1. Il primo comma dell'articolo 64 della Costituzione è sostituito dai seguenti:
«Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.
La presidenza delle Commissioni parlamentari di controllo delle leggi di spesa, delle Commissioni di vigilanza e di inchiesta e delle Commissioni speciali è assegnata ad esponenti dei gruppi parlamentari di minoranza».
1. Il primo comma dell'articolo 138 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Le leggi di revisione costituzionale e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni separate da un intervallo non inferiore a tre mesi e sono approvate a maggioranza di due terzi dei componenti di ciascuna Camera».
2. Il terzo comma dell'articolo 138 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Il referendum è richiesto e indetto per ciascuna delle disposizioni sottoposta a revisione, o per gruppi di disposizioni tra loro collegate per identità di materia».