PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE - C1457

Art. 1.


1. L'articolo 71 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 71. - L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli altri organi o soggetti ai quali sia conferita dalla Costituzione e da legge costituzionale.
Limitatamente alla materia che forma oggetto di richiesta referendaria, l'iniziativa legislativa appartiene al comitato promotore del referendum ed a cinque Consigli regionali nelle forme previste dall'articolo 75, secondo comma.
Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi mediante la proposta, da parte di almeno centocinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli ».

Art. 2.


1. L'articolo 75 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 75. - È indetto referendum popolare, su richiesta di un milione e cinquecentomila elettori o di cinque Consigli regionali in rappresentanza di Regioni la cui popolazione complessiva non sia inferiore a tre milioni di elettori, per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente forza di legge, nel caso in cui il procedimento legislativo di cui al secondo comma del presente articolo non abbia prodotto effetti.
Il comitato promotore dei referendum ha l'obbligo di presentare alle Camere una proposta di legge mirante ad introdurre una nuova disciplina sulla materia oggetto del referendum; tale proposta di legge deve essere sottoscritta da almeno centocinquantamila elettori. Allo stesso obbligo sono soggetti i cinque Consigli regionali di cui al primo comma. La proposta di legge deve essere presentata in uno dei due rami del Parlamento, alternativamente iniziando dal Senato della Repubblica, e deve essere iscritta dal Presidente di Assemblea all'ordine del giorno della competente Commissione parlamentare. Si applicano al procedimento legislativo previsto dal presente articolo le norme dei regolamenti parlamentari che fissano procedure abbreviate per i progetti di legge dei quali sia dichiarata l'urgenza.
Decorso il termine di centottanta giorni dalla data di presentazione della proposta di legge da parte del comitato promotore o dei cinque Consigli regionali senza che questa sia stata approvata, è indetto referendum abrogativo secondo le modalità previste dalla legge di attuazione della presente disposizione.
La richiesta di abrogazione parziale è ammessa soltanto ove si riferisca ad intere disposizioni normative, a singoli articoli o a singoli commi.
Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.
La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi».


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