1. L'articolo 66 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 66. - La Corte costituzionale giudica dei titoli di ammissione dei membri del Parlamento e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.
La legge stabilisce modalità e tempi relativi all'esercizio della funzione di verifica elettorale da parte della Corte costituzionale».