1. Al secondo comma dell'articolo 92 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, revoca i ministri».
1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 94. - Il Presidente del Consiglio dei ministri deve avere la fiducia delle due Camere. Ciascuna Camera accorda la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.
Entro dieci giorni dalla sua nomina il Presidente del Consiglio dei ministri si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia. Una volta ottenuta la fiducia, il Presidente del Consiglio dei ministri propone al Presidente della Repubblica i ministri per la nomina.
Il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.
La mozione di sfiducia deve essere motivata, sottoscritta dalla maggioranza assoluta dei componenti della Camera e deve indicare la nuova maggioranza di Governo. La mozione di sfiducia non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione».
1. Dopo il terzo comma dell'articolo 95 della Costituzione, è aggiunto il seguente:
«Il Governo ha facoltà esclusiva di emanare regolamenti nelle materie non coperte da riserva di legge».