PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE - C0879

Art. 1.


1. Al primo comma dell'articolo 132 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Del numero minimo di abitanti non si tiene conto quando la nuova regione comprenda un territorio omogeneo avente speciali caratteristiche».

Art. 2.


1. È istituita la regione Dolomitica, comprendente l'attuale provincia di Belluno.
2. La regione Dolomitica ha come capoluogo Belluno ed è divisa in due province con capoluoghi Belluno e Feltre, da istituire con legge ordinaria.
3. All'articolo 131 della Costituzione è aggiunta, in fine, la parola: «Dolomitica».

Art. 3.


1. La regione Veneto trasferisce alla provincia di Belluno, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, i poteri e le funzioni regionali di pertinenza della nuova regione.
2. Il presidente, la giunta, il consiglio provinciali assumono la qualità di organi della regione in attesa della elezione dei nuovi organi regionali, da svolgere entro i successivi sei mesi contemporaneamente alla elezione dei consigli provinciali delle nuove province di Belluno e Feltre.


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