1. L'articolo 77 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 77. - In casi di necessità ed urgenza concernenti la sicurezza nazionale, calamità naturali, norme finanziarie che debbono entrare immediatamente in vigore o il recepimento e l'attuazione di atti normativi dell'Unione europea, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge.
Il Governo, il giorno stesso, presenta il decreto-legge alle Camere per la conversione in legge. Le Camere, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.
I decreti-legge contengono misure di immediata applicazione e di carattere specifico ed omogeneo. Essi non possono introdurre disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale per vizi non attinenti al procedimento.
I decreti-legge perdono efficacia fin dall'inizio se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione.
Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.
I decreti-legge non convertiti non possono essere reiterati, né il Governo può emanare decreti che ne riproducano sostanzialmente il contenuto se non siano trascorsi centottanta giorni dalla reiezione o dalla scadenza del termine per la conversione.
I regolamenti parlamentari stabiliscono idonee procedure affinché le Camere possano comunque deliberare sulla conversione o sulla reiezione del decreto-legge entro il termine di cui al quarto comma ».