Onorevoli Colleghi! - Da molti anni si avverte l'esigenza di rivedere la Costituzione della Repubblica. Sulla necessità di modificare almeno la sua parte II si sono delineati larghi consensi nell'opinione pubblica e in vasti settori politici e culturali rappresentati oggi in entrambi i rami del Parlamento. In particolare, che siano necessarie, per un verso, una qualche forma di maggiore separazione tra potere legislativo e potere esecutivo e una minore dipendenza di quest'ultimo dalle assemblee parlamentari e, per altro verso, che il rapporto tra amministrazione centrale e amministrazioni periferiche sia ridisegnato, appare opinione quasi unanime.
Il Parlamento si è occupato a lungo di questi problemi, in particolare istituendo nella IX legislatura la Commissione parlamentare per le riforme istituzionali presieduta dal compianto onorevole Aldo Bozzi e nell'XI legislatura la Commissione presieduta dall'onorevole De Mita e poi dall'onorevole Jotti. La prima, soprattutto, compì un lavoro pregevole, formulando una lunga serie di proposte di modifica degli articoli dalla Costituzione, nessuna delle quali tuttavia è mai stata approvata dal Parlamento secondo le procedure previste. Di minore ampiezza invece il lavoro della seconda Commissione, probabilmente a causa della crescita della conflittualità tra le forze politiche; anche in questo caso però nemmeno le poche modifiche concordate sono state mai discusse nelle aule e tradotte in disposizioni di legge.
Nel frattempo si è imposto all'attenzione dell'opinione pubblica il problema della trasformazione della forma di governo da puramente assembleare, caratteristica della Costituzione del 1948, a presidenziale o, come si usa dire, semipresidenziale. Della questione si occupò la Commissione Bozzi, che decise, a maggioranza, che non dovesse essere modificata la «posizione costituzionale del Presidente della Repubblica, ritenuta complessivamente soddisfacente sia per quanto riguarda il collegio elettorale che lo esprime [...], sia per quanto riguarda i poteri e la durata del mandato»; nello stesso modo la Commissione De Mita-Jotti concluse i lavori non prevedendo alcuna modifica agli articoli 83 e 85 della Costituzione che riguardano il corpo elettorale chiamato a eleggere il Presidente della Repubblica.
Nel corso della predecente legislatura i deputati Spini, Pericu, Emiliani, Mattina, Carli, Porcari, Olivo, Rebecchi, Gambale, Scozzari, Gatto, Pulcini, Magda Negri, Cornacchione Milella, Giacco, Bordon, Donato Pace presentarono una proposta di legge costituzionale (n. 3400, 15 novembre 1995), ripresentata dall'onorevole Spini in questa legislatura (n. 196, 9 maggio 1996), che così recita:
1. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 83. - Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto.
Le candidature devono essere presentate con la sottoscrizione di almeno cinquantamila elettori ovvero di almeno cinquanta membri del Parlamento.
È eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Se nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta, si procede ad una seconda votazione entro quindici giorni dalla prima fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti».
1. L'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 85. - Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni e non può essere rieletto.
L'elezione è indetta dal Presidente della Camera dei deputati e si svolge nei trenta giorni anteriori alla scadenza del termine. Qualora il procedimento elettorale non possa concludersi entro la scadenza del mandato in corso, sono prorogati i poteri del Presidente in carica fino all'insediamento del nuovo Presidente.
In caso di morte, di dimissioni o di impedimento permanente, l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica si svolge entro sessanta giorni che decorrono dall'evento, o dalla data in cui le dimissioni sono comunicate al Presidente della Camera dei deputati o dalla data in cui l'impedimento permanente è dichiarato concordemente dal Presidente delle Camere».
2. Il secondo comma dell'articolo 86 della Costituzione è abrogato.
La proposta di legge reca inoltre altri quattro articoli che riguardano i poteri del Presidente e la durata del Presidente in carica.
Sullo stesso argomento i deputati Taradash, Martino, Biondi, Pisanu, Lantella, Costa, Selva, Malan, Maiolo, Calderisi, Vito, Acierno, Aimone Prima, Aprea, Archiutti, Baiamonte, Emanuele Baile, Bassi Lagostena, Basso, Becchetti, Benedetto Ravetto, Bertucci, Vincenzo Bianchi, Bortoloso, Broglia, Cabrini, Carlesimo, Cavallini, Cavanna Scirea, Cecchi, Cerullo, Cherio, Chiesa, Cicu, Collavini, Colli, Colombini, Conte, Cova, Crimi, De Ghislanzoni Cardoli, Del Noce, Di Luca, Di Muccio, Filippi, Fiori, Floresta, Fonnesu, Fragalà, Galli, Godino, Antonino Guidi, Landolfi, Latronico, Lazzarini, Leonardelli, Li Calzi, Mammola, Massidda, Mastrangeli, Matacena, Matranga, Molinaro, Muratori, Nan, Niccoli, Paleari, Perale, Pinto, Pizzicara, Oberti, Romani, Rossetto, Sandrone, Savarese, Scarpa Bonazza Buora, Sgarbi, Sigona, Stornello, Tarditi, Teso, Tortoli, Travaglia, Urso, Usiglio, Valducci, Valenti, Vascon presentarono una proposta di legge (n. 3665, 9 gennaio 1996) che, pur difforme dalla precedente e costituente un vero e proprio progetto di riforma costituzionale globale, conferma il principio dell'elezione del Presidente della Repubblica a suffragio universale e diretto.
Con l'inizio della presente legislatura il dibattito sembra essersi nuovamente spostato dal merito delle modifiche alla Costituzione alle procedure per conseguirle, o attraverso un'Assemblea costituente che sia espressamente eletta dai cittadini per ridisegnare il riassetto complessivo dello Stato, oppure attraverso la costituzione di una nuova Commissione parlamentare che riprenda il lungo cammino già percorso dalle precedenti Commissioni bicamerali, il frutto del lavoro delle quali è stato senza ragione accantonato o dimenticato. In favore di questa seconda soluzione si è pronunciata la Camera dei deputati in data 18 luglio 1996.
Eppure tutti avvertiamo il profondo distacco che le lente procedure, le divergenze e le obiettive difficoltà a decidere hanno creato tra Paese e istituzioni. Pertanto, sembra più saggio, qualora se ne abbia la volontà politica, di procedere subito, senza indugi, a quelle modifiche sulle quali un largo voto parlamentare e un consenso della pubblica opinione è possibile fin da ora. Aperta rimane la discussione e la delibera su come procedere oltre a quei cambiamenti più organici e profondi che la situazione richiede.
Per questa ragione, i sottoscritti deputati, appartenenti a gruppi parlamentari diversi, ripropongono, tali e quali, i primi due articoli della proposta di legge Spini e altri.
|
|
Indice |