1. L'articolo 53 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 53. - Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva e hanno diritto alla attivazione di servizi pubblici adeguati ed efficienti. La piena fruizione dei diritti connessi al possesso della cittadinanza è collegata al corretto adempimento degli obblighi tributari secondo le modalità indicate dalle leggi della Repubblica.
Il sistema tributario è informato a criteri di progressività e di generalità ed uniformità del prelievo, garantendo la parità di trattamento tra contribuenti che versino nelle medesime condizioni economiche e personali e tra le diverse fonti di capacità contributiva.
Le leggi tributarie debbono essere improntate alla massima chiarezza e non possono disporre che per il futuro. Le disposizioni fiscali possono essere contenute esclusivamente in leggi tributarie. L'introduzione di nuovi tributi e le modificazioni della normativa tributaria che costituiscono fonte di adempimenti a carico dei contribuenti possono essere attuate solo con legge ordinaria.
L'esercizio della funzione legislativa in materia tributaria può essere delegato al Governo secondo i princìpi fissati nella Costituzione.
Il ricorso al decreto-legge è consentito esclusivamente per apportare variazioni alle aliquote di tributi esistenti».
1. All'articolo 81 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Gli incentivi fiscali possono essere concessi a condizione che la loro durata sia, di norma, temporanea e il costo di ciascuno di essi sia esplicitamente indicato nel bilancio. Il Governo è tenuto a fornire annualmente informazioni analitiche documentate circa gli effetti economici degli incentivi in vigore».
1. All'articolo 97 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«I procedimenti amministrativi in materia tributaria si ispirano al principio di buon andamento in modo che siano garantiti i diritti fondamentali del contribuente all'informazione, alla imparzialità, alla trasparenza, alla celerità ed economicità delle attività procedimentali».