzioni statali.
3. Il presidente regionale, con il rango di Ministro, partecipa al Consiglio dei ministri con voto deliberativo nelle materie che interessano la regione.
1. Il presidente regionale, su deliberazione del consiglio regionale, può impugnare innanzi alla Corte costituzionale le leggi ed i regolamenti dello Stato, entro trenta giorni dalla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
1. La regione partecipa con un suo rappresentante, nominato dal governo regionale, alla formazione delle tariffe ferroviarie dello Stato ed alla istituzione e regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione e trasporti, terrestri, marittimi ed aerei, che possano comunque interessare la regione.
ORGANI GIURISDIZIONALI ED AUSILIARI
Art. 27.
1. Gli organi giurisdizionali centrali hanno in Veneto sezioni per gli affari concernenti la regione.
2. Le sezioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti svolgono, altresì, le funzioni, rispettivamente, consultive e di controllo amministrativo e contabile.
3. I Magistrati della Corte dei conti sono nominati, di accordo, dai Governi dello Stato e della regione.
4. I ricorsi amministrativi, proposti straordinariamente contro atti amministrativi regionali, sono decisi dal presidente regionale, sentite le sezioni regionali del Consiglio di Stato.
POLIZIA
Art. 28.
1. Al mantenimento dell'ordine pubblico provvede il presidente regionale a mezzo della polizia dello Stato, la quale, nella regione, dipende disciplinarmente, per l'impiego e l'utilizzazione, dal governo regionale. Il presidente della regione può chiedere l'impiego delle Forze armate dello Stato.
2. Il Governo dello Stato può assumere la direzione dei servizi di pubblica sicurezza, su richiesta del governo regionale, congiuntamente al presidente dell'assemblea regionale e, in casi eccezionali, di propria iniziativa, quando siano compromessi l'interesse generale dello Stato e la sua sicurezza.
PATRIMONIO E FINANZE
Art. 29.
1. I beni demaniali dello Stato, comprese le acque pubbliche esistenti nella regione, sono assegnati alla regione stessa, ad esclusione di quelli che interessano la difesa dello Stato ed i servizi di carattere nazionale.
2. Sono altresì assegnati alla regione, e costituiscono il suo patrimonio, i beni dello Stato presenti nel territorio della regione stessa e non indicati nel comma 1.
3. Fanno parte del patrimonio indisponibile della regione: le foreste, che ai sensi delle leggi in materia costituivano il demanio forestale dello Stato nella regione alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale; le aree costiere, le miniere, le cave e torbiere, quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo; le cose di interesse storico, archeologico, paleontologico, paleontologico ed artistico, da chiunque ed in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo regionale; gli edifici destinati a sede di uffici pubblici della regione con i loro arredi e gli altri beni destinati a un pubblico servizio della regione.
4. I beni immobili che si trovano nella regione e che non sono in proprietà di alcuno, spettano al patrimonio della regione.
1. Al fabbisogno finanziario della regione si provvede con i redditi patrimoniali della regione derivanti da tributi, deliberati dalla medesima nei limiti degli interessi generali dello Stato.
2. Sono riservate allo Stato le imposte di produzione e l'imposta sul valore aggiunto.
1. Per le imprese industriali e commerciali che hanno la sede centrale fuori del territorio della regione ma che in essa hanno stabilimenti ed impianti in fase di accertamento dei redditi è determinata la quota del reddito prodotto all'interno della regione sulla base dei princìpi stabiliti con apposita legge regionale.
2. L'imposta relativa alla quota di cui al comma 1 compete alla regione ed è riscossa dagli organi di riscossione della medesima.
1. Il governo della regione ha facoltà di emettere prestiti interni, nazionali ed internazionali.