PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE - C0266

Art. 1.


1. L'articolo 77 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Art. 77. - Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
Il Governo può adottare provvedimenti provvisori con forza di legge in casi di necessità e d'urgenza concernenti la sicurezza nazionale, le calamità naturali, l'introduzione di norme finanziarie che debbano entrare immediatamente in vigore, o il recepimento e l'attuazione di atti normativi della Comunità europea quando dalla mancata tempestiva adozione dei medesimi possa derivare responsabilità dello Stato per inadempimento di obblighi comunitari. Il Governo deve, il giorno stesso, presentare il decreto alle Camere chiedendo la conversione in legge. Le Camere, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.
Il Governo non può, mediante decreti, rinnovare disposizioni di decreti non convertiti in legge, né ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale.
I decreti devono contenere misure di immediata applicazione e di carattere specifico ed omogeneo.
Le Camere sono tenute a deliberare sulla conversione in legge dei decreti entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione e non possono modificarli salvo che per quanto attiene alla copertura degli oneri finanziari. I regolamenti parlamentari attribuiscono ai Presidenti delle Camere i poteri necessari.
I decreti perdono efficacia fin dall'inizio se entro quarantacinque giorni non sono convertiti in legge. I decreti non convertiti in legge non sono rinnovabili. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti».


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