(Iniziativa popolare e referendum propositivo).
1. L'articolo 71 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 71. - L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.
Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno centomila elettori, di un progetto redatto in articoli.
Ove le Camere non approvino detto progetto entro il termine di diciotto mesi o comunque lo approvino con modifiche che ne tocchino i princìpi fondamentali, una quota di elettori pari al due per cento degli aventi diritto al voto nelle precedenti elezioni per la Camera dei deputati può richiedere che le Camere deliberino, entro i successivi sei mesi dalla scadenza del precedente termine, che i princìpi fondamentali contenuti in tale progetto siano sottoposti a referendum propositivo.
La proposta è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza assoluta degli elettori e se i voti favorevoli hanno raggiunto la maggioranza assoluta dei voti validi.
Le Camere procedono, entro i sei mesi successivi, all'approvazione del progetto di iniziativa popolare o dei progetti che recepiscono i princìpi fondamentali approvati nella consultazione referendaria.
Non è ammesso referendum propositivo su progetti che comportino modifiche della Costituzione o di leggi costituzionali, o di leggi che garantiscano minoranze linguistiche o che siano relative alle materie disciplinate negli articoli 7 e 8 o su progetti che contengano norme meramente abrogative o che si riferiscano a più oggetti fra loro non omogenei o che non prevedano la copertura finanziaria degli oneri previsti.
Non è comunque ammesso referendum su progetti in materia tributaria o che comportino erogazioni finanziarie a vantaggio di determinate categorie di cittadini.
La legge determina le modalità di presentazione dei progetti di iniziativa popolare e le modalità di attuazione del referendum propositivo, la disciplina dei poteri del comitato promotore, sia nella discussione parlamentare del progetto che nell'eventuale procedura referendaria, compresa la fase di enucleazione dei princìpi da sottoporre a referendum, e l'accesso delle formazioni politiche e sociali interessate ai mezzi di informazione, pubblici e privati.
La legge determina altresì le modalità di ammissione dei referendum propositivi, da effettuarsi dalla Corte costituzionale, su richiesta del comitato promotore, in data precedente alla raccolta delle adesioni».
(Referendum abrogativo).
1. L'articolo 75 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 75. - È indetto referendum popolare abrogativo per deliberare l'abrogazione di una legge o di un atto avente valore di legge ovvero di articoli o di commi degli stessi quando lo richiedano un milione di elettori o dieci Consigli regionali.
Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Non è ammesso altresì il referendum per le leggi necessarie al funzionamento degli organi costituzionali dello Stato e per quelle a contenuto costituzionalmente vincolato.
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.
La proposta sottoposta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
La proposta sottoposta a referendum deve avere ad oggetto disposizioni normative omogenee. A tal fine la legge, che determina le modalità di attuazione del referendum abrogativo, stabilisce i criteri per la separazione delle richieste di referendum, determinandone i limiti e le condizioni.
La verifica dell'ammissibilità dei referendum abrogativi è effettuata dalla Corte costituzionale nei trenta giorni successivi al deposito della proposta di referendum e prima che inizi la raccolta delle firme».