1. All'articolo 75 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il primo comma, sono inseriti i seguenti:
«Il controllo di ammissibilità, esercitato dalla Corte costituzionale, è precedente alla raccolta delle firme.
Non è sottoponibile a referendum più di un argomento riguardante questioni omogenee in un anno.
Fanno eccezione le richieste di referendum riguardanti leggi approvate dalle Camere nel precedente anno solare ed i referendum previsti dall'articolo 138.
Vengono ammesse al referendum le proposte che temporalmente hanno preceduto le altre nel raggiungimento del numero delle firme necessarie previste dal primo comma.
Le eventuali altre richieste sono riproponibili nell'anno successivo ma le eventuali firme raccolte non possono essere utilizzate a sostegno della richiesta»;
b) al secondo comma, le parole: «, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali» sono soppresse.
1. Dopo l'articolo 75 della Costituzione è inserito il seguente:
«Art. 75-bis. È indetto referendum popolare per l'approvazione di una proposta di legge quando lo richiedano cinquecentomila elettori o cinque consigli regionali.
Non è sottoponibile a referendum più di una proposta di legge all'anno, che non può disciplinare argomenti tra loro non omogenei.
Gli ambiti e le modalità di esercizio sono quelli previsti dall'articolo 75 e dalla legge ordinaria che determina le modalità di attuazione dei referendum abrogativi».