Onorevoli Colleghi! - Nella consapevolezza che l'arbitrato obbligatorio si distingue dalle giurisdizioni speciali, che impongono un giudice ad hoc soltanto dopo la commissione del fatto, pare ormai opportuno superare quell'impostazione, tanto cara alla Corte costituzionale, che nega la legittimità di tale istituto privando il sistema giuridico vigente di un mezzo valido per permettere alla giustizia ordinaria di far fronte alla lentezza di cui è vittima.
Il riconoscimento di un arbitrato ex lege, peraltro, risulta già presente nei lavori dell'Assemblea costituente. In seconda Commissione permanente, nella seduta del 12 dicembre 1946, l'onorevole Calamandrei accennò all'esigenza di riconoscere le sentenze di autorità non statali oltre quelle ecclesiastiche e straniere. A tale affermazione replicò l'onorevole Mannironi, il quale chiese un riconoscimento esplicito dell'istituto arbitrale. Si osservò che tale riconoscimento era superfluo perché doveva ritenersi assolutamente implicito.
La stessa questione fu riproposta in Assemblea costituente dall'onorevole Ghidini, il quale chiese di approvare una norma che riconoscesse in modo esplicito l'istituto dell'arbitrato; a tale richiesta l'onorevole Ruini replicò che l'arbitrato doveva ritenersi implicitamente riconosciuto.
Non si potrà, dunque, continuare a dichiarare l'illegittimità di tale istituto se la legge ordinaria provvederà a determinare le materie che ad esso potranno essere sottoposte, a garantire il diritto di difesa di cui all'articolo 24 della Costituzione e ad impedire la violazione del principio di precostituzione del giudice naturale (ex articolo 25 della Costituzione) mediante l'istituzione di un procedimento obiettivo di costituzione dell'arbitro.
I tempi sono maturi per indicare l'arbitrato ex lege quale legittimo mezzo per la soluzione stragiudiziale delle controversie.
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