Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge costituzionale intende modificare il quinto comma dell'articolo 122 della Costituzione introducendo l'elezione diretta del presidente della regione.
L'undicesima legislatura ha avviato il processo di riforma elettorale ed istituzionale approvando, oltre alle nuove leggi elettorali per il Senato della Repubblica e per la Camera dei deputati, quelle per i consigli comunali e provinciali, prevedendo l'elezione diretta dei sindaci e dei presidenti delle province.
Nel 1995 si sono svolte le elezioni dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario e si è proceduto alla riforma del sistema ettorale in senso parzialmente maggioritario. A questo punto occorre provvedere alla riforma del sistema di elezione del presidente della regione che, in base al testo vigente dell'articolo 122, quinto comma, della Costitutione, è eletto dal consiglio regionale.
Riteniamo, infatti, che il meccanismo di investitura diretta del capo dell'esecutivo vada certamente esteso dal livello comunale e provinciale, anche al livello delle autonomie regionali (a prescindere dalla questione, ben più complessa, dell'elezione diretta del capo dell'esecutivo a livello nazionale).
La presente proposta di legge sostituisce il vigente quinto comma dell'articolo 122 della Costituzione con due commi. Nel primo si prevede che il presidente della regione è eletto a suffragio universale e diretto secondo le norme stabilite dalla legge, prevedendo che egli possa nominare e revocare gli assessori. Nel secondo si stabilisce che chi ha ricoperto per due volte consecutive la carica di presidente della regione non possa essere immediatamente rieleggibile a tale carica.
Auspichiamo la rapida approvazione della presente proposta di legge costituzionale.
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