Art. 1.
(Modifica dell'articolo 1 della Costituzione).
1. L'articolo 1 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 1. L'Italia è una Repubblica democratica e federale, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione federale».
(Modifica dell'articolo 5 della Costituzione).
1. L'articolo 5 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 5. La Repubblica federale, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie regionali e locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i princìpi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento».
(Modifica dell'articolo 70 della Costituzione).
1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 70. La funzione legislativa è esercitata dal Parlamento federale, secondo le disposizioni della legge costituzionale che ne disciplina la struttura ed il funzionamento.
Lo Stato ha potestà legislativa nelle seguenti materie:
a) formazione, ordinamento ed attribuzioni degli organi costituzionali e degli
organi, uffici ed enti dipendenti dello Stato;
b) politica estera, commercio con l'estero, relazioni internazionali e nelle Comunità europee, fermo restando quanto stabilito nell'articolo 118;
c) rapporti tra Stato e Chiesa cattolica e tra Stato e altre confessioni religiose;
d) difesa nazionale;
e) sicurezza pubblica nazionale, esclusi i compiti di polizia svolti a livello locale;
f) programmazione economica nazionale;
g) politiche energetiche e industriali federali;
h) lavori pubblici, protezione civile, trasporti e comunicazioni di interesse nazionale;
i) ricerca scientifica e tecnologica, tutela della proprietà letteraria, artistica ed intellettuale; norme generali dell'ordinamento scolastico, istruzione universitaria;
l) beni culturali e paesistici di interesse nazionale, parchi nazionali;
m) previdenza sociale, tutela e sicurezza del lavoro;
n) diritti pubblici soggettivi previsti dagli articoli da 13 a 21, 39, 40, 49 e 51, cittadinanza e stato civile, condizione giuridica degli stranieri;
o) ordinamento penale e delle giurisdizioni superiori, ordinamento delle libere professioni;
p) contabilità dello Stato, tributi federali;
q) ordinamento bancario, sistema valutario e monetario, pesi e misure, determinazione del tempo;
r) armi ed esplosivi.
Le Regioni hanno potestà legislativa in ogni altra materia.
Lo Stato, nelle materie di competenza delle Regioni, può fissare con leggi organiche esclusivamente i princìpi fondamentali delle attività che attengono ad esigenze di carattere unitario. Le leggi organiche vincolano le Regioni e non hanno come destinatari i cittadini.
Le Regioni partecipano, nei modi stabiliti dalle leggi costituzionali federali, alla elaborazione e attuazione dell'indirizzo politico nazionale, con particolare riguardo nelle materie di cui al secondo comma, lettere g), h), i), l) e m)».
(Modifica all'articolo 72 della Costituzione).
1. All'articolo 72 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«È costituita una Commissione per le questioni regionali, composta da dieci senatori, da dieci deputati e dai Presidenti delle Assemblee regionali. La Commissione opera secondo le norme contenute nei regolamenti delle Camere ed è presieduta da un parlamentare nominato di intesa dai Presidenti delle Camere».
(Modifica dell'articolo 114 della Costituzione).
1. L'articolo 114 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 114. La Repubblica federale si riparte in Regioni; le Regioni si ripartiscono in Province e Comuni».
(Modifica dell'articolo 116 della Costituzione).
1. L'articolo 116 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 116. Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al Friuli-Venezia Giulia e alla Valle d'Aosta, oltre alle forme e condizioni di autonomia conferite alle altre Regioni, sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo statuti speciali approvati con legge costituzionale, su proposta deliberata, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, dall'Assemblea della Regione interessata».
(Modifica dell'articolo 117 della Costituzione).
1. L'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 117. La Regione esercita la potestà legislativa ai sensi dell'articolo 70.
La legge regionale rispetta i princìpi fondamentali fissati dalle leggi organiche e, in mancanza, dalla Costituzione federale e dalle leggi costituzionali.
Le norme della legge regionale non devono essere in contrasto con l'interesse nazionale o con quello delle altre Regioni.
Le leggi federali possono demandare alla Regione potere di emanare norme per la loro attuazione».
(Modifica dell'articolo 118 della Costituzione).
1. L'articolo 118 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 118. Tutte le funzioni amministrative nelle materie non espressamente riservate alla competenza dello Stato spettano alle Regioni, alle Province e ai Comuni.
Secondo i princìpi e nei limiti stabiliti da legge organica, le Regioni:
a) hanno facoltà di svolgere attività di rilievo internazionale;
b) possono cooperare con le corrispondenti istituzioni territoriali di altri Stati sulle materie o attività di comune competenza, stipulando corrispondenti convenzioni.
Le Regioni danno attuazione ai regolamenti e alle direttive dell'Unione europea nelle materie di propria competenza, desumendo, ove occorra, direttamente dall'atto comunitario i princìpi fondamentali cui conformare la legge o il provvedimento di attuazione.
Con le modalità e le procedure stabilite da legge organica, le Regioni partecipano alla formazione del Comitato delle Regioni dell'Unione europea, all'attività di altri organi dell'Unione europea ed alla formazione degli atti comunitari attinenti alle materie di competenza regionale.
La funzione amministrativa regionale rispetta le leggi regionali e l'indirizzo politico regionale.
Il Governo federale può procedere ad interventi sostitutivi degli organi regionali quando l'inerzia riguardi l'adempimento di obblighi internazionali e comunitari o comporti grave pregiudizio a interessi essenziali tutelati dalla Costituzione federale.
Nelle materie di competenza legislativa federale lo Stato può, con legge, delegare alle Regioni l'esercizio delle funzioni amministrative.
Nel rispetto dei princìpi indicati negli articoli 128 e 129, le Regioni organizzano l'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale attraverso i Comuni, le Province o gli altri Enti locali, ferme restando le funzioni che attengano ad esigenze di carattere unitario».
(Modifica dell'articolo 119 della Costituzione).
1. L'articolo 119 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 119. Le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti dalla legge organica, che la coordina con la finanza dello Stato, delle Province e dei Comuni.
Nel rispetto dei princìpi fondamentali fissati dalla legge organica nelle materie di competenza legislativa regionale e nelle altre materie indicate dalla legge stessa, le Regioni hanno potestà impositiva e possono istituire tributi propri e addizionali sulle imposizioni erariali.
Alle spese necessarie all'adempimento di funzioni regionali, provinciali e comunali, si provvede mediante attribuzioni di quote del gettito dei tributi erariali riscossi nelle Regioni, nelle Province e nei Comuni. La legge organica stabilisce le modalità del versamento del gettito di spettanza, che dovrà essere trasferito direttamente dai competenti uffici dell'amministrazione finanziaria alle Regioni, alle Province e ai Comuni. L'equilibrio finanziario tra Stato e Regioni è verificato e deciso dalla Commissione per le questioni regionali di cui all'articolo 72, quinto comma.
Il Parlamento federale provvede al riordino della normativa tributaria erariale, prevedendo i limiti massimi dell'imposizione fiscale statale e regionale e la riforma della Guardia di finanza.
L'equilibrio finanziario tra Regione, Province e Comuni è verificato da un'apposita Commissione composta da rappresentanti della Regione, delle Province e dei Comuni, nelle forme e nei modi che saranno stabiliti da apposite leggi regionali.
La legge organica prevede l'istituzione di due fondi nazionali per:
a) finanziare progetti e interventi di rilevante interesse nazionale collegati anche ad eventi calamitosi naturali;
b) compensare gli squilibri dei flussi finanziari delle Regioni anche mediante indici di versamento e di prelievo dal fondo.
La legge organica disciplina l'esonero da ogni contribuzione statale, regionale, provinciale e comunale della prima casa, in proprietà e abitata.
Le leggi dello Stato che importano nuovi oneri rispetto all'equilibrio finanziario per le Regioni devono indicare anche i mezzi per farvi fronte.
Le Regioni hanno un proprio demanio e un proprio patrimonio».
(Modifica dell'articolo 121 della Costituzione).
1. L'articolo 121 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 121. Sono organi fondamentali della Regione: l'Assemblea regionale, il Governo regionale e il suo Presidente.
Ogni Regione ha uno Statuto, il quale, in armonia con la Costituzione federale, detta le norme fondamentali relative all'organizzazione della Regione. Esso determina, in particolare, il sistema di elezione dei membri delle Assemblee regionali, del Presidente del Governo regionale e del Governo regionale, la disciplina della forma di governo, i princìpi relativi al funzionamento e alle attribuzioni degli organi di governo, all'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici regionali, al diritto di iniziativa delle leggi e dei provvedimenti regionali, alle modalità della partecipazione popolare e del procedimento di formazione delle leggi e dei regolamenti regionali. Lo Statuto provvede inoltre a disciplinare i controlli sull'amministrazione regionale.
Lo Statuto è deliberato dell'Assemblea regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ed è approvato con legge organica della Repubblica federale».
(Modifica dell'articolo 122 della Costituzione).
1. L'articolo 122 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 122. L'Assemblea regionale rappresenta la comunità regionale. Essa esercita, secondo le norme dello Statuto e del suo regolamento, le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione federale e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.
Il Presidente del Governo è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente regionale nomina a revoca gli assessori.
Con legge approvata dall'Assemblea regionale a maggioranza assoluta dei componenti, ogni Regione stabilisce le modalità di elezione del Presidente nonché il numero e le modalità di elezione dei membri dell'Assemblea regionale secondo un sistema maggioritario.
Qualora la Regione non abbia adottato le disposizioni di cui al precedente comma, si applicano le leggi della Repubblica federale in materia. La determinazione delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità è comunque riservata alla legge della Repubblica federale.
Nessuno può appartenere contemporaneamente ad una Assemblea regionale e ad uno dei due rami del Parlamento federale oppure ad un'altra Assemblea regionale. L'ufficio di membro di un'Assemblea regionale è incompatibile con quello di Presidente e di componente del Governo regionale.
L'Assemblea regionale elegge nel suo seno un Presidente ed un ufficio di presidenza per i propri lavori.
I membri dell'Assemblea regionale non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Salvo che nel caso di scioglimento, regolato dall'articolo 126, finché non si è riunita la nuova Assemblea regionale, sono prorogati i poteri della precedente».
(Modifica dell'articolo 123 della Costituzione).
1. L'articolo 123 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 123. Il Governo regionale è l'organo di governo della Regione.
Il Presidente del Governo regionale rappresenta la Regione, promulga le leggi ed i regolamenti regionali, dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo federale».
(Modifica dell'articolo 124 della Costituzione).
1. L'articolo 124 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 124. Il Commissario del Governo federale, nominato dal Consiglio dei ministri previo parere della Commissione per le questioni regionali, provvede presso ciascuna Regione ad assicurare il coordinamento dell'amministrazione statale federale con l'amministrazione regionale e locale.
Ai fini di cui al primo comma il Commissario del Governo federale:
a) provvede, secondo modalità dettate con legge organica, all'indirizzo, al coordinamento e alla vigilanza sul funzionamento e sull'attività degli organi periferici dello Stato;
b) formula proposte ed esprime pareri in ordine alle attività svolte sul territorio regionale da enti pubblici nazionali, aziende o amministrazioni autonome dello Stato;
c) propone, d'intesa con il Presidente del Governo regionale, nei casi di competenza primaria dello Stato, accordi di programma per la definizione e l'attuazione di interventi nella Regione che richiedono il concorso di più amministrazioni pubbliche».
(Modifica dell'articolo 125 della Costituzione).
1. L'articolo 125 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 125. Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito con legge organica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.
Gli atti amministrativi della Regione sono pubblici. Possono essere impugnati dinanzi agli organi della giurisdizione amministrativa, secondo le modalità stabilite con legge organica, per iniziativa popolare o su ricorso di formazioni sociali, o di una quota dei consiglieri regionali, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione».
(Modifica dell'articolo 126 della Costituzione).
1. L'articolo 126 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 126. L'Assemblea regionale può essere sciolta, quando compia atti contrari alla Costituzione federale o gravi violazioni di legge, o non corrisponda all'invito del Governo federale di sostituire il Governo regionale o il Presidente, che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.
Deve essere sciolta quando non sia in grado di funzionare.
Può essere altresì sciolta per ragioni di sicurezza nazionale.
Lo scioglimento è disposto con decreto motivato dal Presidente della Repubblica, sentita la Commissione per le questioni regionali, prevista dall'articolo 72, quinto comma.
Con il decreto di scioglimento è nominata una Commissione di tre cittadini eleggibili all'Assemblea regionale, che indice le elezioni entro tre mesi e provvede all'ordinaria amministrazione di competenza del Governo regionale e agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica della nuova Assembea regionale».
(Modifica dell'articolo 127 della Costituzione).
1. L'articolo 127 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 127. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge regionale, il Governo federale può promuovere la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale o quella di merito per contrasto di interessi davanti alle Camere. Le Camere si pronunciano, sentito il parere della Commissione per le questioni regionali di cui all'articolo 72, quinto comma, secondo le norme dei rispettivi regolamenti.
La metà più uno dei consigli comunali di ciascuna Provincia oppure la metà più uno dei consigli provinciali di ciascuna Regione possono promuovere la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale entro lo stesso termine di cui al primo comma.
La proposizione della questione di legittimità costituzionale non sospende l'entrata in vigore della legge regionale. La sospensione può essere disposta dalla Corte costituzionale su apposita istanza del Governo federale».
(Modifica dell'articolo 128 della Costituzione).
1. L'articolo 128 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 128. Le Regioni adeguano i contenuti della loro azione legislativa, amministrativa e di programmazione al principio di collaborazione con le autonomie locali e promuovono, anche mediante l'istituzione di specifici organi, il concorso delle autonomie locali alla elaborazione e alla definizione dell'indirizzo politico regionale».
(Modifica dell'articolo 129 della Costituzione).
1. L'articolo 129 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 129. Le Province e i Comuni hanno autonomia statutaria ed autonomia finanziaria nell'ambito delle leggi regionali e del coordinamento della finanza pubblica, e di quanto previsto all'articolo 119, terzo comma».
(Abrogazione dell'articolo 130della Costituzione).
1. L'articolo 130 della Costituzione è abrogato.
(Modifiche di coordinamentoalla Costituzione federale).
1. Negli articoli 83, secondo comma, 104, ultimo comma, e 135, sesto comma, della Costituzione le parole: «Consiglio regionale» sono sostituite dalle seguenti: «Assemblea regionale».
2. Negli articoli 136, secondo comma, e 138, secondo comma, della Costituzione le parole: «Consigli regionali» sono sostituite dalle seguenti: «Assemblee regionali».
3. Negli articoli 64, quarto comma, 71, primo comma, 72, terzo comma, 76, 77, primo e secondo comma, 78, 81, primo comma, 87, quarto comma, 92, primo comma, 94, primo, terzo e quarto comma, 95, primo comma, 99, secondo comma, 100, secondo e terzo comma, della Costituzione la parola: «Governo» è sostituita dalle seguenti: «Governo federale».
4. Negli articoli 1, secondo comma, 10, terzo comma, 64, terzo comma, 87, sesto comma, 90, primo comma, 91, 115, 134 e 138, primo comma, della Costituzione la parola: «Costituzione» è sostituita dalle seguenti: «Costituzione federale».
5. Negli articoli 2, 3, secondo comma, 4, primo comma, 6, 9, primo comma, 12, 16, secondo comma, 29, primo comma, 31, primo comma, 32, primo comma, 33, secondo comma, 34, quarto comma, 35, primo comma, 37, terzo comma, 45, primo comma, 46, 47, primo comma, 51, secondo comma, 52, terzo comma, 54, primo comma, 56, quarto comma, 87, dodicesimo comma, 132, secondo comma e 133, primo comma della Costituzione la parola: «Repubblica» è sostituita dalle seguenti: «Repubblica federale».
6. Negli articoli 55, primo e secondo comma, 63, secondo comma, 64, secondo e terzo comma, 67, 68, primo, secondo e terzo comma, 69, 83, primo comma, 85, secondo comma, 90, secondo comma, 91, 98, secondo comma, 104, quarto, quinto e settimo comma e 135, primo, sesto e settimo comma della Costituzione la parola: «Parlamento» è sostituita dalle seguenti: «Parlamento federale».
(Disposizioni transitorie).
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Parlamento federale trasferisce con legge alle Regioni gli uffici e i beni relativi alle funzioni di competenza regionale e il personale necessario, provvedendo altresì alla riorganizzazione dell'amministrazione statale.
2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, gli uffici statali che operano in materie riservate alla Regione, o che prevalentemente svolgano compiti che vi rientrino, sono collocati funzionalmente alle dipendenze della Regione in cui operano.
3. L'efficacia delle disposizioni della presente legge costituzionale che attribuiscono alle Regioni nuove funzioni amministrative è comunque condizionata alla verifica, per le varie Regioni, del quadro di equilibrio finanziario rispetto alle funzioni ed ai bisogni di ciascuna, determinato ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione federale, come sostituito dall'articolo 9 della presente legge costituzionale. Tale verifica sarà compiuta dalla Commissione per le questioni regionali di cui all'articolo 72, quinto comma, della Costituzione federale, introdotto dall'articolo 4 della presente legge costituzionale, di intesa con la Commissione bilancio del Senato della Repubblica.
4. Nelle materie di competenza regionale, le Regioni esercitano le funzioni legislative dopo l'entrata in vigore della legge di trasferimento delle funzioni statali o, comunque, dopo un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.
5. Qualora, entro i termini di cui al comma 4, non si sia fatto luogo all'approvazione delle leggi organiche di cui agli articoli 70, 118 e 119 della Costituzione federale, come sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 3, 8 e 9 della presente legge costituzionale, le Regioni, esercitano le relative funzioni nel rispetto della Costituzione federale e delle leggi costituzionali.
6. Nelle Regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta restano in vigore gli statuti esistenti.
7. Le nuove competenze legislative spettanti alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano per effetto dell'entrata in vigore della presente legge costituzionale hanno carattere esclusivo.
8. Al riordino della normativa tributaria di cui al quarto comma dell'articolo 119 della Costituzione federale, come sostituito dall'articolo 9 della presente legge costituzionale, si provvede entro un anno dalla data della sua entrata in vigore.