PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE - C1571

Art. 1.


1. Dopo il secondo comma dell'articolo 72 della Costituzione è inserito il seguente:


«Su richiesta del Governo sono inseriti con priorità nel calendario ed iscritti all'ordine del giorno delle Camere, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, i disegni di legge presentati o accettati dal Governo».

Art. 2.


1. L'articolo 77 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 77. - Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
Il Governo può adottare provvedimenti provvisori con forza di legge in casi di necessità e di urgenza concernenti la sicurezza nazionale, calamità naturali, l'introduzione di norme finanziarie che debbano entrare immediatamente in vigore o il recepimento e l'attuazione di atti normativi delle Comunità europee, quando dalla mancata tempestiva adozione dei medesimi possa derivare responsabilità dello Stato per inadempimento di obblighi comunitari. Il Governo deve, il giorno stesso, presentare il decreto alle Camere per la conversione in legge. Le Camere, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.
Il Governo non può, mediante decreti, rinnovare disposizioni di decreti non convertiti in legge, ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale, conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76, attribuirsi poteri regolamentari in materie già disciplinate con legge, regolare i rapporti sorti sulla base di decreti non convertiti, né comunque disciplinare gli effetti dei medesimi.
I decreti devono contenere misure di immediata applicazione e di carattere specifico e omogeneo.
Le Camere sono tenute, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, a deliberare sulla conversione in legge dei decreti entro sessanta giorni dalla pubblicazione e non possono modificarli salvo che per quanto attiene alla copertura degli oneri finanziari.
I decreti perdono efficacia fin dall'inizio se entro sessanta giorni non sono convertiti in legge. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti».

Art. 3.


1. Il primo comma dell'articolo 97 della Costituzione è sostituito dai seguenti:


«L'organizzazione degli uffici delle Amministrazioni statali e degli enti strumentali dello Stato è disciplinata con regolamenti del Governo, sulla base di princìpi posti da leggi generali, in modo che sia assicurato il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.
Le funzioni amministrative di attribuzione statale sono esercitate secondo procedimenti disciplinati con regolamenti del Governo, sulla base di princìpi posti da leggi generali, in modo che sia assicurata la tempestività, la trasparenza, la proporzionalità e l'efficacia delle decisioni amministrative».


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