PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE - C1847

Art. 1.


1. Dopo l'articolo 132 della Costituzione è inserito il seguente:


«Art. 132-bis. Si può con referendum popolare attribuire forme e condizioni particolari di autonomia o l'indipendenza a una regione o a regioni esistenti o a gruppi di regioni quando ne facciano richiesta 15.000 elettori residenti nel territorio della regione o delle regioni interessate e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.
Il referendum è indetto nel territorio della regione o delle regioni interessate.
Le regioni, con proprie leggi, regolano le modalità di attuazione del referendum».


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