Onorevoli Colleghi! - Le vicende relative alle elezioni contestate, discusse dalla Camera dei deputati nell'ottobre del 1995, durante la XII legislatura, hanno posto in evidenza, ove ce ne fosse stata ulteriore necessità, l'inadeguatezza della vecchia disposizione costituzionale che rende le Camere titolari del diritto a giudicare sui titoli di ammissione dei propri componenti, in considerazione del nuovo sistema elettorale maggioritario.
Nelle passate legislature si discuteva spesso di ricorsi di un candidato contro un'altro per un errato conteggio dei voti ma si trattava prevalentemente di contestazioni relative alle preferenze all'interno della stessa lista, e in questo caso il giudizio non modificava la composizione politica dell'Assemblea. Nel nuovo sistema elettorale maggioritario, invece, i ricorsi attengono prevalentemente a differenze di voti all'interno del singolo collegio uninominale e quindi il giudizio dell'Aula incide direttamente sulla differenza tra maggioranza e opposizione. Risulta evidente, quindi, che il voto e la decisione diventano facilmente influenzabili da valutazioni politiche e di maggioranza.
Poiché il giudizio sui titoli di ammissione dei componenti delle Camere è relativo alla possibile riconta dei voti espressi nei singoli collegi uninominali, ove fossero presentati ricorsi, risulta evidente che tale competenza debba essere assegnata a un organo esterno, possibilmente di tipo giurisdizionale. La Corte di cassazione, già titolata, dalla legge che regola l'esercizio del referendum popolare, alla conta della validità delle firme perché si possa indire un referendum abrogativo, potrebbe essere destinataria anche del giudizio di ammissione dei componenti delle Camere. Ritengo, onorevoli colleghi, che a tale Corte possa essere conferito anche il giudizio relativo alle sopraggiunte cause di ineleggibilità e incompatibilità. Nell'ambito del dibattito parlamentare, su questo secondo aspetto si può anche valutare l'utilità, attraverso emendamenti, di attribuire alla Corte costituzionale questo secondo giudizio, tenendo comunque presente che alla sua composizione non è estranea una presenza politica in quanto le stesse Camere nominano cinque dei suoi componenti. Ciononostante, anche in questo caso è di gran lunga preferibile il giudizio della Corte di cassazione, o anche della Corte costituzionale, a quello delle stesse Assemblee parlamentari in una materia così delicata dove occorre evitare anche la tentazione che una maggioranza parlamentare possa utilizzare il potere di decisione sui titoli di ammissione per modificare a suo favore la composizione dell'Assemblea.
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